Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Esdebitazione

  • Francesca Salvi

    Prato
    17/01/2022 18:46

    Esdebitazione

    Buonasera,
    nel caso di un fallimento già chiuso, il fallito ha presentato ricorso per esdebitazione ex art. 142 L.F.
    L'art. 143 L.F. prevede che il Tribunale si esprima "sentito il curatore ed il comitato dei creditori".
    Il Tribunale ha emesso un decreto nel quale mi ha chiesto di notificare a tutti i creditori il ricorso per esdebitazione insieme al relativo decreto e di presentare una relazione contenente il mio parere in vista dell'udienza, ma non ha menzionato in nessun punto il comitato dei creditori.
    E' mio onere chiedere all'ex Comitato dei Creditori di esprimere il proprio parere oppure questo organo viene chiamato in causa solo nei casi in cui l'esdebitazione venga chiesta prima della chiusura del fallimento? (si tratterebbe di richiedere un parere ad un organo decaduto con la chiusura della procedura).

    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      17/01/2022 20:47

      RE: Esdebitazione

      La disciplina processuale della esdebitazione è abbastanza vaga e incompleta, ancora oggi che è stata integrata con l'aggiunta (effettuata con il d.l. n. 179 del 2012, convertito dalla l. n. 221 del 2012) dell'ultimo periodo del primo comma per il quale "il ricorso e il decreto del tribunale sono comunicati dal curatore ai creditori a mezzo posta elettronica certificata".
      In tal modo è stata sanata la grave carenza dell'assenza del contraddittorio in un procedimento che si conclude con provvedimento decisorio che incide su diritti soggettivi dei creditori. E' rimasta la iniziale formula secondo cui il tribunale decide "sentito il curatore e il comitato dei creditori"; formula sicuramente applicabile sia che l'esdebitazione sia chiesta prima che dopo la chiusura del fallimento, dal momento che l'audizione di questi organi è posta dalla norma in via generale, senza distinguere tra le due ipotesi; né si può ovviare all'audizione del comitato dei creditori quando la domanda è presentata entro un anno dalla chiusura del fallimento sostenendo che tale organo è ormai decaduto, perché anche il curatore, come tutti gli altri organi del fallimento decadono con la chiusura, ma rimangono comunque delle attività che possono essere svolte anche dopo la chiusura, seppur queste sono generalmente riservate al curatore.
      Se ne deve dedurre che il comitato dei creditori, se era stato costituito nel fallimento ormai chiuso, può, anzi deve, essere sentito, o quanto meno convocato per essere sentito, anche quando la domanda è presentata dopo la chiusura del fallimento, seppur l'importanza di tale incombente è fortemente scemata con la previsione della notifica ai creditori i quali, quindi, possono esprimersi direttamente e non tramite il loro organo rappresentativo.
      Il problema è capire chi debba provvedere all'audizione di tale organo. La formulazione della norma, che prevede che il tribunale decide "sentito il curatore e il comitato dei creditori" lascia intendere che debba essere il tribunale a dover convocare e sentire il comitato, anche perché nel caso, non è chiesto una autorizzazione o un parere, ma è prevista l'audizione, che deve fare, appunto, il tribunale che, essendo l'organo che decide, chiederà al comitato quanto ritiene necessario ai fini della decisione; peraltro il tribunale ha chiesto a lei curatore di presentare una relazione e di notificare il decreto ai creditori, ma non le ha chiesto di convocare il comitato dei creditori.
      Tuttavia, poiché la mole di lavoro degli uffici giudiziari è tale che è difficile svolgere a beve l'incombente incombente di sentire il comitato dei creditori, sarebbe opportuno che lei si informasse in cancelleria se è stata disposta la convocazione di tale organo avanti al tribunale o se è stata chiesta ad esso una relazione o comunque di esprimere un parere in merito alla esdebitazione; in mancanza sarebbe preferibile che provvedesse lei alla convocazione per avere l'opinione sulla esdebitazione da consegnare poi al tribunale.
      Zucchetti SG srl
      • Francesca Salvi

        Prato
        18/01/2022 09:38

        RE: RE: Esdebitazione

        Vi ringrazio.