Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

fallimento amministratore di società già deceduto

  • Marco Tonti

    Cattolica (RN)
    26/05/2022 16:56

    fallimento amministratore di società già deceduto

    Buongiorno,
    sono il curatore di un fallimento di una società sas e del suo socio accomandatario, il quale era già defunto al momento della pronuncia giudiziale.
    Il fallito era amministratore nonché socio di maggioranza di altre società di persone (sas e snc) e di capitali (srl).
    Mi chiedo ora come debba comportarmi nei confronti di tali società, in considerazione del fatto che esse sono titolari di beni immobili gestiti da affittuari che, a quanto mi consta, non stanno versando alcun canone.
    Debbo convocare l'assemblea dei soci per nominare un nuovo amministratore (e in tal caso posso nominarlo in autonomia senza autorizzazione giudiziale?), oppure debbo solo preoccuparmi della liquidazione della mia quota di partecipazione non interessandomi della gestione ordinaria delle società?
    Grazie.
    Saluti.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      28/05/2022 11:10

      RE: fallimento amministratore di società già deceduto

      A norma dell'art. 11 e dell'art. 147 l. fall. un imprenditore e un socio di illimitatamente responsabile di una società di persone oggetto possono essere dichiarati falliti anche se deceduti, purchè il fallimento intervenga entro un anno dalla morte. La perdurante soggezione al fallimento anche di colui che è deceduto risponde alla necessità di preservare la tutela dei creditori, ma inevitabilmente si interseca con la successione aperta con la morte per cui il fallimento deve necessariamente tenere conto dei diritti dei chiamati all'eredità e tale equilibrio si raggiunge con l'acquisizione all'attivo fallimentare del patrimonio relitto dal fallito e con la separazione (attraverso la formazione di masse patrimoniali distinte) di tale patrimonio da quello degli eredi che abbiano già accettato l'eredità, piena o con beneficio di inventario.
      La prima cosa da fare quindi è verificare la situazione successoria del fallito, ossia verificare se i chiamati alla eredità abbiano o meno accettato. In caso positivo effettuare la separazione di cui si diceva; in caso negativo procedere (per dirla in modo efficace anche se atecnico) come se non ci fossero eredi .
      Tanto premesso, per venire più direttamente alle sue domande, le soluzioni sono diverse per le partecipazioni nelle società di persona e per quelle nelle società di capitali.
      Per le prime, può soltanto chiedere la liquidazione della quota in quanto la morte del socio determina lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente a quel socio (art. 2284 c.c.); e se in caso di morte lo statuto può prevedere alternative, la dichiarazione di fallimento del socio determina l'esclusione di diritto dello stesso dalla società (art. 2288 c.c.) con diritto alla liquidazione della quota (art. 2289 c.c.).
      La partecipazione nelle società di capitale costituisce invece un bene, seppur immateriale trasferibile agli eredi in caso di morte e acquisibile nel caso all'attivo fallimentare. A seguito di tale acquisizione il curatore "assume" la qualifica di socio con tutti i poteri che la legge riserva a tali soggetti. Può quindi certamente partecipare alle assemblee sociali e nei casi previsti dalla legge chiedere la convocazione dell'assemblea. L'autorizzazione del comitato dei creditori ai sensi dell'art. 35 dipende dall'oggetto della assemblea, se qualificabile come di ordinaria o straordinaria amministrazione; è consigliabile chiedere l'autorizzazione in ogni caso onde evitare problemi, anche per la difficoltà a stabilire in alcuni casi la linea di confine tra ordinaria e straordinaria amministrazione.
      Zucchetti SG srl