Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Eventuale chiusura del fallimento e trattenuta ex art. 46 LF

  • Francesca Borri

    Poggibonsi (SI)
    10/03/2023 16:29

    Eventuale chiusura del fallimento e trattenuta ex art. 46 LF

    Buongiorno,
    sono stato nominato curatore nel gennaio 2019 di un fallimento di una impresa individuale.
    Le uniche entrate della procedura sono determinate dalla trattenuta sulla retribuzione del fallito, non essendovi crediti da incassare, beni da acquisire all'attivo ed azioni da promuovere.
    L'attivo accumulato ad oggi permette di soddisfare le prededuzioni, i creditori privilegiati ex art. 2751 bis n. 1 ed in minima misura gli ulteriori creditori privilegiati.
    Avrei intenzione di chiudere il fallimento, ma il GD, anche in un'ottica di una eventuale esdebitazione, ritiene di dover attendere ancora un po' (circa un ulteriore anno) prima di procedere alla chiusura.
    Le mie domande sono:
    - Fino a quando, lecitamente e senza incorrere in responsabilità professionali, posso continuare a tenere aperto un fallimento ove l'unica entrata è la trattenuta sullo stipendio del fallito? Si consideri che le ulteriori future entrate non determineranno nessun rilevante vantaggio ai creditori visto il passivo accertato;
    - Essendo una procedura pendente al 15.07.2022 quale disciplina si applica all'istituto della esdebitazione? Poiché qualora trovasse applicazione la disciplina sostanziale più favorevole al fallito introdotta dal CCI è stata esclusa la rilevanza del requisito oggetto della soddisfazione parziale dei creditori;

    Ringrazio per la risposta
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      13/03/2023 18:20

      RE: Eventuale chiusura del fallimento e trattenuta ex art. 46 LF

      La determinazione da parte del giudice delegato della quota della retribuzione del fallito che può, a norma dell'art. 46 l. fall. essere appresa all'attivo fallimentare non è una forma di finanziamento per soddisfare i creditori illimitatamente, ma una previsione che consente, fin quando è aperta la procedura, di evitare che il fallito goda di un reddito da lavoro – che essendo personale non dovrebbe far parte dell'attivo fallimentare- superiore a quello necessario alle esigenze sue e della sua famiglia; sicchè nel momento in cui si verifica una della ipotesi che a norma dell'art. 118 l. fall. consentono la chiusura, questa va avviata e, nel caso, pare abbastanza evidente che il fallimento possa essere chiuso ai sensi del n. 3 dell'art. 118.
      Il giudice delegato ha evidentemente cercato di tutelare i creditori per consentire un recupero ulteriore di attivo e favorire l'esdebitazione, ma questa buona intenzione si scontra, a nostro avviso, con il diritto del fallito a tornare in bonis quando ricorre una delle ipotesi di chiusura; ed è questo principio cui la giurisprudenza si è rifatta quando ha affermato che la chiusura del fallimento può essere dichiarata nei casi previsti dall'art. 118 l. fall. nonostante la pendenza di giudizi di opposizione allo stato passivo o di domanda tardiva di ammissione di credito al passivo, proprio perché in presenza di una delle ipotesi previste dall'art. 118, nessuna facoltà discrezionale è data agli organi fallimentari di protrarre la procedura e di differirne la chiusura. Del resto se così non fosse, nei casi come quello da lei prospettato il fallimento potrebbe essere tenuto aperto a tempo illimitato fino alla completa soddisfazione di tutti i creditori.
      Essendo stato il fallimento dichiarato prima del 15 luglio 2022, trova applicazione, anche quanto alla esdebitazione, la legge fallimentare.
      Zucchetti SG srl