Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Art. 67, comma 1, n. 1, LF - calcolo dell'"un quarto"

  • Alberto Biccheri

    CITTA DI CASTELLO (PG)
    18/05/2022 16:34

    Art. 67, comma 1, n. 1, LF - calcolo dell'"un quarto"

    Richiedo un vostro parere, ed eventuale giurisprudenza, circa l'interpretazione "matematica" dell'art. 67 comma 1 n. 1 LF ovvero sul calcolo dell'un quarto.
    Ad esempio: viene venduto un immobile per euro 240.000 nell'anno precedente al fallimento. Il curatore intende chiedere la revoca della compravendita ritendendo, al tempo della vendita, il valore dell'immobile superiore.
    Qual è il valore dell'immobile discriminante ai fini della procedibilità dell'azione revocatoria?
    ipotesi 1 utilizzo del sotto cento
    100:75=X:240.000 X=320.000
    ipotesi 2 utilizzo del sopra cento
    125:100=X:240.000 X=300.000
    Considerando che la LF ritiene revocabili "gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso", io sarei più propenso all'ipotesi 2 in quanto quell'"un quarto" sembra più riferito a quanto "dato o promesso" che alle prestazioni eseguite o alle obbligazioni assunte dal fallito.
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      18/05/2022 19:31

      RE: Art. 67, comma 1, n. 1, LF - calcolo dell'"un quarto"

      La norma di cui al n.1 del primo comma dell'art. 67 l. fall., secondo cui sono revocabili "gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso" tende a colpire la sproporzione tra la prestazione effettuata dal fallito e quella da questi ricevuta sul presupposto che, nella condizioni di difficolta in cui si trova un soggetto nell'imminenza della dichiarazione di insolvenza, la controparte abbia potuto approfittarne; il legislatore ha considerato rilevante ai fini revocatori una sproporzione che superi il quarto.
      Applicando questi concetti ad una vendita effettuata dal fallito (ovviamente prima del fallimento) si dovrà, quindi, verificare quanto ricevuto come prezzo dal venditore e il valore effettivo del bene all'epoca, ossia il valore di mercato di quel bene che individua il presumibile prezzo al quale avrebbe potuto essere commercializzato sulla piazza. Se la differenza tra i due valori supera il quarto, ossia se l'immobile è stato venduto ad un prezzo inferiore di oltre il 25% rispetto a quello reale constatato eventualmente attraverso una consulenza (cui molto probabilmente si dovrà pervenire in corso di causa), si ha la sproporzione rilevante che giustifica la revocatoria ai sensi della norma richiamata.
      Questo calcolo, quindi non può farsi a tavolino, ma richiede un accertamento in concreto del valore commerciale dell'immobile venduto; in astratto, considerato che il compratore ha pagato euro 240.000, per giustificare la revocatoria il valore effettivo dell'immobile dovrà essere superiore ad euro 320.000, giacchè solo in tal caso, se i nostri conteggi sono esatti, si potrà dire che il fallito ha ricevuto una somma inferiore di oltre un quarto rispetto al valore effettivo del bene venduto che individua il prezzo che avrebbe dovuto ricevere.
      Ovviamente quando si parla di stime si parla sempre di valori non esatti al millesimo, per cui è implicita una certa oscillazione tra valori, per cui, prima di inoltrarsi in una causa è opportuno, in primo luogo appurare il valore commerciale dell'immobile, e tenere conto che la differenza del quarto non segue una precisione matematica in quanto il futuro CTU molto probabilmente non offrirà un valore assoluto ma indicherà un range di valori, per cui conviene inoltrarsi in una causa se esiste un buon margine di sicurezza.
      Zucchetti SG srl
      • Alberto Biccheri

        CITTA DI CASTELLO (PG)
        19/05/2022 10:27

        RE: RE: Art. 67, comma 1, n. 1, LF - calcolo dell'"un quarto"

        Completo l'esempio sopra riportato aggiungendo che l'immobile è stato venduto a 240.000 e successivamente, tramite perizia, lo stesso, al tempo della vendita, è stato valutato pari a 310.000. Calando l'art. 67, comma 1, n. 1 LF, in questo esempio, la vendita è revocabile se 310.000 superano di un quarto 240.000. Ora questo quarto è riferito a 310.000 o a 240.000?
        Premesso che la posizione da voi espressa è chiara, vorrei aggiungere un ulteriore elemento ai fini di una interpretazione condivisa, relativo alla consolidata modalità di applicazione della locuzione "di oltre un quarto" utilizzata nell'art. 571 cpc.
        Invero in questo caso il legislatore chiarisce che "l'offerta non è efficace...se è inferiore di oltre un quarto al prezzo stabilito dall'ordinanza..." ovvero l'un quarto è applicato alla base d'asta e, calcolato questo limite, il delegato verifica se l'offerta ricevuta è inferiore.
        Posto che la logica semantica delle due norme pare uguale, cioè vengono confrontati due termini che devono divergere di oltre un quarto affinché si produca l'effetto richiesto dalla norma, se in base all'art. 571 cpc si applica l'un quarto "al prezzo stabilito nell'ordinanza" cioè al termine di riferimento che segue la locuzione "di oltre un quarto", allora, anche nell'art. 67 LF, dovrò applicare il 25% al termine di riferimento che segue la locuzione "di oltre un quarto" ovvero "ciò che a lui è stato dato o promesso" e riprendendo l'esempio applicare il 25% a 240.000 giungendo ad un limite di 300.000 per cui il valore peritale, 310.000, sorpassa di oltre un quarto la controprestazione in favore del fallito.
        Quindi chiedo un commento a voi su questa interpretazione analogico-semantica e ai colleghi qualora avessero un'esperienza simile da condividere.
        Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          23/05/2022 17:29

          RE: RE: RE: Art. 67, comma 1, n. 1, LF - calcolo dell'"un quarto"

          Ci permettiamo di dissentire dalla sua ricostruzione. L'art. 571 cpc ha una finalità completamente diversa da quella di cui all'art. 67, co. 1, n. 1 l. fall. in quanto la norma procedurale serve a stabilire l'aumento minimo dell'offerta rispetto al prezzo base stabilito nell'ordinanza, per cui la valutazione da fare è solo quella di calcolare l'importo del quarto sul presso base, sommarlo a questo e verificare se l'offerta supera tale somma. Nel fallimento la revocatoria tende, come abbiamo accennato nella precedente risposta, ad eliminare lo squilibrio tra due prestazioni e lo squilibrio è dato dalla differenza tra ciò che una parte ha ricevuto e ciò che ha dato . Nel caso il fallito ha ricevuto 240.000 in cambio di un immobile che nel suoi esempio vale, secondo la stima, 310.000, per cui ha ricevuto 70.000 meno del prezzo reale. Se quindi il pregiudizio ricevuto è di 70.000, nel momento in cui bisogna calcolare percentualmente questo sacrificio, a nostro avviso esso non può che essperchè solo in tal modo si può valutare se quella differenza in meno che il fallito ha ricevuto superi o non i la soglia del 25% di quanto avrebbe dovuto ricavare; poiché 70.000 costituisce il 22,58% di 310.000, che è l'importo che avrebbe dovuto ricevere, lo squilibrio
          Zucchetti SG srl