Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

creditore fondiario

  • Giuseppe Vaccaro

    Siracusa
    01/07/2020 11:49

    creditore fondiario

    Nel corso del fallimento, il creditore fondiario, in sede di esecuzione immobiliare dallo stesso promossa, ha percepito direttamente e in via provvisoria tutte le somme ricavate dalla vendita degli immobili di compendio del fallimento.
    Domanda: è corretto che il Curatore richieda al creditore fondiario in restituzione: a) IN TOTO le spese sostenute dalla curatela in relazione a tali immobili, e cioè spese di manutenzione, spese condominiali e tributi ?; b) PRO QUOTA le spese della procedura: oltre al compenso al Curatore e al Consulente fiscale del fallimento e alle spese di campione ne ne sono altre? Per il calcolo di tale quota è corretta la proporzione Spese della procedura: attivo totale = x : ricavato vendita ?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      01/07/2020 19:36

      RE: creditore fondiario

      Il principio di fondo che regola la materia è che l'assegnazione fatta in favore del creditore fondiario in sede esecutiva ha carattere provvisorio, come lei giustamente ricorda. Questo significa che il conteggio definitivo di quanto dovuto al creditore fondiario va fatto in sede fallimentare, in base a quanto quel creditore avrebbe potuto percepire nel fallimento.
      Orbene nel fallimento sul credito ipotecario del creditore fondiario prevalgono le spese prededucibili e queste vanno calcolate secondo il disposto dell'art. 111 ter, comma terzo, l. fall., per cui vanno imputate al bene oggetto dell'esecuzione, tutte le spese specifiche relative a quel bene e la quota proporzionale delle spese generali, calcolate con il criterio della incidenza delle stesse sull'intero attivo.
      A questo punto bisogna distinguere se il creditore fondiario si è insinuato o non nel fallimento. In caso positivo (come è normale che avvenga), detratte le spese prededucibili, si vede se il creditore ha ricevuto in più, nel qual caso è tenuto a restituire la differenza; se non si è insinuato, vuol dire che quel creditore non ha diritto a nulla nel fallimento, per cui deve restituire tutto quanto ricevuto in via provvisoria.
      La richiesta di restituzione va correttamente fatta in occasione di un riparto dal quale emerge la quota che sarebbe spettata al creditore fondiario, ma si può anticipare il discorso in via "amichevole", indicando le spese da detrarre e calcolando la differenza di cui sopra. Ovviamente se la banca non accetta di restituire quanto dovuto, bisogna ricorrere alle vie giudiziali.
      Zucchetti Sg srl