Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Rendiconto Curatore

  • Dalila Sina

    Canegrate (MI)
    17/06/2024 15:16

    Rendiconto Curatore

    Buongiorno,
    un creditore che a seguito di riparto parziale è stato interamente soddisfatto può comunque formulare osservazioni in sede di approvazione del rendiconto finale ex art. 116 L.F.?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      17/06/2024 18:28

      RE: Rendiconto Curatore

      Si perché il conto gestione costituisce il rapporto riepilogativo finale del curatore su come ha gestito la procedura, per cui in quella momento si attua un controllo da parte dei creditori e del fallito su detta gestione, che prescinde quindi dalla soddisfazione che i creditori hanno ricevuto nel corso della procedura, tant'è che, a norma dell'art. 116, comma 3, "dell'avvenuto deposito e della fissazione dell'udienza il curatore da' immediata comunicazione ai creditori ammessi al passivo, a coloro che hanno proposto opposizione, ai creditori in prededuzione non soddisfatti …... inviando loro copia del rendiconto ed avvisandoli che possono presentare eventuali osservazioni o contestazioni fino a cinque giorni prima dell'udienza con le modalita' di cui all'articolo 93, secondo comma".
      Questa disposizione, che attiene ai destinatari dell'avviso, nel corso del tempo ha subito modifiche. Nella legge fallimentare del '42 si diceva semplicemente che "Dell'avvenuto deposito e della fissazione della udienza è data immediata comunicazione al fallito e ai singoli creditori"; questi ultimi, ferma la comunicazione al fallito, vengono identificati con la riforma del 2006 nei creditori ammessi al passivo, in coloro che hanno proposto opposizione, nei creditori in prededuzione non soddisfatti (a somiglianza di quanto stabilito per la comunicazione dell'avviso di deposito del progetto di riparto) giacchè i creditori esclusi dal passivo e non opponenti non possono far valere in questa sede ragioni non espresse in sede di opposizione allo stato passivo e, pertanto, non potendo partecipare al riparto non possono essere pregiudicati dall'attività gestoria del curatore.
      Pur riconoscendo che i creditori concorsuali ammessi al passivo e soddisfatti nel corso della procedura con precedenti riparti parziali non hanno interesse a sollevare contestazioni o osservazioni sul conto gestione, la lettera della legge sembra chiara nel consentire anche a costoro di interferire sul conto, in base ad un sotteso interesse pubblicistico a che la gestione tenuta dal curatore pubblico ufficiale sia corretta.
      Zucchetti SG srl
    • Dalila Sina

      Canegrate (MI)
      16/07/2024 15:49

      RE: Rendiconto Curatore

      Buongiorno,
      anche il creditore che ha ricevuto il pagamento da un terzo ha diritto di depositare contestazioni senza che la surroga o la cessione del credito sia stata formalizzata? Al fallimento è stata inviata una semplice comunicazione nella quale si da atto di essere stati pagati.
      A mio modo di vedere se il creditore non ha consentito la surroga del terzo ai sensi dell'art. 1201 c.c. che testualmente cita "... può surrogarlo nei propri diritti…", mantiene comunque i diritti che aveva nei confronti del debitore, non operando una surrogazione legale come avviene invece per l'Inps.
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        17/07/2024 10:27

        RE: RE: Rendiconto Curatore

        Lei chiede se il creditore ammesso al passivo che è stato soddisfatto da un terzo possa sollevare contestazioni al conto gestione e la risposta affermativa è contenuta già nella risposta che precede. Nel caso del pagamento da parte di un terzo questi potrebbe essere surrogato nella posizione dell'originario creditore ed, in tal caso, la legittimazione a sollevare osservazioni e contestazioni, ma fin quando ciò non avviene (e potrebbe non avvenire per le ragioni da lei dette, ma bisognerebbe capire perché il terzo ha pagato) la situazione è quella di un creditore che ha dichiarato di essere stato soddisfatto, non importa se da un terzo o dalla stessa procedura in un precedente riparto, come nella fattispecie esaminata nella precedente risposta.
        Zucchetti SG Srl