Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

attivo insufficiente e pagamento contributo unificato

  • Soraya Grazia Campisi

    Ascoli Piceno
    22/01/2022 08:46

    attivo insufficiente e pagamento contributo unificato

    Il Fallimento , di cui sono curatrice, ha proposto appello avverso una sentenza ( oggetto: risarcimento danni) che purtroppo è stato rigettato.
    La sentenza ella Corte di Appello ha comportato la rideterminazione in misura doppia del contributo unificato dovuto.
    Ora devo predisporre il riparto finale con un attivo pari ad € 4.000,00 .
    Ritengo che i crediti in prededuzione da pagare , al primo posto ,siano il compenso del curatore e i canoni di zucchetti .

    Mentre per Il pagamento del contributo unificato come posso regolarmi senza andare incontro a responsabilità?
    Devo inserire l'Importo del contributo unificato , al primo posto insieme al pagamento dei compensi curatore e canone zucchetti e pagare i predetti importi , in maniera proporzionata ?
    Ringrazio per il Vostro Utilissimo aiuto.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      24/01/2022 19:51

      RE: attivo insufficiente e pagamento contributo unificato

      L'importo del contributo unificato rientra, come le altre due voci da lei indicate, tra le prededuzioni ricollegabili alle spese di giustizia, per cui, secondo la nostra interpretazione, vanno tutte e tre poste sullo stesso piano e pagate proporzionalmente.
      Zucchetti SG srl
      • Matteo Garulli

        Pesaro (PU)
        03/03/2023 16:27

        RE: RE: attivo insufficiente e pagamento contributo unificato

        Buonasera.
        Devo iscrivere a ruolo una causa di appello ma non c'è attivo. come posso ovviare al pagamento del contributo unificato? grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          06/03/2023 16:22

          RE: RE: RE: attivo insufficiente e pagamento contributo unificato

          L'art. 146 del DPR n. 115 del 2002 stabilisce che
          "1.Nella procedura fallimentare 8ora liquidazione giudiziale), che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, se tra i beni compresi nel fallimento non vi è denaro per gli atti richiesti dalla legge, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.
          2. Sono spese prenotate a debito:
          a) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
          b) l'imposta ipotecaria e l'imposta catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
          c) il contributo unificato;
          d) i diritti di copia.
          Il contributo unificato costituisce la spesa per l'iscrizione a ruolo.
          Tutte queste spese, come quelle anticipate dalla Stato, sono recuperate, appena vi sono disponibilità liquide, sulle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo ed il giudice delegato assicura il tempestivo recupero (commi 4 e 5).
          Non è detto in tale norma come vada accertata la mancanza di liquidità per far fronte a tali spese, se cioè basti la dichiarazione in cancelleria della mancanza di denaro o sia necessario un provvedimento del giudice delegato, ma considerato che, a norma dell'art. 144 stesso DPR, per l'ammissione al gratuito patrocinio nei processi in cui è parte un fallimento è richiesto un decreto del giudice delegato che attesti che non è disponibile il denaro necessario per le spese, e comunque è il giudice delegato che, come detto assicura il tempestivo recupero, è preferibile chiedere al giudice delegato l'attestazione della mancanza di attivo, in modo da essere sicuri che non sorgano problemi.
          Zucchetti SG srl