Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

PRESCRIZIONE DEBITI TRIBUTARI - ESDEBITAZIONE - COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

  • Fabrizio Colombo

    Sassoferrato (AN)
    08/03/2023 19:21

    PRESCRIZIONE DEBITI TRIBUTARI - ESDEBITAZIONE - COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

    Gent.mi,
    un mio cliente si trova in questa situazione:
    dichiarato fallito nel 2011, il fallimento è stato chiuso con decreto del 25/2/ 2021.
    Nel gennaio 2023 ha ricevuto un intimazione di pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate -riscossione avente per oggetto debiti tributari il cui ruolo risulta notificati nel 2011, in costanza di fallimento, ed i cui debiti hanno come riferimento annualità 2009-2010. Sulla base delle mie conoscenza ai sensi dell'art. 94 L.F. la prescrizione del credito si dovrebbe essere interrotta . E dal giorno della chiusura del fallimento dovrebbe decorrere un nuovo periodo di prescrizione, ergo i debiti non sono prescritti,
    pertanto sarebbe inutile presentare istanza di sgravio invocando la prescrizione , giusto ?

    Inoltre, essendo trascorso oltre un anno dal decreto di chiusura della procedura , mi sembra che ai sensi dell'art. 143 LF non sia piu' possibile richiedere l'esdebitazione , Giusto ?

    A questo punto non se sia possibile accedere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ?
    Grazie.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      12/03/2023 11:53

      RE: PRESCRIZIONE DEBITI TRIBUTARI - ESDEBITAZIONE - COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

      A nostro avviso la prescrizione è maturata. Lei, invero, richiama l'art. 94 l. fall., ma tale norma fa riferimento alla domanda di ammissione al passivo la cui presentazione, ai sensi dell'art. 94 l. fall., è equiparabile all'atto con cui si inizia un giudizio e, quindi, determina l'interruzione della prescrizione del credito per l'intera durata della procedura, in applicazione del principio generale fissato dall'articolo 2945, comma 2, c.c..
      Nel caso lei riferisce che l'AER ha semplicemente notificato il ruolo nel 2011. Orbene, secondo la giurisprudenza della Cassazione l'iscrizione a ruolo, in quanto atto meramente interno, non è idoneo a interrompere il termine decennale per la riscossione dell'imposta definitivamente accertata essendo allo scopo necessario un atto, con carattere recettizio, che metta in mora il debitore (Cass. a maggio 2021, n. n. 11605; Cass. n. 6245 del 2020; Cass. n. 2014 del 2019; ecc.).
      La notifica di tale atto ha effetto di messa in mora? Probabilmente si, ma è superfluo approfondire questa questione perché anche in caso affermativo il credito è pur sempre prescritto. Lei, infatti dice che detta notifica è avvenuta nel 2011 in costanza di fallimento, ma, una volta aperto il fallimento, l'unico atto idoneo ad interrompere la prescrizione (con gli effetti di cui all'art. 94 l. fall.) è la domanda di insinuazione al passivo. Invero, "l'atto di costituzione in mora proveniente dal creditore è parimenti inefficace, sia se compiuto direttamente nei confronti dell'impresa già ammessa alla procedura, perché essa non può più eseguire pagamenti, ai sensi dell'art. 44 l.fall. –, sia se indirizzato al suo curatore, il quale non ha la libera disponibilità dei diritti e degli obblighi dell'impresa in procedura, essendo idonea a determinare l'interruzione della prescrizione del credito soltanto la presentazione della domanda di insinuazione nello stato passivo" (Cass. 16/05/2018, n.11966, con riferimento alla amministrazione straordinaria, per cui abbiamo modificato il riferimento normativo e posto il curatore al posto del commissario straordinario).
      Per completezza aggiungiamo che seppur la notifica fosse intervenuta prima della dichiarazione di fallimento il credito sarebbe egualmente prescritto in quanto l'interruzione della prescrizione derivante dalla messa in mora ha effetto istantaneo non trattandosi di atto introduttivo di un giudizio o equiparabile, per cui il nuovo termine prescrizionale sarebbe iniziato a decorrere dalla notifica stessa e da allora sono decorsi più di dieci anni prima della intimazione del 2023.
      Zucchetti SG srl
      • Fabrizio Colombo

        Sassoferrato (AN)
        13/03/2023 08:54

        RE: RE: PRESCRIZIONE DEBITI TRIBUTARI - ESDEBITAZIONE - COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

        Chiedo scusa , ma essendo un cliente che si è presentato per la prima volta a studio, non ne conosco la storia . Ho dato per scontato che lAER si fosse insinuata al passivo , A questo punto suppongo che sia necessario che chieda al Curatore se mi invii lo stato passivo del fallimento ?.
        Attendo vostre.
        Cordialmente.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          13/03/2023 18:24

          RE: RE: RE: PRESCRIZIONE DEBITI TRIBUTARI - ESDEBITAZIONE - COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

          Esatto, posto che cambia tutto a seconda che l'AER abbia notificato un avviso o abbia proposto una domanda di insinuazione al passivo dato l'effetto interruttivo istantaneo del primo atto e l'effetto permanente dell'altro.
          Zucchetti SG srl
          • Fabrizio Colombo

            Sassoferrato (AN)
            13/03/2023 19:35

            RE: RE: RE: RE: PRESCRIZIONE DEBITI TRIBUTARI - ESDEBITAZIONE - COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

            Grazie di nuovo.
            Purtroppo dall'esame dello stato passivo risulta che l'AER si è insinuata. A questo punto tornado al quesito principale , esclusa l'ipotesi della richiesta di sgravio , rimangono le altre due possibilità di cui una, quella dell'esdebitazione, essendo trascorso oltre un anno dal decreto di chiusura della procedura , mi sembra che ai sensi dell'art. 143 LF non sia piu' percorribile , Giusto ?
            A questo punto non se sia possibile accedere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ?
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              14/03/2023 19:55

              RE: RE: RE: RE: RE: PRESCRIZIONE DEBITI TRIBUTARI - ESDEBITAZIONE - COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

              Presumiamo che quando lei parla di procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento intenda riferirsi al concordato minore che nel nuovo codice della crisi ha preso appunto il posto dell'accordo di ristrutturazione di cui trattava la legge n. 3 del 2012.
              Orbene il precedente fallimento in sé non è di ostacolo all'accesso al concordato minore, posto che il fallito non ha ottenuto l'esdebitazione a seguito di quella procedura; per l'art. 77 ccii è infatti inammissibile (tra l'altro) la domanda di concordato minore se il debitore "è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte". Il problema è se il debitore in questione ha i requisiti dimensionali per accedere ad una procedura di sovraindebitamento e questo ovviamente noi non possiamo saperlo non conoscendo la situazione economico finanziaria in cui si trova; peraltro l'anomalia del caso (concordato minore dopo chiusura fallimento senza esdebitazione) crea anche non poche difficoltà a capire come tali requisiti possano essere dimostrati alla luce del dettato della lett. d) dell'art. 2 ccii.
              Zucchetti SG srl
              • Fabrizio Colombo

                Sassoferrato (AN)
                15/03/2023 10:27

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: PRESCRIZIONE DEBITI TRIBUTARI - ESDEBITAZIONE - COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

                Grazie mille per la risposta.
                Cordialmente.