Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Crediti dei dipendenti nei concordati preventivi

  • Giuseppe Labricciosa

    PESCARA
    29/01/2020 10:20

    Crediti dei dipendenti nei concordati preventivi

    Il Tema della discussione riguarda le 3 mensilità e TRF maturati dai dipendenti della società che chiede l'ammissione al concordato preventivo.
    I dipendenti chiedono che il loro credito sia ammesso al lordo delle ritenute inquanto, dovedo accedere al fondo di garanzia dell' INPS per la liquidazione di quanto spettante, tali importi saranno liquidati al netto di eventuali ritenute.
    I crediti dei dipendenti, dovrebbero essere ammessi al lordo oppure al netto delle ritenute ?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      30/01/2020 18:44

      RE: Crediti dei dipendenti nei concordati preventivi

      Si è sempre ritenuto che il lavoratore dipendente vada ammesso al passivo per il credito per retribuzioni non corrisposte al lordo delle ritenute fiscali e al netto di quelle previdenziali. Poi è intervenuta Cass. 17 novembre 2016 n. 23426 per la quale il lavoratore non può chiedere al datore di lavoro il pagamento in proprio favore dei contributi non versati, salvo che per la quota a suo carico, la quale, infatti, a titolo di sanzione, grava definitivamente sul datore di lavoro inadempiente quale componente della relativa obbligazione retributiva. "Ne consegue che, in caso di fallimento del datore di lavoro, il lavoratore dev'essere ammesso al passivo, per le retribuzioni non corrisposte, con collocazione privilegiata a norma dell'art. 2751 bis, n. 1, c.c., al netto della quota contributiva gravante sul datore e al lordo di quella gravante sul lavoratore medesimo". Non ci risultano successivi interventi specifici sulla materia, nel mentre è stata ancora di recente ribadito (cfr Cass. n. 25016/2017) che le insinuazioni delle retribuzioni dei dipendenti devono essere effettuate al lordo delle ritenute fiscali e non al netto, giacchè una eventuale insinuazione al netto sconterebbe una doppia imposizione, perché sia il curatore che l'INPS (quando richiesto l'intervento del Fondo di Garanzia) sono sostituti d'imposta, e non possono quindi sottrarsi all'obbligo di effettuare le ritenute.
      Eguali principi valgono anche nella formazione dell'elenco dei creditori nel concordato.
      Zucchetti SG srl