Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Fallimento società consortile di scopo

  • Giovanni D'Antonio

    Nocera Inferiore (SA)
    16/11/2020 10:32

    Fallimento società consortile di scopo

    Buongiorno,
    sono a chiedere una informazione concernente il fallimento di una società consortile di scopo, costituita da tre soci consorziati, per l'esecuzione di un appalto pubblico.
    Dei tre soci consorziati oggi uno solo risulta ancora in bonis in quanto gli altri due sono in Amministrazione Straordinaria.
    Ai sensi di statuto "le Consorziate, allo scopo di consentire il conseguimento dell'oggetto sociale e la realizzazione del Progetto, si impegnano a mettere a disposizione della Società le risorse finanziarie e le garanzie atte a consentire alla stessa di operare con continuità e ad effettuare in favore della Società medesima la cessione dei beni e le prestazioni di servizi necessari, in principio pro-quota e comunque secondo le quantità, le qualità, le modalità e nei termini che verranno determinati dal consiglio di amministrazione".
    Nel caso di specie le predette risorse finanziarie previste a norma di statuto non sono mai state versate nelle casse della consortile di scopo, né risultano adottate delibere in tal senso da parte del Consiglio di Amministrazione. Pertanto, essendo ormai intervenuto il fallimento della Consortile, sono a richiedere se in qualità di Curatore:
    - previa quantificazione delle somme dovute da ciascun consorziato, posso adottare la delibera di versamento delle somme in sostituzione del Consiglio di Amministrazione;
    - posso richiedere al socio in bonis le somme dovute sulla base della propria quota di partecipazione alla consortile ed agire nei suoi confronti nel caso in cui si rifiuti di corrisponderle.
    Nel ringraziare sin d'ora, resto in attesa di ricevere un cortese riscontro.
    Cordiali saluti
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      16/11/2020 20:02

      RE: Fallimento società consortile di scopo

      Il riferimento alla costituzione di una società consortile per l'esecuzione di un appalto ci fa pensare che nel caso i tre soci, riuniti in un raggruppamento temporaneo, abbiano costituito, dopo l'aggiudicazione, una società consortile per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, delle prestazioni affidate, mantenendo nel nuovo soggetto consortile una quota corrispondente alla percentuale originaria di partecipazione al raggruppamento.
      Ne discende che il fallimento della società consortile, quasi sicuramente costituita nelle forme della responsabilità limitata, non comporta la sostituzione del curatore all'organo amministrativo della stessa, per cui non è ipotizzabile che il curatore possa adottare la delibera di versamento delle somme in sostituzione del Consiglio di Amministrazione.
      Piuttosto è da valutare se possa alla fattispecie essere applicato il primo comma dell'art. 150 l. fall. per il quale "Nei fallimenti delle società con soci a responsabilità limitata il giudice delegato può, su proposta del curatore, ingiungere con decreto ai soci a responsabilità limitata e ai precedenti titolari delle quote o delle azioni di eseguire i versamenti ancora dovuti, quantunque non sia scaduto il termine stabilito per il pagamento".
      E qui si apre un discorso molto ampio perché l'art. 150 regola 'ipotesi in cui, intervenuta la dichiarazione di fallimento di una società di capitali, risulti che i soci (o alcuni di essi) non abbiano ancora integralmente eseguito i versamenti da loro dovuti sulle quote o azioni di cui sono (o erano) titolari, ossia non abbiano versato le quote del capitale sociale che avevano sottoscritto; da qui la domanda: l'obbligo statutario (consentito dal secondo comma dell'art. 2615ter c.c.) per le consorziate di mettere a disposizione della società consortile le risorse finanziarie allo scopo di consentire il conseguimento dell'oggetto sociale e la realizzazione del progetto, è equiparabile all'obbligo di versare il capitale sociale sottoscritto e ancora non corrisposto?.
      A nostro avviso la risposta è negativa perché le contribuzioni cui possano essere tenuti i soci a norma del secondo comma dell'art. 2615 ter non hanno la finalità di ampliare la responsabilità patrimoniale dei consorziati per i debiti contratti dalla società-consorzio, giacchè dette prestazioni non sono assimilabili ai conferimenti e sono previste in aggiunta ai conferimenti destinati alla costituzione del capitale sociale, per permettere alla società, che non ha fini di lucro, di realizzare i propri fini, per coprire, cioè, i costi della gestione consortile.
      Questo discorso vale per tutti i consorziati, tuttavia è da tenere conto che due dei consorziati sono stati dichiarati falliti, per cui nei loro confronti è difficile che il giudice delegato emetta un decreto ingiuntivo ex art. 150 l. fall. che, comunque, non potrebbe essere portato ad esecuzione per il divieto di cui all'art. 51 l. fall., per cui tale strumento, quand'anche non si convenisse con la nostra linea, potrebbe essere utilizzato solo nei confronti del consorziato in bonis.
      E' ipotizzabile, infine, una azione di risarcimento danni nei confronti dei consorziati per non aver fornito alla società consortile i mezzi per operare? Non ci risultano precedenti, ma teoricamente non potrebbe escludersi, salvo poi a valutare in concreto come si sono svolti i rapporti, se effettivamente ricorre un nesso di causalità diretto tra il fallimento e l'inadempimento imputabile ai consorziati. Questa azione- ammesso che sia realizzabile, il che richiede comunque un approfondimento- sarebbe esercitabile nei confronti dei tre soci; nei confronti dei falliti con l'insinuazione al passivo (valutando le possibilità di recupero di un credito chirografario) e con un ordinario giudizio di cognizione nei confronti del consorziato in bonis.
      Zucchetti SG srl