Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

ammissione passivo decreto ingiuntivo - dichiarazione esecutorietà ex art. 647 cpc

  • Chiara Barzelloni

    mondovì (CN)
    01/12/2016 10:18

    ammissione passivo decreto ingiuntivo - dichiarazione esecutorietà ex art. 647 cpc

    Buongiorno,
    il fallimento è stato dichiarato in data 3/10/2016; un dipendente chiede l'ammissione per crediti di lavoro e TFR sulla base di un d.i. immediatamente esecutivo del 2/06/2016. In data 10/06/2016 viene apposta la formula esecutiva e notificato il d.i. unitamente all'atto di precetto.
    Ora mi pongo la questione del decreto di esecutorietà dell'art. 647 c.p.c. che tra la documentazione non c'è e quindi tenderei a escludere il credito richiesto (quantomeno quello portato dal precetto) tuttavia non vorrei fare confusione tra provvisoria esecutività, formula esecutiva e dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 che dovrebbero essere tutti concetti diversi.
    Chiedo pertanto cortese riscontro sul fatto che tra la documentazione che il dipendente deve presentare per l'ammissione al passivo deve comparire necessariamente una dichiarazione di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c. ante data del fallimento o -in mancanza- potrebbe essere sufficiente una certificazione di non intervenuta opposizione avverso decreto ingiuntivo rilasciata dalla cancelleria anche post fallimento?
    Ringrazio per la preziosa collaborazione.
    Cordialmente
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      01/12/2016 19:20

      RE: ammissione passivo decreto ingiuntivo - dichiarazione esecutorietà ex art. 647 cpc

      Il decreto ingiuntivo è un provvedimento che viene emesso dal giudice quando il credito è fondato su prova scritta senza sentire il debitore, sulla base della sola documentazione presentata dal ricorrente, per cui il pagamento della somma infgiunta deve avvenire entro quaranta giorni dalla notifica, che è lo stesso termine entro il quale l'ingiunto può proporre opposizione, con la quale si apre un ordinario giudizio di cognizione, con tutte le garanzie del contraddittorio. Quando il credito è fondato su una prova scritta di particolare valore, ad esempio su una cambiale o su un atto ricevuto da notaio o su un altro degli atti indicati dall'art. 642 cpc, il giudice può ordinare che il pagamento avvenga immediatamente; ossia dichiara il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo in attesa del decorso del termine per l'opposizione o, se questa è proposta e la provvisoria esecutorietà non viene sospesa, in attesa della decisione sull'opposizione.
      Il decreto ingiuntivo, che sia o non provvisoriamente esecutivo, va comunque notificato all'ingiunto, che in tal modo ne viene a conoscenza; quando è anche provvisoriamente esecutivo, il creditore, in forza di tale titolo provvisoriamente esecutivo, può agire nei confronti del debitore, che non paghi spontaneamente, in via esecutiva, (salvo poi a dover restituire quanto ottenuto nel caso venga accolta l'opposizione). Per portare in esecuzione il titolo ha bisogno che il cancelliere apponga sullo stesso la formula esecutiva, che è requisito indispensabile affinché i provvedimenti giudiziari (e gli atti ricevuti da notaio o pubblico ufficiale), spediti in forma esecutiva, possano acquistare valore e forza di titolo esecutivo. La formula consiste in una un'ingiunzione scritta, fatta dal cancelliere rivolta a tutti gli ufficiali giudiziari di portare ad attuazione il titolo esecutivo. La spedizione in forma esecutiva è necessaria perché possa effettuarsi l'esecuzione forzata, che inizia con il pignoramento, ma prima dello stesso deve essere notificato al debitore il precetto che consiste nell'intimazione di adempiere all'obbligo risultante dal titolo esecutivo in un termine, che non può essere inferiore a dieci giorni,, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.
      In sostanza il creditore ingiungente, munito di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, può contestualmente notificare all'ingiunto il titolo, munito della formula esecutiva, e il precetto, per poi procedere al pignoramento.
      Quando in pendenza di un decreto ingiuntivo- sia esso provvisoriamente esecutivo o non- interviene il fallimento dell'ingiunto, si crea una situazione anomala, che va sezionata, per meglio intenderla.
      Se il fallimento interviene in pendenza del termine dell'opposizione non ancora proposta o anche decorso il termine per proporla, ossia in mancanza di opposizione, la S. Corte è costante nell'affermare che "Il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato sostanziale, idoneo a costituire titolo inoppugnabile per l'ammissione al passivo, solo nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la ritualità della notificazione, lo dichiari, in mancanza di opposizione o di costituzione dell'opponente, esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. (da ult. Cass. 29/02/2016, n. 3987; Cass. 11/10/2013, n. 22218; Cass. 23/12/2011, n. 28553; Cass. 13/03/2009, n. 6198; ecc. ). Sicchè ove manchi, prima della dichiarazione di fallimento il decreto ex art. 647 cpc, il decreto ingiuntivo è tamquam non esset; il che comporta che il creditore non può servirsi del decreto ingiuntivo per fornire la prova del credito, di cui deve dare la dimostrazione come se appunto il decreto non fosse stato mai emesso, e non può pretendere il rimborso delle spese legali ingiunte e, tanto meno, le spese del precetto.
      Qualora, invece il fallimento interviene dopo che il debitore ingiunto abbia proposto opposizione, il processo di opposizione pendente, come qualsiasi giudizio di primo grado, diventa improcedibile nei confronti della massa per il principio della esclusività dello stato passivo, per il quale se il creditore intende perseguire la realizzazione del suo credito nel fallimento deve procedere all'insinuazione al passivo; di conseguenza, non potendo essere portato a termine il giudizio che conferma o revoca il decreto ingiuntivo, questo provvedimento, non ancora definitivo, non è opponibile al fallimento, anche se dichiarato provvisoriamente esecutivo, con gli effetti già visti sopra.
      L'unica ipotesi in cui il decreto ingiuntivo opposto potrà egualmente essere opponibile al fallimento è quello in cui, al momento della sentenza di fallimento, il relativo giudizio di opposizione si sia estinto e che sia, sempre in quel momento, decorso il termine di dieci giorni per proporre reclamo avverso l'ordinanza di estinzione, in base al coordinato dell'art. 647 con il disposto degli artt. 653 e 308 c.p.c. (Cass. n. 3987 del 2016 cit.)..
      Zucchetti Sg srl
      • Chiara Barzelloni

        mondovì (CN)
        02/12/2016 09:39

        RE: RE: ammissione passivo decreto ingiuntivo - dichiarazione esecutorietà ex art. 647 cpc

        Ringrazio per la dettagliata ed esaustiva risposta.
        Riprendo solo l'ultima parte della mia richiesta iniziale per capire se la possibilità di farsi certificare dalla cancelleria del Tribunale "la non intervenuta opposizione avverso decreto ingiuntivo", certificazione ovviamente resa post fallimento, possa essere una accettabile o meno e quindi se il decreto ingiuntivo possa ritenersi effettivo titolo per l'insinuazione del credito.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          02/12/2016 19:29

          RE: RE: RE: ammissione passivo decreto ingiuntivo - dichiarazione esecutorietà ex art. 647 cpc

          No. Come abbiamo detto nella precedente risposta, in caso di mancata opposizione, soltanto il provvedimento del giudice ex art,. 647 cpc, reso prima della dichiarazione di fallimento, rende definitivo e opponibile il decreto ingiuntivo alla massa dei creditori. La certificazione del cancelliere, anche se fosse intervenuta ante fallimento, sarebbe priva di effetti perché essa è solo il presupposto in base al quale il giudice emette poi il provvedimento di esecutorietà ex art. 647 cpc..
          Zucchetti Sg srl
          • Chiara Barzelloni

            mondovì (CN)
            19/12/2016 12:34

            RE: RE: RE: RE: ammissione passivo decreto ingiuntivo - dichiarazione esecutorietà ex art. 647 cpc

            Buongiorno!
            reintervengo sulla questione in quanto mi sorge un ulteriore dubbio sulla definitività del decreto ingiuntivo.
            Il Giudice emettendo il provvedimento di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo scrive al fondo [AVVERTE il debitore ingiunto che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in mancanza il decreto diverrà definitivo].
            Ora mi chiedo se a fronte di quest'ultima frase [e che in mancanza il decreto diverrà definitivo] sia comunque necessaria la dichiarazione di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 cpc o semplicemente comprovata la non opposizione del debitore il decreto può considerarsi definitivo.
            Nel caso in cui la risposta fosse negativa chiedo, operativamente parlando, è l'istante che, trascorsi i 40 giorni, deve chiedere oltre all'apposizione della formula esecutiva l'emissione del decreto di esecutorietà ex art. 647 cpc o è un'emissione che avviene d'ufficio?
            Ringrazio per il cortese supporto che vorrete concedermi.
            Saluti
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              19/12/2016 19:46

              RE: RE: RE: RE: RE: ammissione passivo decreto ingiuntivo - dichiarazione esecutorietà ex art. 647 cpc

              La frase contenuta alla fine del decreto ingiuntivo e da lei riportata è prevista dall'art. 641 cpc come obbligatoriamente da inserire nel decreto a tutela del debitore ingiunto il quale, ricevendo il decreto, viene a sapere che ha tempo quaranta giorni per proporre opposizione e che in mancanza di opposizione- recita il primo comma dell'art. 641 cpc e quasi certamente anche il decreto ingiuntivo che le interessa- "si procederà ad esecuzione forzata, non che il decreto diventerà definitivo, potendo l'esecuzione essere promossa anche sulla base di un decreto dichiarato provvisoriamente esecutivo. Per la dichiarazione di esecuzione definitiva è necessario, come abbiamo cercato di dire nella prima risposta, che intervenga il decreto di cui all'art. 647 cpc, e che, in caso di fallimento, questo sia emesso prima della dichiarazione di fallimento dell'ingiunto.
              Questa opzione della S. Corte può indubbiamente apparire in contrasto con la disposizione dell'art. 641 cpc nella parte in cui prevede un termine di quaranta giorni dalla notifica per proporre opposizione, per cui- si è detto- sarebbe inutile la previsione di un termine per proporre opposizione se poi all'inutile decorso non si collegasse alcun effetto di irrevocabilità del decreto (in tal senso, Cass. 19/12/2000, n. 15959), ma la giurisprudenza richiamata nella precedente risposta ha dato esauriente risposta tracciando la distinzione tra giudicato formale, interno, endoprocessuale, che si esprime nella impossibilità di utilizzare, contro il decreto, i mezzi di impugnazione ordinari, e il giudicato sostanziale, esterno che si ha con il visto che attribuisce la possibilità al decreto non opposto di produrre effetti al di fuori del processo. Alla luce di questa distinzione, l'esigenza di un controllo giudiziario sulla esistenza e validità della notifica del decreto diventa ineliminabile, perché è conseguente al principio del contraddittorio: "solo nei confronti dell'ingiunto che ha avuto conoscenza della provocatio dell'ingiungente si può configurare una acquiescenza alla pretesa avversaria ed il visto ex art. 647 c.p.c. ne costituisce l'accertamento, necessario all'efficacia extraprocessuale del giudicato, come, simmetricamente, l'accertamento dell'omessa od inesistente notifica è condizione ineliminabile della declaratoria di inefficacia ex art. 188 disp. att. cpc."
              Lei, ovviamente può anche non essere d'accordo con la costante giurisprudenza della Cassazione degli ultimi anni, ma è molto probabile che i giudici la seguano questo indirizzo.
              Zucchetti SG srl
              • Andrea Cester

                San Vendemiano (TV)
                14/01/2017 15:51

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: ammissione passivo decreto ingiuntivo - dichiarazione esecutorietà ex art. 647 cpc

                Buon giorno,
                vorrei introdurre l'argomento relativo alle eventuali spese liquidate a favore del creditore il quale, munito di titolo provvisoriamente esecutivo, abbia promosso l'esecuzione.
                In sostanza, mi chiedo se, in presenza di una domanda di ammissione al passivo alla quale è allegato esclusivamente un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, ma privo del visto ex art. 647 CPC, possano essere ammesse le spese liquidate dal Giudice nella successiva fase esecutiva mobiliare, che ha pure assegnato al creditore procedente delle somme.
                Al riguardo ho appurato che la Cassazione, con la Sentenza n. 2112 del 31/01/2014, ha statuito come le spese della procedura esecutiva e le spese che rappresentano un accessorio di legge delle spese processuali siano a carico del debitore, e debbano essere ammesse al passivo del suo fallimento, anche quando alla procedura non sia opponibile il titolo in base al quale è stata promossa l'esecuzione; esistono in ogni modo decisioni di tenore contrario.
                Qualora diversamente l'assenza del visto travolgesse anche la successiva fase esecutiva, mi chiedo come dovrebbe comportarsi il curatore in merito alle somme assegnate al termine della procedura esecutiva.
                Infine, mi piacerebbe conoscere la Vostra opinione in relazione all'ipotesi che il creditore fondi la propria pretesa, oltre che sul decreto ingiuntivo privo di visto, pure su di una comunicazione del legale del debitore nella quale si riconosca l'ammontare del debito portato dal titolo medesimo.
                Con i migliori saluti.
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  16/01/2017 19:15

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ammissione passivo decreto ingiuntivo - dichiarazione esecutorietà ex art. 647 cpc

                  Effettivamente la sentenza da lei citata afferma che "Le spese della procedura esecutiva e le spese che rappresentano un accessorio di legge delle spese processuali sono a carico del debitore, e devono essere ammesse al passivo del suo fallimento, anche quando alla procedura non sia opponibile il titolo in base al quale è stata promossa l'esecuzione", con riferimento proprio all'ipotesi di un decreto ingiuntivo non opposto enon dichiarto definitivamente esecutivo ex art. 647 prima del fallimento dell'ingiunto.
                  Ci permettiamo di dissentire da questa soluzione, peraltro priva di motivazione, in quanto se, come afferma la stessa sentenza, "il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato sostanziale solo a seguito della dichiarazione di esecutività ai sensi dell'art. 647 c.p.c- e, dunque, è inopponibile alla massa dei creditori concorsuali se non dichiarato esecutivo prima della sentenza dichiarativa di fallimento", questo titolo è, come affermato in altre sentenze, tamquam non esset, sicchè anche le spese dell'esecuzione effettuata sulla base di tale titolo non possono essere opposte al fallimento. Il fallimento del debitore non consente più la dichiarazione di esecutività ex art. 647 cpc né, se fosse stata proposta opposizione, che si arrivi a sentenza, essendo divenuto improcedibile il giudizio di opposizione, per cui ci riesce difficile immaginare che restino salve le spese effettuate sulla base di un titolo che non potrà più acquistare efficacia di giudicato.
                  Giustamente lei si chiede, seguendo la tesi della Corte, quale sia la sorte delle somme già ottenute dal creditore in forza della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo; coerentemente si dovrebbe ammettere che il creditore possa trattenere le somme ricevute, ma ci sembra una soluzione irrealizzabile in quanto è venuto meno, o comunque non è opponibile al fallimento il titolo in forza del quale quelle somme sono state assegnate, per cui vanno restituite al fallimento.
                  Quanto all'ultimo punto, la dichiarazione del legale del debitore non può essere considerata un riconoscimento di debito; questo, infatti, è un atto unilaterale recettizio, i cui gli effetti ex art. 1988 cc (cd astrazione processuale della "causa debendi") sono subordinati al fatto che la dichiarazione negoziale provenga dalla sfera del suo autore e sia destinata ed indirizzata al creditore e non ad un terzo. nel caso sicuramente manca la prima condizione e, se indirizzata al legale della controparte, mancherebbe anche la seconda.
                  Ad ogni modo, una tale dichiarazione, pur se priva di valore di riconoscimento, ha una alta valenza probatoria, tanto più che si inserisce in un procedimento in cui era stato già concesso il decreto ingiuntivo e dichiarato provvisoriamente esecutivo, pe cui, salvo che non ricorrano motivi particolari di non affidabilità della dichiarazione del legale, noi saremmo propensi ad accogliere la domanda.
                  Zucchetti Sg srl
                • Andrea Cester

                  San Vendemiano (TV)
                  16/01/2017 19:18

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ammissione passivo decreto ingiuntivo - dichiarazione esecutorietà ex art. 647 cpc

                  Molte grazie.
                • Roberto Angeli

                  Riccione (RN)
                  10/11/2017 16:00

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ammissione passivo decreto ingiuntivo - dichiarazione esecutorietà ex art. 647 cpc

                  Buongiorno,
                  vorrei al riguardo chiedere, in aggiunta agli argometti giòà trattati, se possono a tal fine assumere valenza probatorio al riguardo dell'ammissione al passivo delle somme ulteriori (spese legali, interessi ecc) alla sorte del capitale indicata in decreto ingiuntivo, la formula genericamente esecutiva apposta a distanza di due anni dall'emissione del decreto, con i successivi atti di precetto e di pignoramente negativo eseguiti da parte dell'istante antecedentemente al fallimento.
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  10/11/2017 19:23

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ammissione passivo decreto ingiuntivo - dichiarazione esecutorietà ex art. 647 cpc

                  Come abbiamo cercato di dire nelle risposte che precedono, il creditore ingiungente può procedere al pignoramento in base ad un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, ma questo dato non rileva ai fini della opponibilità al fallimento in quanto a questo sono opponibili i soltanto i decreti dichiarati definitivamente esecutivi con il decreto di cui all'art. 647 c.pc. prima del fallimento (tranne l'ipotesi della estinzione del giudizio di opposizione). Pertanto, se prima del fallimento è intervenuto detto provvedimento ex art. 647 cpc, il decreto ingiuntivo costituisce titolo per l'ammissione del credito ingiunto, delle relative spese processuali liquidate in decreto e di quelle successive sostenute, anche per la fase esecutiva; se invece il decreto non è stato dichiarato definitivamente esecutivo prima del fallimento dell'ingiunto, quel decreto è come se non esistesse, per cui anche le spese relative e quelle fatte eventualmente per l'esecuzione iniziata in base alla provvisoria esecutorietà di cui era fornito, non sono, a nostro avviso, ammissibili al passivo.
                  Zucchetti Sg srl
                • Carlotta Sculco

                  Milano
                  24/05/2018 11:29

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ammissione passivo decreto ingiuntivo - dichiarazione esecutorietà ex art. 647 cpc

                  Buongiorno, mi introduco nella discussione per chiedervi un parere. In sintesi.
                  Fallimento febbraio 2018.
                  Un creditore deposita domanda di insinuazione al passivo in forza di un decreto ingiuntivo del 2016. Il decreto ingiuntivo viene opposto tardivamente.
                  La sentenza respinge l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto in epoca post fallimennto (aprile 2018).
                  Come vengono trattate le spese? Sia del decreto ingiuntivo che quelle liquidate in sentenza?
                  Ringrazio per la collaborazione
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  24/05/2018 19:28

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ammissione passivo decreto ingiuntivo - dichiarazione esecutorietà ex art. 647 cpc

                  Dalla sua domanda capiamo che l'opposizione è stata effettuata in aprile 2018, dopo la dichiarazione di fallimento, risalente a febbraio 2018, ma probabilmente nell'aprile 2018 è intervenuta la sentenza, anche perché se l'opposizione fosse stata fatta nella data indicata (possibile dato che lei aggiunge che tale opposizione è tardiva), è difficile che già ci sia la sentenza e bisognerebbe sapere chi avrebbe proposto l'opposizione, se il fallito o la curatela.
                  Diamo per scontato, quindi, che l'opposizione sia stata fatta dal fallito, prima della dichiarazione di fallimento e che la sentenza sia intervenuta nell'aprile 2018, dopo tale evento. Probabilmente non vi è stata interruzione del processo di opposizione, visto che lei non ne fa cenno, per cui la sentenza è stata emessa nei confronti del fallito, senza alcuna partecipazione al giudizio del curatore; ed anche la condanna al pagamento delle spese di causa sarà a carico del fallito..
                  Se è così- ma ci riscriva se le cose sono andate diversamente- tale sentenza non è opponibile alla massa con la conseguenza che il creditore, non solo non può pretendere di insinuare il credito per le spese di causa, ma non può utilizzare detta sentenza neanche per dimostrare la conferma del decreto ingiuntivo e utilizzare questo come prova del credito, visto che il provvedimento monitorio, per la massa, non è definitivo; ovviamente, a maggior ragione, non sono dovute le spese del decreto ingiuntivo.
                  Zucchetti SG srl
                • Simone Allodi

                  Milano
                  06/06/2018 12:24

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ammissione passivo decreto ingiuntivo - dichiarazione esecutorietà ex art. 647 cpc

                  Buongiorno,
                  ho un'ulteriore domanda sul tema definitiva esecutorietà del D.I. ex art. 647 cpc.
                  Vi espongo il caso pratico: D.I. regolarmente notificato e non opposto nei termini. La richiesta per l'emissione del decreto ex art. 647 cpc viene inviata alla Cancelleria in data 27.10.2017. Il fallimento interviene il 13.11.2017. Il decreto ex art 647 cpc viene emesso dal Giudice in data 17.11.2017 e viene attribuito il relativo cronologico dalla Cancelleria in data 15.12.2017.
                  Il D.I. è da considerarsi opponibile alla massa dei creditori?
                  Formalmente il decreto ex art. 647 cpc "non esisteva" ante fallimento... ma i tempi tecnici del Giudice e della Cancelleria possone essere fatti scontare al creditore istante?
                  Grazie.
                • Carlotta Sculco

                  Milano
                  06/06/2018 22:17

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ammissione passivo decreto ingiuntivo - dichiarazione esecutorietà ex art. 647 cpc

                  Ho appena depositato un progetto di stato passivo indicativamente con la stessa problematica . (decreto ingiuntivo esecutivo ante fallimento, opposto tardivamente, sentenza che respinge l'opposizione e a conferma del decreto ingiuntivo). Nel progetto di stato passivo Ho rilevato che il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione e , a mio parere, il decreto ingiuntivo e la sentenza devono rispettivamente reputarsi sostanzialmente passati in giudicato e emessa precedentemente alla sentenza di fallimento. Se ha tempo di aspettare il 12 giugno le faccio sapere come provvederà il giudice delegato.
                  Spero di esserle stata utile.
                  Cordiali saluti
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  07/06/2018 20:17

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ammissione passivo decreto ingiuntivo - dichiarazione esecutorietà ex art. 647 cpc

                  Sarà utile per tutta la comunità Fallco sapere come deciderà il giudice nel suo caso,. Tuttavia quella da lei rappresentata è completamente diversa dalla fattispecie proposta dal dott. Allodi. Questi si trovava di fronte ad un decreto ingiuntivo emesso dopo la dichiarazione di fallimento dell'ingiunto, nel mentre lei si trova di fronte ad una sentenza di opposizione a decreto ingiuntivo già emanata, che ha rigettato l'opposizione. In tal caso crediamo che il giudice, se la sentenza è passata in giudicato, ammetterà il credito portato dal decreto ingiuntivo, e se la sentenza non è ancora passata in giudicato e lei volesse impugnarla, probabilmente ammetterà il credito con riserva, ai sensi dell'art. 96, co. 2 n. 3 l.f.
                  Zucchetti SG srl
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  07/06/2018 20:09

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ammissione passivo decreto ingiuntivo - dichiarazione esecutorietà ex art. 647 cpc

                  La messa in liquidazione della società non preclude l'azione di responsabilità verso gli amministratori di cui all'art. 2476 c.c., a meno che tale azione non sia stata oggetto di rinuncia o transazione da parte della società, purchè vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purchè non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale.
                  Tuttavia è da tenere presente che, a norma dell'art. 2476 c.c., l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori della s.r.l. è volta ad ottenere il risarcimento del danno patito dal patrimonio sociale a causa dell'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge o dall'atto costitutivo; si tratta, quindi, di una azione sociale che, però, può essere esercitata sia dalla società (titolare del diritto al risarcimento del danno) sia dal socio (ciò indipendentemente dalla consistenza della partecipazione sociale), il che comporta non poche conseguenze. Ad esempio, quanto alla prescrizione, il termine prescrizionale quinquennale decorre dal momento in cui è posto in essere il fatto dannoso, o meglio dal momento in cui l'evento dannoso cagionato dall'organo sociale sia scoperto e conoscibile da parte degli altri organi sociali e dal socio che agisce e, comunque dalla cessazione della carica, se questa è antecedente; inoltre, poichè il socio non è titolare del diritto al risarcimento del danno, il ricavato da tale azione va nel patrimonio della società gestita male, rimborsate le spese del procedimento al socio che ha agito.
                  In altre parole lei quale curatore del fallimento della società A, socia nella srl B, anticipa le spese del giudizio per far accertare la responsabilità dell'amministratore di B e, se l'azione ha esito positivo, ottiene il rimborso delle spese sostenute, ma l'eventuale somma versta o ricavata dall'amministratore va nel patrimonio della srl B, per cui conviene valutare con attenzione la convenienza di una tale azione.
                  Zucchetti SG srl
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  07/06/2018 20:14

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ammissione passivo decreto ingiuntivo - dichiarazione esecutorietà ex art. 647 cpc

                  Ci scusi, è stata inserita per errore una risposta ad una domanda non sua. Con riferimento alla sua domanda:
                  Purtroppo si. In realtà nella specie non entra tanto in ballo il discorso sulla esecutività del decreto ingiuntivo, quanto il fatto che questo è stato emesso- e il suo deposito in cancelleria segna il momento che conta- in danno del soggetto fallito dopo la sua dichiarazione di fallimento, per cui non è opponibile alla massa dovendo il creditore, una volta intervenuto il fallimento del suo debitore, far valere il suo credito a mezzo esclusivamente dell'insinuazione al passivo.
                  Zucchetti Sg srl
      • Simone Giannecchini

        Lido di Camaiore (LU)
        19/05/2021 17:08

        RE: RE: ammissione passivo decreto ingiuntivo - dichiarazione esecutorietà ex art. 647 cpc

        Ringrazio anche io come i colleghi per l'esauriente risposta.
        Riprendendo il punto "Sicchè ove manchi, prima della dichiarazione di fallimento il decreto ex art. 647 cpc, il decreto ingiuntivo è tamquam non esset; il che comporta che il creditore non può servirsi del decreto ingiuntivo per fornire la prova del credito, di cui deve dare la dimostrazione come se appunto il decreto non fosse stato mai emesso, e non può pretendere il rimborso delle spese legali ingiunte e, tanto meno, le spese del precetto.", se non ho mal compreso, questa regola vale anche nel caso in cui il Decreto Ingiuntivo fosse IMMEDIATAMENTE esecutivo.
        E' corretto?
        Grazie molte.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          19/05/2021 19:49

          RE: RE: RE: ammissione passivo decreto ingiuntivo - dichiarazione esecutorietà ex art. 647 cpc

          Si perché quello che lei chiama immediatamente esecutivo, più correttamente va definito come provvisoriamente esecutivo, il che vuol dire che, per intanto, il creditore ingiungente può agire in via esecutiva, anche prima che il decreto diventi definitivo e anche in pendenza di opposizione, utilizzando il decreto quale titolo esecutivo provvisorio in attesa che diventi definitivo. Una volta dichiarato il fallimento dell'ingiunto, il divieto di cui all'art. 51 l.fall. blocca l'esecuzione, per cui la provvisoria esecutività perde ogni valenza.
          Zucchetti Sg srl
    • Angela Sapio

      Roma
      15/05/2020 09:14

      RE: ammissione passivo decreto ingiuntivo - dichiarazione esecutorietà ex art. 647 cpc

      Buongiorno.
      Avrei bisogno di un Vostro parere.

      Ammissione al passivo del fallimento sulla base del decreto ingiuntivo munito di attestazione ex art. 647 c.p.c..

      La data in cui il Giudice ha dichiarato l'esecutorietà è anteriore alla dichiarazione di fallimento ma la pubblicazione ad opera della cancelleria è successiva alla dichiarazione di fallimento.

      Sono in dubbio se, in tale circostanza - e tenuto conto che l'art. 647 c.p.c. dispone che sia il Giudice che dichiara esecutivo il decreto - posso considerare detto decreto comunque opponibile al fallimento, essendo stato dichiarato tale dal Giudice prima della dichiarazione di fallimento (e ciò seppure la relativa pubblicazione ad opera della cancelleria sia avvenuta in data successiva alla dichiarazione di fallimento).

      Grazie mille per il confronto.
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        18/05/2020 09:09

        RE: RE: ammissione passivo decreto ingiuntivo - dichiarazione esecutorietà ex art. 647 cpc

        I provvedimenti giudiziari, siano essi sentenze, ordinanze o decreti, vengono ad esistenza, a tutti gli effetti, con la pubblicazione, che si realizza nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l'inserimento del provvedimento nell'elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati., inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione.
        Nel suo caso, quindi, dovrebbe prendere in considerazione la data della pubblicazione; tuttavia bisogna anche avere un po' di senso pratico. Il fatto che sia stato emesso il provvedimento di cui all'art. 647 cpc sta a significare che il giudice ha verificato la regolarità della notifica del decreto ingiuntivo e che contro lo stesso non è stata proposta opposizione, per cui respingere il credito con la motivazione della posteriorità di qualche giorno rispetto al fallimento della esecutività costringerà il creditore ad una opposizione quasi sicuramente vincente. Pertanto, a meno che lei non abbia elementi per ritenere che il credito portato dal decreto ingiuntivo in questione non esista o esista in misura minore , motivi di opportunità potrebbero consigliare l'ammissione.
        Zucchetti SG Srl