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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
IMPOSTA DI REGISTRO PAGAMENTO IN PREDEDUZIONE
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Fortunato Gennaro Fucci
BENEVENTO18/04/2024 18:02IMPOSTA DI REGISTRO PAGAMENTO IN PREDEDUZIONE
MI RIVOLGO AL FORUM per sottoporre il seguente quesito relativo alle modalità di assolvimento dell'imposta di registro.
è stato notificato al sottoscritto curatore, in qualità di rappresentante dell'impresa fallita da parte dell'ADE a mezzo raccomandata a/r avviso di liquidazione dell'imposta di registro.
L'imposta è relativa ad una sentenza di condanna in favore del fallimento, emessa in un giudizio (ad istanza della procedura) per cui la procedura stessa era stata ammessa al gratuito patrocinio non avendo all'epoca sufficiente liquidità.
L'ammissione al patrocinio a spese dello stato avrebbe coperto anche l'imposta di registro (ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), del DPR n. 131/1986) se non vi fosse stata disponibilità di fondi.
Nel caso di specie l'imposta andrebbe pagata dalla parte soccombente (società messa in liquidazione) tuttavia il fallimento ha realizzato attivo (per cui anche l'ammissione al patrocinio dello stato andrebbe revocata).
Se si condivide questo primo passaggio si dovrebbe procedere invitando la soccombente al pagamento dell'imposta dandogli un termine di scadenza ed avvertendola che in mancanza provvederà il fallimento a pagare e successivamente a recuperare la somma corrisposta.
Questo però nell' assoluta certezza che non sarà mai recuperata tale somma. Inoltre anche i tempi di chiusura della procedura andrebbero a slittare nel tentativo vano di recupero.
altrimenti si potrebbe depositare istanza al GD (in sost del comitato creditori non costituito) per l'autorizzazione al pagamento dell'imposta con rinuncia all'azione di regresso in quanto antieconomica e con scarsa probabilmente di successo
In ultimo, si tratta di un credito prededucibile che non necessita di insinuazione al passivo in quanto sorto in occasione della procedura.
Ci sono secondo voi altre soluzioni?
grazie molte,
FGF
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza18/04/2024 19:39RE: IMPOSTA DI REGISTRO PAGAMENTO IN PREDEDUZIONE
No, non vediamo altre soluzioni. Corretta l'impostazione, il resto è effetto della solidarietà tra le parti del giudizio nel pagamento dell'imposta di registro.
Agire o non in regresso, una volta effettuato il pagamento, è una scelya da valutare in relazione alle possibilità di recupero, che nella specie sembrano poche , per cui, salvo una valutazione più in concreto della situazione economico patrimoniale del condebitore, la rinuncia all'azione di regresso sembra appropriata per non fare altre spese inutili.
Zucchetti SG srl -
Marco Viggiano
Santa Maria Capua Vetere (CE)06/02/2025 00:43RE: IMPOSTA DI REGISTRO PAGAMENTO IN PREDEDUZIONE
Salve,
ho un quesito inerente all'argomento in discussione.
La curatela riassunse un giudizio incardinato dalla fallita in bonis ed ottenne, in primo grado, sentenza favorevole (accoglimento parziale e condanna alle spese in favore della fallita).
Successivamente il G.D., ex art.144-146 d.p.r.115/2002, ha emesso il provvedimento di attestazione di insussistenza di fondi in capo alla procedura fallimentare (ai fini dell'esecuzione della sentenza e del gravame, ad oggi pendente, proposto da controparte ). Allo stato non è stato recuperato attivo. Ora l'Ade ha inviato alla curatela l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro della sentenza di primo grado. Parte soccombente è stata sollecitata al dalla curatela al pagamento della detta imposta; tuttavia, trattandosi di soc. messa in liquidazione, Vi è il fondato timore che la soccombente non provvederà al pagamento. Mi chiedevo se, l'attestazione di insussistenza di fondi, resa prima dell'avviso di liquidazione (ma dopo l'emissione della sentenza di primo grado) consenta alla curatela l'eventuale registrazione dell'atto giudiziario a carico dell'erario, evitando così le sanzioni previste per il mancato adempimento.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza06/02/2025 20:08RE: RE: IMPOSTA DI REGISTRO PAGAMENTO IN PREDEDUZIONE
Premesso che dell'imposta di registro rispondono in solido le parti della sentenza da registrare, l'Adr può rivolgersi al fallimento, anche se vincitore, per il pagamento, salvo poi rivalsa di questi verso la parte soccombente.
A norma dell'art. 109 D.P.R. n. 115 del 2002, gli effetti dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato decorrono dalla data in cui la relativa istanza è stata presentata (o è pervenuta all'ufficio del magistrato) o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi. Come si vede la norma sancisce la retroattività degli effetti dell'ammissione al momento in cui la parte ne abbia fatto istanza, o nel caso del fallimento, alla data del provvedimento del giudice ex art. 144 del citato DPR. (in tal senso, Cass. 9.02.2021, n. 3050). Riteniamo, pertanto, che, nel suo caso, l'attestazione di insussistenza di fondi, resa dopo l'emissione della sentenza di primo grado, non consenta alla curatela l'eventuale registrazione dell'atto giudiziario a carico dell'Erario.
Zucchetti SG srl
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