Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

SEQUESTRO GIUDIZIALE IN AMBITO CIVILE

  • MARCELLA MASSA

    URAS (OR)
    30/05/2024 18:36

    SEQUESTRO GIUDIZIALE IN AMBITO CIVILE

    Buongiorno,
    sono stata nominata (maggio 2024) Custode giudiziario nell'ambito di un sequestro giudiziario CIVILE, avente ad oggetto beni immobili facenti parte di un compendio ereditario oggetto di causa, oltre ad un saldo su conto corrente bancario.
    I beni immobili, in seguito a presentazione della dichiarazione di successione, sono, passati nella titolarità di TIZIO, persona fisica. Alcuni di questi immobili sono locati per cui, quale custode giudiziario, dovrò incassare i relati canoni.
    Come previsto da numerose circolari e risoluzioni dal punto di vista fiscale il Custode Giudiziario, assimilato al Curatore dell'Eredità giacente, deve:
    1) presentare le dichiarazioni relative al periodo di imposta anteriore a quello in cui è stata adottata la misura cautelare, per le quali non sia scaduto il relativo termine di presentazione; per cui nel caso specifico dovrei presentare Unico PF 2024, redditi 2023; la dichiarazione deve essere presentata dal Custode giudiziario, codice carica 5, a nome di TIZIO, inserendo solo i redditi dei beni immobili sequestrati (redditi fondiari e canoni di locazione per gli immobili locati);
    2) per i periodi successivi, presentare, nei termini ordinari, le dichiarazioni relative ai peridi di imposta interessati dal sequestro (fatta eccezione per il periodo di imposta in cui lo stesso viene a cessare);
    3) determinare in via provvisoria, i redditi dei beni sequestrati. Il Custode infatti opera quale rappresentante "in incertam personam" fino alla chiusura della causa, quando verrà individuato a titolo definitivo e con effetto retroattivo il soggetto titolare dei beni sequestrati e quindi l'effettivo soggetto passivo di imposta.
    Tuttavia mi rimane il dubbio riguardo in particolare al versamento delle imposte che emergeranno dalle singole dichiarazioni annuali.

    In particolare chiedo un vostro cortese parere in merito alla possibilità di applicazione, al caso specifico innanzi rappresentato di custodia giudizaria CIVILE, dell'art. 51, comma 3-bis del Codice leggi antimafia, il quale dispone che "durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca, e comunque fino alla assegnazione o destinazione dei beni a cui si riferiscono, è sospeso il versamento delle imposte, tasse e tributi dovuti con riferimento agli immobili oggetto di sequestro il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso degli stessi", come previsto altresì dalla circolare n. 31/E del 2014.
    A parere della scrivente il sequestro giudiziario è assimilato, per presupposti e finalità, al sequestro dei beni di soggetti indiziati di appartenere ad associazioni di stampo mafioso: incertezza nell'individuazione del soggetto proprietario e conseguente indisponibilità dei beni, per cui la normativa dettata per gli immobili oggetto di sequestro antimafia sarebbe applicabile anche al caso specifico oggetto del presente quesito.
    Pertanto si chiede un vostro parere a riguardo. In altri termini il il Custode giudiziario di beni immobili, oltre a dover presentare la dichiarazione dei redditi relativi ai canoni di locazione maturati sugli immobili oggetto di sequestro, deve versare le corrispondenti imposte oppure, in applicazione dell'art. 51, comma 3 bis Codice Leggi antimafia, trova applicazione la SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO?
    Ringrazio anticipatamente del cortese riscontro.
    MARCELLA MASSA
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      09/06/2024 23:44

      RE: SEQUESTRO GIUDIZIALE IN AMBITO CIVILE

      Punto di partenza non può che essere la Risoluzione 62/2007, risposta a interpello, su questo argomento, proprio da parte di un amministratore giudiziario in sede civile.


      Il tale Risoluzione si legge fra l'altro:

      "Finalità e presupposti consentono, dunque, di assimilare il sequestro giudiziario al sequestro dei beni di soggetti indiziati di appartenere ad associazioni di stampo mafioso (c.d. sequestro anti-mafia), previsto dall'articolo 2-ter della legge 31 maggio 1964, n. 575.

      A tale riguardo, con la circolare n. 156 del 2000, è stato chiarito che "i beni sequestrati (...) configurano un patrimonio separato, assimilabile per analogia, sotto il profilo che qui interessa, all'eredità giacente disciplinata dall'articolo 131 (n.d.r. oggi 187) del T.U.I.R. e dall'articolo 19 del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 (n.d.r. oggi articolo 5-ter del d.P.R. n. 322 del 1998).

      ... In questo senso, già con la Risoluzione 195/E del 13 ottobre 2001 l'Amministrazione ha riconosciuto l'assimilabilità del sequestro giudiziario al c.d. "sequestro anti-mafia" ai fini dell'applicazione, anche in quel caso, delle disposizioni dell'articolo 187 del T.U.I.R.

      ... Pertanto, posto che nell'ipotesi prospettata trovano applicazione le regole dettate in materia di eredità giacente dall'articolo 187 del T.U.I.R., il custode giudiziario deve presentare nei termini ordinari le dichiarazioni dei redditi dei periodi d'imposta interessati dalla custodia giudiziaria, con il conseguente obbligo di effettuare i versamenti dei tributi ivi liquidati in via provvisoria (cfr. circolare n. 156 del 2000)".

      Quindi tutto chiaro, in quel momento.

      Il problema è che successivamente la legge 575/1964 è stata abrogata e sostituita dalla legge 159/2011 la quale, all'art. 51 citato nel quesito:

      - al comma 2 stabilisce che "Se il sequestro si protrae oltre il periodo d'imposta in cui ha avuto inizio, il reddito derivante dai beni sequestrati, relativo alla residua frazione di tale periodo e a ciascun successivo periodo intermedio è tassato in via provvisoria dall'amministratore giudiziario, che è tenuto, nei termini ordinari, al versamento delle relative imposte"

      - ma al successivo comma 3-bis, correttamente citato nel quesito, stabilisce una importante eccezione, relativa proprio al caso esposto nel quesito: "Durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca ... non rilevano, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi prodotti dai beni immobili oggetto di sequestro ... Se la confisca è revocata, l'amministratore giudiziario ne da' comunicazione all'Agenzia delle entrate e agli altri enti competenti che provvedono alla liquidazione delle imposte, tasse e tributi, dovuti per il periodo di durata dell'amministrazione giudiziaria, in capo al soggetto cui i beni sono stati restituiti".

      Quindi, per quanto riguarda i sequestri regolati dalla legge 159/2011, tutto chiaro, ma il problema è: il rinvio per analogia operato dalla Risoluzione 62/2007 in vigenza della vecchia legge antimafia, che non conteneva la sospensione del pagamento previsto dal comma 3-bis, vale anche rispetto alla nuova legge, o no?

      In dottrina abbiamo trovato (rari) pareri contrastanti e in assenza come detto di prese di posizione ufficiali non possiamo che proporre il nostro, di parere, senza certezza che sarà condiviso:

      - la motivazione dell'assimilazione fatta dalla Risoluzione 62/2007 del sequestro in sede civile, come del sequestro antimafia, all'eredità giacente, ci pare ancora valida, rimanendo fermi i punti su cui essa si basava; pertanto riteniamo che anche al sequestro giudiziale si applichino le previsioni dell'art. 187 T.U.I.R. e dell'art. 5-bis del D.P.R. 322/98

      - il comma 3-bis della legge 159/2011 è invece legge speciale (anzi disposizione speciale all'interno di una legge speciale) e quindi a nostro avviso non applicabile per analogia.

      Per tale motivo riteniamo che una volta presentata la dichiarazione dei redditi l'amministratore giudiziario sia tenuto anche a corrispondere le relative imposte, in ossequio al principio generale di cui all'art. 530 c.c.


      Approfittando anche del fatto che i tempi sono abbastanza ampi, sarebbe a nostro avviso utile proporre istanza di interpello, a tutela dell'amministratore giudiziario e, in caso di (probabile) pubblicazione, come guida per tutto coloro che si troveranno nella medesima situazione.
      • MARCELLA MASSA

        URAS (OR)
        01/07/2024 11:36

        RE: RE: SEQUESTRO GIUDIZIALE IN AMBITO CIVILE

        Buongiorno,
        ringrazio per per la cortese ed esaustiva risposta.
        Ho seguito il Vostro consiglio e ho proposto istanza di interpello. Questa mattina mi è stata notificata la risposta all'istanza, risposta che ho ritenuto opportuno condividere con voi.
        In sostanza l'Agenzia (interpello n. 921-90/2024) concorda con la soluzione da voi prospettata, da me condivisa nell'istanza di interpello.
        Infatti, sintetizzando la risposta all'interpello, l'Agenzia scrive: "L'art. 4 del decreto legislativo n. 159 del 2011 dispone che - i provvedimenti previsti dal presente capo si applicano: [...]". "Pertanto, detta norma, derogatoria delle ordinarie regole di imposizione, ha carattere eccezionale e si applica esclusivamente alle fattispecie disciplinate dal decreto legislativo n. 159 del 2011.
        Nel caso specifico, secondo la rappresentazione fornita dall'interpellante, il giudice civile presso il Tribunale di Oristano ha autorizzato il sequestro giudiziario dei beni che fanno parte dell'asse ereditario oggetto della controversia, in attesa della definizione della stessa e della conseguente individuazione dei legittimi proprietari dei beni, e ha nominato l'attuale interpellante custode degli stessi beni. Poiché la fattispecie dalla quale origina l'adozione del provvedimento cautelare non rientra tra quelle individuate dall'articolo 16 del codice delle leggi antimafia, non trova applicazione, nel caso in questione, l'articolo 51, comma 3bis, del decreto legislativo n. 159 del 2011. In relazione al sequestro giudiziario ex articolo 670 del codice di procedura civile, la risoluzione n. 195 del 13 ottobre 2003 e la risoluzione n. 62 del 27 marzo 2007 hanno chiarito che, analogamente a quanto avviene per il sequestro penale e il cd. sequestro antimafia, anche nel sequestro giudiziario civile si determina una situazione d'incertezza nell'individuazione del soggetto proprietario dei beni oggetto di sequestro che si protrae fino alla chiusura della vicenda giurisdizionale, quando sarà individuato, a titolo definitivo e con effetto retroattivo, il soggetto titolare dei beni oggetto di sequestro e, quindi, l'effettivo soggetto passivo d'imposta. Il custode, in pendenza di giudizio, opera quale rappresentante in incertam personam e cura la gestione dei beni sotto la sua custodia. Pertanto, anche nel sequestro giudiziario civile trovano applicazione le norme fiscali relative all'eredità giacente, ai sensi dell'articolo 187 del TUIR (d.P.R. n. 917 del 1986) e dell'articolo 5ter del d.P.R. n. 322 del 1998. Conseguentemente, il custode giudiziario deve presentare nei termini ordinari le dichiarazioni dei redditi dei periodi d'imposta interessati dalla custodia giudiziaria (con esclusione del periodo d'imposta nel corso del quale la custodia cessa), con l'indicazione, nel relativo frontespizio, dei suoi dati anagrafici in qualità di custode giudiziario (codice carica 5) che presenta la dichiarazione per altri e deve eseguire i versamenti dei tributi ivi liquidati in via provvisoria."
        Ringrazio ancora per il supporto.
        Marcella Massa
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          05/07/2024 14:18

          RE: RE: RE: SEQUESTRO GIUDIZIALE IN AMBITO CIVILE

          La ringraziamo per aver condiviso l'interpello, certamente assai utile per chi si trovasse in situazione analoga.

          E, non lo nascondiamo, siamo contenti che la nostra interpretazione abbia ricevuto l'avallo dell'Agenzia.