Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Azione recovatoria sugli accordi in sede di separazione personale

  • Giuseppe Labricciosa

    PESCARA
    09/07/2020 18:13

    Azione recovatoria sugli accordi in sede di separazione personale

    Buonasera, oggetto della discussione è l'opportunità da parte del curatore di attivare l'azione revocatoria rispetto agli atti a titolo gratuito compiuti in sede di separazione coniugale.
    Nello specifico il fallito in sede di separazione consensuale dal coniuge, assegnava a quest'ultima il diritto di abitazione sull'immobile di proprietà, al figlio (minorenne ai momento della separazione) la nuda proprietà , mantenendo per se stesso l'usufrutto, il tutto circa 4 anni antecedenti alla sentenza dichiarativa di fallimento.
    Secondo l'art.69 L.f., gli atti previsti dall'art 67 , compiuti tra coniugi nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale e quelli gratuiti comiuti piu di due anni prima della sentenza di fallimento, sono revocati se il coniuge nn prova che ignorava lo stato di insolvenza del coniuge fallito.
    Considerano che l'atto è stato compiuto nel 2014, il fallimento è avvenuto nel 2018, i tempi tecnici (sono trascorsi più di 5 anni dal compimento dell'Atto) e l'opportunità ( visto che il bene è stato "svuotato" della sua utilità con il diritto di abitazione e nuda proprietà in favore del coniuge e del figlio) di attivare l'azione revocatoria sono venuti meno per il curatore?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      09/07/2020 20:37

      RE: Azione recovatoria sugli accordi in sede di separazione personale

      "L'accordo con il quale i coniugi, nel quadro della complessiva regolamentazione dei loro rapporti in sede di separazione consensuale, stabiliscano il trasferimento di beni immobili o la costituzione di diritti reali minori sui medesimi, rientra nel novero degli atti suscettibili di revocatoria fallimentare ai sensi degli art. 67 e 69 l. fall., non trovando tale azione ostacolo né nell'avvenuta omologazione dell'accordo stesso, cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione; né nella pretesa inscindibilità di tale pattuizione dal complesso delle altre condizioni della separazione; né, infine, nella circostanza che il trasferimento immobiliare o la costituzione del diritto reale minore siano stati pattuiti in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in contestazione, non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti" (In termini Cass. 12/04/2006, n.8516, con riferimento ad un caso in cui un coniuge aveva costituito a favore dell'altro coniuge, per tutta la durata della sua vita, il diritto di abitazione sulla casa coniugale, ottenendo in cambio l'esonero dal versamento di una somma mensile, precedentemente pattuito).
      L'applicazione dell'art. 69 alla fattispecie, ove peraltro si tratta di concessione di diritti a titolo gratuito, comporta il superamento dei periodi sospetti, nel senso che l'atto a titolo gratuito tra coniugi, anche se intervenuto oltre due anni prima della dichiarazione di fallimento, è soggetto a revocatoria se in quel tempo il coniuge fallito esercitava una impresa commerciale, ma non il superamento del tempo di prescrizione di cui all'art. 69bis, di cinque anni a decorrere dal compimento dell'atto; si tratta, infatti, di termini completamente diversi, giacchè il termine di due anni dalla dichiarazione di fallimento per l'esercizio dell'azione revocatoria degli atti a titolo gratuito ex art. 64 (come quelli di sei mesi o un anno previsti dall'art. 67) costituisce un necessario requisito temporale per l'applicabilità dell'azione ma non un termine di prescrizione dell'azione stessa, che è sancita dall'art. 69bis, unitamente al termine triennale di decadenza a decorrere dalla dichiarazione di fallimento.
      A nostro avviso, pertanto, promuovere oggi una azione revocatoria ai sensi dell'art. 67 l. fall. incorrerebbe nella facile eccezione di prescrizione.
      Zucchetti Sg srl