Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Spese anticipate dall'Erario - quantificazione - IVA già versarta all'Erario

  • Giovanni Caccavari

    CROTONE
    03/02/2020 17:45

    Spese anticipate dall'Erario - quantificazione - IVA già versarta all'Erario

    vorrei un chiarimento sulla procedura di determinazione delle spese anticipate dall'erario che sono state inserite nel modello f23 che la curatela deve pagare prima di procedere con la chiusura della procedura.
    Descrivo brevemente i fatti per inquadrare la questione che vorrei sottoporre alla Vostra attenzione.

    La curatela non ha avuto disponibilità liquide fino al 2018, quando sono stati venduti i terreni appresi alla massa.
    Prima del 2018, però, sono stati attivati alcuni contenziosi e dunque è stato necessario procedere alla nomina di professionisti, le cui spese (in assenza di disponibilità liquide della curatela) sono state poste a carico dell'erario con regolare autorizzazione del G.D..
    I professionisti, svolto l'incarico ricevuto, hanno regolarmente emesso le loro fatture nei confronti del Tribunale (comprensive degli onorari, degli oneri previdenziali e fiscali previsti dalla legge) e sono stati pagati dallo Stato.

    Tutta l'iva esposta nelle fatture dei professionisti è stata versata poi all'Erario (dagli stessi professionisti o dal Tribunale per il periodo di vigenza della regola dello split payment).
    Sembrerebbe pertanto corretto che, in sede di recupero delle spese anticipate dall'Erario, tale importo (dell'IVA appunto) non venisse richiesto alla curatela nel conteggio del "Campione" in quanto l'Erario l'ha già incamerata dai professionisti che hanno proceduto al versamento periodico dell'IVA sulle fatture emesse nei confronti del Tribunale, fatte salve eventuali operazioni "split payment" in virtù delle quali l'IVA è stata versata all'Erario direttamente dal Tribunale.

    Richiedendo alla Curatela il pagamento delle spese anticipate al lordo dell'IVA corrisposta ai professionisti si verificherebbe un doppio recupero dell'IVA da parte dell'Erario.
    A parere dello scrivente sarebbe invece corretto richiedere alla curatela il pagamento delle spese anticipate al NETTO DELL'IVA. In alternativa, si dovrebbe comunque trovare il modo di consentire alla curatela (che è soggetto passivo IVA) di recuperare l'IVA assolta sulle fatture (passive per la curatela) emesse dai professionisti e che, viceversa, rimarrebbe a carico della curatela stessa quale consumatore finale; il che non è!
    Resto in attesa di un riscontro.
    Grazie
    Dott. Giovanni Caccavari>>>>
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      09/02/2020 11:25

      RE: Spese anticipate dall'Erario - quantificazione - IVA già versarta all'Erario

      l ragionamento esposto nel quesito appare a un primo esame corretto, ma a ben vedere sovrappone due questioni, e in realtà non siamo in presenza di un doppio prelievo, ma di un prelievo solo, purtroppo, a nostro avviso, inevitabile.

      Procediamo per ordine.


      Il primo prelievo, ovvero l'IVA riscossa dal legale e versata allo Stato, non è in realtà un prelievo, ma semplicemente l'applicazione del principio generale dell'IVA: il legale aggiunge al proprio onorario l'IVA, che versa allo Stato; non c'è quindi in quel momento alcun prelievo di risorse proprie del legale (che si è limitato a riscuotere un importo non suo e versarlo allo Stato) né tantomeno della procedura (che non ha sborsato un euro).

      Il vero prelievo è quello che avviene ora, nel momento in cui l'importo pagato al legale, IVA compresa, viene posto a carico della procedura in sede di rimborso delle spese anticipate dall'Erario.


      Sgombrato il campo dall'ipotesi di "doppia imposizione" resta il fatto che il fallimento paga IVA per una prestazione effettuata a suo favore, ma non la può recuperare con l'ordinario meccanismo della detrazione perché la fattura non è intestata a lei ma al Tribunale.

      Qui effettivamente si verifica un danno a carico della procedura, che vìola il principio dell'irrilevanza dell'IVA per i soggetti che operano all'interno del circuito produttivo: per il titolare di partita IVA che opera all'interno della sua attività d'impresa o lavoro autonomo (come in questo caso il fallimento) l'IVA dovrebbe essere una mera partita di giro, essendo a carico solo del consumatore finale.

      Ma abbiamo usato il condizionale perché non sono rari i casi in cui, per situazioni particolari, titolari di partita IVA non riescono a operare la detrazione e l'imposta finisce per rimanere a loro carico.

      Si pensi all'IVA sui compensi ai C.T.U. che emettono fattura non a carico della parte che li paga ma del Tribunale (cfr. la recente, molto criticata ma a nostro avviso difficilmente contestabile, Circolare A.d.E. 9/2018) e, per rimanere in campo fallimentare, all'IVA sulle fatture dei professionisti pagati in sede di riparto per il solo onorario, che comunque la debbono versare all'Erario e mai la riscuoteranno.

      Riteniamo che in questo caso ci si trovi in una situazione analoga: se il legale avesse emesso fattura a carico della procedura, l'IVA in essa esposta sarebbe stata detraibile, ma siccome la fattura non è stata emessa a carico della procedura ma del Tribunale (che fra l'altro non ha potuto detrarla perché non soggetto IVA), nel momento in l'intero importo della fattura viene rimborsato dalla procedura il tributo in questione diviene un costo aggiuntivo.