Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

RISOLUZIONE CONCORDATO FALLIMENTARE

  • Marco Scattolini

    Macerata
    20/04/2020 17:52

    RISOLUZIONE CONCORDATO FALLIMENTARE

    Salve, una società propone un concordato fallimentare con assunzione prevedendo alla definitività dell'omologa - a garanzia dell'impoegno assunto - il rilascio di una fidieussione in favore del fallimento. La proposta prevede anche che il trasferimento degli assets fallimentari sarebbe avvenuto sempre alla definitività dell'omologa e dopo il pagamento integrale del debito assunto nei confronti del fallimento.

    Successivamente, la società proponente il concordato fallimentare deposita una memoria assumendosi l'impegno specifico e circostanziato di depositare polizza fideiussoria anticipata in bozza al curatore, ritenutà però non valida dallo stesso.

    Il curatore ai sensi dell'art. 125 L.F. rilascia il proprio parere informando i creditori dell'assenza di validità della bozza della fideiussione e del fatto che il concordato fallimentare in ogni caso risultava garantito dal trasferimento degli assets solo al pagamento avvenuto (garanzia atecnica). Il concordato viene approvato quasi ad unanimità dai creditori ed opposto da un creditore nella successiva fase di omologa.

    Il Tribunale omologa il concordato fallimentare, con obbligo in capo il ricorrente il CF di depositare entro 30 giorni la fideiussione, ed in caso di omissione l'invito del curatore ad informare il Giudice Delegato per la risoluzione ex art. 137 L.F. da parte dei creditori. La fideiussione non viene depositata ed il decreto di omologa risulta allo stato pendente davanti la Corte di Appello perchè reclamato.

    Avendo il curatore, su ordine del GD informato creditori sulla assenza di deposito della fiediussione, si chiede:

    1) può essere risolto un concordato che non può essere eseguito, tra l'altro in una situazione "surreale" in cui il Tribunale potrebbe risolvere il CF, mentre la Corte d'Appello respingere il reclamo e per l'effetto confermare l'omologa;

    2) se la memoria successiva al ricorso per CF, essendo specificamente circoscritta ad impegno che poi non è stato assunto, possa aver modificato la proposta originaria in cui la fideiussione sarebbe stata messa a disposizione degli Organi della Procedura solo alla definitività dell'omologa del CF.

    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      20/04/2020 19:58

      RE: RISOLUZIONE CONCORDATO FALLIMENTARE

      Noi rispondiamo sulla base dei dati che ci vengono offerti e, nel caso, la descrizione dei fatti non ci consente di dire se la memoria successiva al ricorso per CF abbia modificato la proposta originaria che prevedeva il rilascio della fideiussione non conoscendo gli atti. Del resto la questione è stata esaminata dal tribunale che ha evidentemente ritenuto che la fideiussione dovesse ancora essere rilasciata dal momento che con il decreto di omologa ha statuito "l'obbligo in capo il ricorrente il CF di depositare entro 30 giorni la fideiussione, ed in caso di omissione l'invito del curatore ad informare il Giudice Delegato per la risoluzione ex art. 137 L.F. da parte dei creditori".
      Lei parla di reclamo proposto avverso tale decreto di omologa, ma è stata sollevata questa questione nel reclamo? Ossia è stato eccepito che il concordato doveva essere omologato senza questo ulteriore vincolo del rilascio della fideiussione? Non crediamo perché interessato ad un tale tipo di reclamo poteva essere soltanto il proponente il concordato stesso, nel mentre lei fa riferimento ad un creditore opponente, il quale probabilmente sostiene che il concordato non doveva essere omologato (per ragioni che non conosciamo), come, peraltro, emerge dalla sua prima domanda ove parla di "situazione "surreale" in cui il Tribunale potrebbe risolvere il CF, mentre la Corte d'Appello respingere il reclamo e per l'effetto confermare l'omologa"; è chiaro, infatti che se il rigetto del reclamo comporta la conferma dell'omologa, il reclamo era diretto a contestare l'omologa.
      Tanto chiarito, va anche detto che la situazione surreale da lei descritta, a ben guardare non è tale, perché se anche viene confermata l'omologa, questa comprende anche l'obbligo per il proponente di rilasciare la fideiussione, per cui verrebbe sì confermato il decreto di omologa, ma anche il residuo contenuto circa l'obbligo del rilascio della fideiussione, il cui inadempimento giustifica la risoluzione. Se invece il reclamo viene accolto, la questione della risoluzione viene assorbita.
      Visto il provvedimento del tribunale, lei è tenuto a agli adempimenti richiesti, tuttavia sarebbe comunque opportuno attendere l'esito del reclamo, per un ordine di conseguenzialità logica.
      Zucchetti SG srl
      • Marco Scattolini

        Macerata
        27/04/2020 09:58

        RE: RE: RISOLUZIONE CONCORDATO FALLIMENTARE

        Salve, ad integrazione del quesito specifico che il reclamante il decreto di omologa (che ha fissato il termine di 30 giorni per il deposito della fideiussione) contesta il fatto che con la memoria integrativa depositata dal proponente il CF, prima della votazione dei creditori, lo stesso si era impegnato a garantire il CF con il deposito della fideiussione all'apertura del giudizio di omologa.

        A detta del reclamante i creditori, infatti, in difetto del deposito della garanzia promessa all'apertura del giudizio di omologa, probabilmente non avrebbero votato positivamente il CF, e quindi il Tribunale non avrebbe potuto omologare il concordato per effetto dell'inadempimento del propoponente.

        Visto il chiarimento, in assenza di deposito della fidiussione, nonostante l'ordine del Tribunale, giustificata dal proponente il CF dalla difficoltà di ottenere la garazia in assenza di passaggio in giudicato del decreto di omologa, si chiede se:

        a) i creditori possano risolvere il CF ai sensi dell'art. 137 L.F. in assenza di definitività del decreto di omologa, in quanto il proponente allo stato risulta impossibilitato ad eseguire il CF;

        b) come si andrebbero a conciliare (ipotesi surreale !!) due giudicati divergenti, quello del Tribunale che risolve il CF e quello della Corte di Appello che conferma l'omologa rigettando il reclamo del creditore.

        Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          27/04/2020 20:31

          RE: RE: RE: RISOLUZIONE CONCORDATO FALLIMENTARE

          Alla luce dei chiarimenti forniti, è pacifico che l'impugnazione del decreto di omologazione del concordato fallimentare è stata proposta (come avevamo intuito nella precedente risposta) da un creditore, il quale lamenta che il concordato non doveva essere omologato, non essendo stata rilasciata la fideiussione da parte del proponente nel termine proposto. Il tribunale ha superato questa obiezione, imponendo "l'obbligo in capo il ricorrente il CF di depositare entro 30 giorni la fideiussione, ed in caso di omissione l'invito al curatore ad informare il Giudice Delegato per la risoluzione ex art. 137 L.F. da parte dei creditori".
          Non conoscendo i dati precisi, eravamo stati un po' vaghi sul da farsi nella precedente risposta, ove avevamo concluso per un prudenziale atteggiamento di attesa della decisione della Corte sul reclamo; ora possiamo dire che questo atteggiamento non è solo consigliabile ma è necessitato dall' primo comma dell'art. 130 l. fall., per il quale "la proposta di concordato diventa efficace dal momento in cui scadono i termini per opporsi all'omologazione, o dal momento in cui si esauriscono le impugnazioni previste dall'articolo 129".
          Invero, al di là delle imperfezioni lessicali della norma, è chiaro che essa- per quanto qui interessa ove un creditore ha promosso prima opposizione in sede di omologazione e poi ha impugnato il decreto- stabilisce il principio secondo cui in caso di contestazioni l'efficacia della proposta concordataria è differita al momento in cui si esauriscono i giudizi di impugnazione; il che significa che la proposta di concordato non può trovare attuazione fino a quando il provvedimento giudiziale di omologa non è diventato definitivo. E questa norma, speciale alla fattispecie, impedisce che il tribunale possa dichiarare con apposito provvedimento, provvisoriamente esecutivo il decreto di omologa.
          In questo inquadramento si trova la risposta alle sue domande. E' chiaro, infatti, che i creditori non possano risolvere il CF ai sensi dell'art. 137 L.F. in assenza di definitività del decreto di omologa; gli obblighi posti nel decreto di omologa (rilascio della fideiussione e invito alla risoluzione in mancanza), infatti, hanno efficacia, unitamente a tutto il decreto, quando questo diventa definitivo. Se nel frattempo la proposta di concordato non produce effetti, il paventato contrasto di giudicati non esiste.
          Zucchetti SG srl