Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

liquidatore di società e privilegio ex art. 2751 bis n. 2 cc. - chiarimenti

  • Stefano Poggio

    16/07/2014 17:41

    liquidatore di società e privilegio ex art. 2751 bis n. 2 cc. - chiarimenti

    E' noto che per la Corte di Cassazione il credito del liquidatore (amministratore) di una società di capitali non è assistito dal privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 cc.
    Da ultimo il principio è stato ribadito da Cass. 4769/14 : "il credito del compenso in favore dell'amministratore o liquidatore di società non è assistito dal privilegio generale di cui all'art. 2751 bis, n. 2, cod. civ., atteso che l'amministratore o liquidatore non fornisce una prestazione d'opera intellettuale, né (e ciò rileva a seguito della sentenza n. 1 del 1998 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il riferimento della norma citata ai soli prestatori d'opera intellettuale) il contratto tipico che lo lega alla società è assimilabile al contratto d'opera di cui agli artt. 2222 e ss. cod. civ.: di quest'ultimo, infatti, non presenta gli elementi del perseguimento di un risultato con la conseguente sopportazione del rischio, e l'"opus" (e cioè l'amministrazione) che l'amministratore o il liquidatore si impegna a fornire non è - a differenza di quello del prestatore d'opera - determinato dai contraenti preventivamente, né è determinabile aprioristicamente, identificandosi con la stessa attività d'impresa".
    La Corte punta sulla non riconducibilità dell'attività del liquidatore al contratto d'opera non avendo egli una obbligazione di realizzare un "opus" specifico.
    Il mio quesito è: non sembra riduttiva tale interpretazione posto che l'art. 2222 cc nel disciplinare il contratto d'opera prevede che esso sussiste non solo nel caso di realizzazione di un'opera ma anche di mero svolgimento di un "servizio" (nozione che lascerebbe intendere una più generica obbligazione di facere)?
    L'attività del liquidatore, in quanto servizio prestato a favore della società, non rientra comunque nell'ambito del 2222 cc?
    Ciò anche considerando che è ben vero che la sua attività coincide di fatto con la gestione dell'impresa ma che comunque la sua posizione è distinta ed autonoma da quella della società che amministra: in tal senso Cass. Sezioni Unite 21 ottobre 1994, n. 10680: "ad escludere il rapporto obbligatorio tra amministratore (n.d.r.: analogo ragionamento vale, ovviamente, stante la costante equiparazione tra le due posizioni, per il liquidatore) e società – avente ad oggetto, da un lato, la prestazione d'opera e, dall'altro lato, la corresponsione di un compenso, ed eventualmente di risarcimenti, o indennizzi causalmente collegati alla detta prestazione – non vale (…) addurre l'esistenza del rapporto organico che lega l'amministratore alla società. Infatti quest'ultimo rapporto concerne soltanto i terzi, verso i quali gli atti giuridici compiuti dall'organo vengono imputati direttamente alla società (…); nei rapporti interni, invece, nulla esclude la configurabilità di rapporti obbligatori tra le due persone. E così, ad esempio, l'amministratore ha diritto al compenso nei confronti della società per azioni. E l'esistenza di rapporti d'obbligazione fra amministratore e società di capitali, e perciò la configurabilità di due distinti centri d'interesse, è ulteriormente dimostrata dagli obblighi, doveri e limiti gravanti sui primi verso la seconda".
    Grazie in anticipo per la cortese risposta.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      17/07/2014 20:17

      RE: liquidatore di società e privilegio ex art. 2751 bis n. 2 cc. - chiarimenti

      La sua considerazione può essere anche giusta, ma quando esiste un indirizzo consolidato, duraturo nel tempo e ribadito anche di recente (come lei giustamente ricorda) della S. Corte, ci sembra accademico discutere le ragioni che lo sorreggono, anche perché le stesse sono state vagliate dalla stessa Corte che di volta in volta si è fatta carico delle obiezioni possibili per respingerle, come, la negazione dell'incidenza dell'ampliamento costituzionale della disposizione dell'art. 2751 bis n. 2 c.c., in quanto, comunque, l'attività dell'amministratore non è riconducibile ad una delle figure di cui all'art. 2222 c.c..
      Effettivamente le argomentazioni della Corte sono maggiormente riferibili all'amministratore e meno al liquidatore, ma anche questi va incontro alle stesse obiezioni. In realtà la tesi della Corte è fondata sul principio che gli amministratori svolgono, nell'ambito dell'impresa sociale, la duplice funzione di organo esecutivo (e propulsivo) delle deliberazioni assembleari e di organo di gestione dell'attività sociale, cui sono collegati multiformi compiti di organizzazione di fattori della produzione al fine del perseguimento dell'oggetto sociale. Per lo svolgimento di questa vasta attività gestoria essi hanno diritto al compenso, il quale è, quindi, diretto a remunerare non tanto l'esplicazione di un'attività intellettiva in sè considerata, quanto l'attività diretta a formare ed eseguire la volontà sociale, ad indirizzare l'andamento della società ed a rappresentarla nei confronti dei terzi, e queste sono attività tipi che anche dei liquidatori.
      E' vero che, a tal fine, è indispensabile che gli amministratori posseggano ed applichino cognizioni di ordine tecnico, ma- come ha rilevato la S. Corte- "quello che la legge prende in considerazione non è la mera prestazione d'opera intellettuale coordinata con le suddette conoscenze, opera che, in una o più delle sue esplicazioni, può essere commessa anche dall'amministratore ad un terzo, quanto l'amministrare e cioè l'attività pratico-economica rivolta alla cura del patrimonio ed all'esercizio dell'impresa. L'opera intellettuale consiste nell'applicazione concreta di cognizioni tecniche e scientifiche nell'opera stessa, che è l'oggetto della prestazione. L'amministrazione ha, invece, una sfera di attività assai più ampia ed indeterminata, che consiste essenzialmente nell'organizzare i fattori di produzione, tra cui il lavoro di terzi. Invece il prestatore d'opera intellettuale, per definizione, compie l'opera promessa al committente soprattutto mediante la sua personale attività".
      Può non convincere questo discorso, ma c'è ben poco da fare.
      Zucchetti Sg srl

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      • Marco Porrini

        Varese
        08/02/2017 09:29

        RE: RE: liquidatore di società e privilegio ex art. 2751 bis n. 2 cc. - chiarimenti

        Buongiorno.
        Chiedo cortesemente conferma che il principio sancito dalla Corte di Cassazione secondo cui il credito del liquidatore di una società di capitali non è assistito dal privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 cc. sia senza dubbio valido anche nel caso in cui l'incarico sia stato rivestito da un dottore commercialista che ha emesso pro forma per le relative prestazioni.
        Grazie.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          08/02/2017 20:22

          RE: RE: RE: liquidatore di società e privilegio ex art. 2751 bis n. 2 cc. - chiarimenti

          Non ci risultano novità giurisprudenziali in materia e la professione del liquidatore 8come l'emissione di fatture pro forma) è del tutto irrilevante ai fini della concessione del privilegio perché vengono in considerazione le prestazioni effettuate nella qualità di liquidatore ee non di commercialista o avvocato. .
          Zucchetti SG srl

          • Raffaella Santinelli

            SAN SEVERINO MARCHE (MC)
            09/02/2017 11:15

            RE: RE: RE: RE: liquidatore di società e privilegio ex art. 2751 bis n. 2 cc. - chiarimenti

            Mi inserisco nella discussione per sollevare il dubbio relativo al caso del liquidatore nominato dal Tribunale per inattività dell'assemblea prima chiaramente del Fallimento.
            Ringraziando anticipatamente, resto in attesa della Vs. risposta.
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              09/02/2017 21:54

              RE: RE: RE: RE: RE: liquidatore di società e privilegio ex art. 2751 bis n. 2 cc. - chiarimenti

              A nostro avviso la tesi della Cassazione vale sia per il liquidatore nominato dall'assemblea dei soci che dal tribunale, in quanto ciò che viene in rilievo non è la fonte dell'incarico, ma il contenuto, che è identico in entrambi i casi.
              In sostanza il rapporto con il liquidatore, sia esso nominato dall'assemblea che dal giudice, mutua dal contratto di prestazione d'opera la caratteristica consistente nel fatto che il prestatore si impegna a fornire un 'opus', ma se ne discosta nel fatto che tale 'opus' non è determinato dai contraenti preventivamente nella fase della predisposizione dell'assetto negoziale, perché il suo contenuto non è determinabile aprioristicamente, identificandosi con la stessa attività dell'impresa il cui contenuto è talmente ampio da non poter essere predefinito con apposita regolamentazione negoziale, ma è piuttosto scandito secondo le linee guida poste dai limiti e dagli scopi prefissati dal legislatore, nel cui rispetto l'organo di gestione dovrà svolgere il suo ruolo di direzione e d'indirizzo dell'impresa, sia nella sua fase fisiologica che in quella che ne precede lo scioglimento, in una situazione di immedesimazione che determina, non già e non solo, la mera imputazione alla sfera della società degli atti da lui compiuti, ma la loro diretta ed automatica attribuzione ad essa con la conseguenza che detti atti sono a tutti gli effetti, tanto interni, perché incidenti sulla sfera soggettiva della persona giuridica, che esterni, perché destinati ad avere influenza nei confronti dei terzi, atti della società. Pertanto, il fatto che la nomina del liquidatore sia stata fatta dal giudice, allarga ancora di più il rapporto con la società e la configurazione di un rapporto di prestazione d'opera, per il quale l'art. 2751 bis n. 2 riconosce il privilegio.
              Zucchetti Sg srl
          • Marco Porrini

            Varese
            12/07/2017 16:43

            RE: RE: RE: RE: liquidatore di società e privilegio ex art. 2751 bis n. 2 cc. - chiarimenti

            Quindi se il liquidatore (dottore commercialista) ha effettuato anche prestazioni che rientrano nella professione (consulenza per la redazione di bilanci e dichiarazioni fiscali) i compensi (solo) per queste prestazioni possono essere assistititi da privilegio ex art. 2751 bis n. 2 cc.?
            Grazie
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              12/07/2017 19:07

              RE: RE: RE: RE: RE: liquidatore di società e privilegio ex art. 2751 bis n. 2 cc. - chiarimenti

              Si, se si tratta di attività non rientranti tra i compiti del liquidatore, come potrebbe essere la consulenza fiscale, e già meno l'attività di redazione bilanci.
              Zucchetti Sg srl
              • Ilaria Bellini

                Forlì (FC)
                19/09/2017 12:07

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: liquidatore di società e privilegio ex art. 2751 bis n. 2 cc. - chiarimenti

                Buongiorno,
                relativamente all'ultima risposta fornita, ossia che sarebbe riconoscibile il privilegio ove si trattasse di attività non tipiche del liquidatore (o amministratore), siete a conoscenza di sentenze che affermano questo principio?
                Al momento ho rinvenuto solo sentenze che si limitano ad escludere il privilegio senza soffermarsi sulle concrete attività poste in essere dal liquidatore o amministratore.
                Nel mio caso l'amministratore ha portato a termine incarichi specifici che gli erano stati affidati con apposita delibera assembleare.. mi chiedo se per questi incarichi, per il quale è stato deliberato uno specifico compenso, sia possibile riconoscere il privilegio (escludendolo invece per il distinto compenso previsto per l'attività tipica di amministratore).
                Sperando di essere stato chiaro, ringrazio anticipatamente per la risposta.
                Cordiali saluti.
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  19/09/2017 20:13

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: liquidatore di società e privilegio ex art. 2751 bis n. 2 cc. - chiarimenti

                  Non ci risultano sentenze specifiche sul punto, ma il principio si ricava proprio dalle decisioni che escludono il privilegio e dalle ragioni da queste addotte. Ossia, quando si dice che al credito dell'amministratore non compete il privilegio di cui all'art. 2751bis n. 2 c.c. perché la legge prende in considerazione non la mera prestazione d'opera intellettuale coordinata con le conoscenze professionali dell'amministratore, ma l'amministrare e cioè l'attività pratico-economica rivolta alla cura del patrimonio ed all'esercizio dell'impresa, che invade una sfera di attività assai più ampia ed indeterminata dell'applicazione concreta di cognizioni tecniche e scientifiche; oppure quando si dice che lo stesso privilegio non spetta perché il contenuto del compito degli amministratori e dei liquidatori non è determinabile aprioristicamente, identificandosi con la stessa attività dell'impresa il cui contenuto è talmente ampio da non poter essere predefinito con apposita regolamentazione negoziale, ma è piuttosto scandito secondo le linee guida poste dai limiti e dagli scopi prefissati dal legislatore, nel cui rispetto l'organo di gestione dovrà svolgere il suo ruolo di direzione e d'indirizzo dell'impresa, sia nella sua fase fisiologica che in quella che ne precede lo scioglimento, ecc.; quando si dice questo, riteniamo che implicitamente si ammetta che il privilegio possa essere riconosciuto al professionista che, pur essendo amministratore o liquidatore, svolga prestazioni intellettuali estranee alla normale attività cui sono preposti, ossia una di quelle attività professionali che avrebbero potuto essere demandate a terzi professionisti, i quali avrebbero goduto del privilegio a tutela del loro credito.
                  Zucchetti Sg srl
                • Massimo Mancinelli

                  Martinsicuro (TE)
                  23/04/2020 18:44

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: liquidatore di società e privilegio ex art. 2751 bis n. 2 cc. - chiarimenti

                  Mi inserisco nella discussione per chiedere se, sulla base di quanto argomentato, anche il Commercialista o l'Avvocato componenti dell'Organismo interno di Vigilanza (la cui composizione non prevede la necessaria iscrizione ad un Ordine professionale) per il relativo compenso debbano essere ammessi in chirografo.
                  Grazie
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  24/04/2020 20:09

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: liquidatore di società e privilegio ex art. 2751 bis n. 2 cc. - chiarimenti

                  Come detto nella risposta che precede il compenso degli amministratori (e dei liquidatori)non ha natura privilegiata in quanto è diretto a remunerare non tanto l'esplicazione di un'attività intellettiva in sè considerata, quanto l'attività diretta a formare ed eseguire la volontà sociale, ad indirizzare l'andamento della società ed a rappresentarla nei confronti dei terzi. E' vero che, a tal fine, è indispensabile che gli amministratori posseggano ed applichino cognizioni di ordine tecnico, ma- come ha rilevato la S. Corte- "quello che la legge prende in considerazione non è la mera prestazione d'opera intellettuale coordinata con le suddette conoscenze, opera che, in una o più delle sue esplicazioni, può essere commessa anche dall'amministratore ad un terzo, quanto l'amministrare e cioè l'attività pratico-economica rivolta alla cura del patrimonio ed all'esercizio dell'impresa".
                  Il criterio distintivo quindi ai fini del riconoscimento del privilegio ax art. 2751bis n. 2 c.c. ad un professionista al è vedere se il compenso è diretto a remunerare la prestazione di un'pera intellettuale, che consiste nell'applicazione concreta di cognizioni tecniche e scientifiche nell'opera stessa, che è l'oggetto della prestazione, oppure a remunerare una attività che ha una sfera più ampia ed indeterminata.
                  Orbene l'Organismo di Vigilanza di cui al dlgs n. 231 del 2001è quel soggetto responsabile di sorvegliare e di verificare regolarmente l'efficacia del modello, di organizzazione, gestione e controllo e di curarne il relativo aggiornamento, di segnalare eventuali deficienze del modello, ecc. Si tratta di un'attività composita e varia per cui l'Organismo per poter operare efficacemente richiede una composizione mista, di membri interni ed esterni, e la necessità di evitare in esso la presenza di soggetti dotati di poteri operativi, privilegiando invece figure con elevata attitudine al controllo, dotate della necessaria professionalità ed esperienza.
                  Si possono ricondurre le prestazioni dei singoli componenti dell'OdV ad una attività professionale tipica della qualifica di ciascuno? A nostro avviso è difficile perché si tratta di attività della più varia e interprofessionale che si unifica in un risultato comune facente capo all'Organismo e non ai singoli, per cui ci sembra che la loro posizione possa essere equiparata a quella degli amministratori, quanto a natura del credito; tuttavia, come è facile intuire, la soluzione presenta ampi margini di discrezionalità interpretativa e si presta a soluzioni anche diverse, per cui è difficile dare una risposta che abbia sufficiente grado di sicurezza. L'importante è offrire il criterio di valutazione da seguire.
                  Zucchetti SG srl
    • Massimo Mancinelli

      Martinsicuro (TE)
      27/04/2020 09:34

      RE: liquidatore di società e privilegio ex art. 2751 bis n. 2 cc. - chiarimenti

      Vi ringrazio moltissimo per il contributo offerto.
      Massimo Mancinelli

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