Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

COMUNICAZIONE PEC COMMISSARIO GIUDIZIALE

  • Ferruccio Bufaloni

    PERUGIA
    29/12/2021 12:26

    COMUNICAZIONE PEC COMMISSARIO GIUDIZIALE

    Il D.L. 179/2012 (Decreto Sviluppo bis) convertito nella Legge 221/2012 e successivamente integrato dalla Legge 228/2012 (Legge Stabilità 2013) ha esteso al fallimento ed alle altre procedure concorsuali l'utilizzo, in via privilegiata, della Posta Elettronica Certificata (di seguito, per brevità, P.E.C.) quale strumento di comunicazione, lasciando ai più tradizionali mezzi (raccomandata, telefax, etc.) una posizione pressoché residuale. Con la modifica introdotta dall'articolo 1, comma 19, della Legge di stabilità del 24 dicembre 2012, n° 228, in vigore dal 01.01.2013, viene sancito, in ordine temporale, il primo adempimento formale a carico del Curatore e degli altri organi delle procedure. Il comma 2-bis dispone infatti: "Il Curatore, il commissario giudiziale nominato a norma dell'art. 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n° 267, il commissario liquidatore e il commissario giudiziale nominato a norma dell'art. 8 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n° 270, entro 10 giorni dalla nomina, comunica al Registro delle Imprese, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata". La norma in questione non detta una espressa sanzione per il mancato rispetto di tale obbligo ma, per una corrente di pensiero, tale violazione può giustificare la revoca del Curatore (così come degli altri organi delle procedure).
    Dopo la necessaria premessa, sono a porre il seguente quesito:
    pur non essendo previsto nessun sistema sanzionatorio ad hoc per omesso o ritardata comunicazione dell'indirizzo PEC né espressamente richiamato alcun articolo del codice civile in materia di sanzioni amministrative (att. 2194 e 2630 cc) ritenete corretta l'applicazione e l'espresso richiamo dell'art. 2630 cc al caso di ritardo nella comunicazione dell'indirizzo PEC del Commissario Giudiziale da parte dell'Ufficio sanzioni della Camera di Commercio?
    In attesa di riscontro porgo cordiali saluti
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      30/12/2021 12:37

      RE: COMUNICAZIONE PEC COMMISSARIO GIUDIZIALE


      Con la legge di stabilità del 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012, in vigore dall'1.1.2013, è stato introdotto nell'art. 17 del D.L. n. 179 del 2012 un comma 2bis del seguente tenore: "Il curatore, il commissario giudiziale nominato a norma dell'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il commissario liquidatore e il commissario giudiziale nominato a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, entro dieci giorni dalla nomina, comunicano al registro delle imprese, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata" (PEC).
      Effettivamente, come lei dice , tale norma non detta una espressa sanzione per il mancato rispetto di tale obbligo, ed anche noi in passato abbiamo sostenuto che la violazione è di tale gravità (in quanto compromette il corretto svolgimento della procedura) da giustificare la revoca del curatore, del commissario giudiziale, del commissario liquidatore o del commissario straordinario, se si considera che questo effetto è previsto per l'inosservanza dell'obbligo per il curatore di accettazione della carica entro due giorni dalla comunicazione per estratto della sentenza di fallimento (artt. 17, 29 e 163 l. fall.).
      In mancanza di una sanzione specifica alla omessa o ritardata comunicazione della Pec, diventa, a nostro avviso, applicabile la disposizione di carattere generale di cui al primo comma dell'art. 2630 c.c., che, nella attuale versione, statuisce che "Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo".
      Zucchetti SG srl