Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Revocatoria ordinaria pagamento di debito a terzi indicati dalla fallita

  • Tommaso Bartiromo

    Nocera Superiore (SA)
    15/05/2020 20:34

    Revocatoria ordinaria pagamento di debito a terzi indicati dalla fallita

    Buonasera. Cortesemente vorrei avere il Vs parere sulla seguente questione: In qualità di difensore di una società fallita propongo ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti di una società risultata debitrice sulla base delle scritture contabili. L'ingiunta propone opposizione a decreto ingiuntivo deducendo di aver saldato il proprio debito effettuando, su richiesta della società fallita, i pagamenti a mezzo bonifico sul conto corrente di altra società (in qualche modo collegata alla fallita) indicatagli dal legale rapp.te della fallita. In sostanza, la fallita che aveva i conti correnti pignorati, ha fatto bonificare il proprio credito su un conto corrente di un'altra società facente parte dello stesso gruppo. A tal fine, l'opponente allega le contabili dei bonifici che nella causale contengono l'indicazione delle fatture della società fallita saldate. Preciso che al momento del pagamento le fatture erano scadute da un paio di giorni. Evidenziato che l'ingiunta mi dà maggiori garanzie di solvibilità sarei propenso ad esercitare l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 cc ed ex art. 66 lf ( ancora possibile); ciò in quanto il predetto pagamento del debito effettuato dall'ingiunta ad una terza società non è stato un normale pagamento fisiologico effettuato direttamente dal debitore al suo creditore, bensì è stato eseguito dal medesimo debitore ( oggi ingiunto), in virtù di delega ricevuta dalla propria creditrice (poi fallita), ad una società terza indicatagli con l'evidente fine di eludere le ragioni dei creditori della società ( poi fallita ) che all'epoca avevano già pignorato i conti correnti bancari. Ritengo che, nella fattispecie sussistano i presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria ( e di poterli dimostrare). Vorrei, cortesemente, avere il Vs parere in merito.
    Inoltre, da un punto di vista procedurale Vi chiedo anche se pensate sia possibile per l'opposta, da me assistita, costituirsi proponendo domanda riconvenzionale nonché chiamare in causa il terzo, vale a dire l'altra società sui cui conti correnti sono effettivamente versate le somme pagate dall'ingiunta, nello stesso giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Dalla ricerca che ho fatto non mi è parso di avere spazi di manovra su quest'ultimo aspetto, ma attendo ugualmente la Vs opinione in merito. Ringrazio in anticipo per la risposta.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      18/05/2020 09:17

      RE: Revocatoria ordinaria pagamento di debito a terzi indicati dalla fallita

      Cerchiamo di ricostruire la vicenda che ci permette una più facile esposizione. A fornisce merce a B al prezzo di 100 e poi indica a B di pagare tale prezzo a C, che è una società in qualche modo collegata ad A. Questi viene dichiarato fallito e il curatore, nulla sapendo di questa specie di delega di pagamento, procede in via monitoria nei confronti di B per ottenere il pagamento del prezzo della merce fornita e B, nel proporre opposizione al decreto ingiuntivo, dimostra di aver pagato il prezzo a C, su indicazione di A.
      Se i fatti si sono svolti in tal modo, non riusciamo a capire quale sia l'oggetto della revocatoria ordinaria (evidentemente non ricorrono le condizioni per una revocatoria fallimentare) che lei intende promuovere nei confronti di B. Ci sembra di capire che lei voglia revocare il pagamento fatto da B a C, dato che afferma che "il predetto pagamento del debito effettuato dall'ingiunta (B) ad una terza società (C) non è stato un normale pagamento fisiologico effettuato direttamente dal debitore al suo creditore, bensì è stato eseguito dal medesimo debitore (B, oggi ingiunto), in virtù di delega ricevuta dalla propria creditrice (A, poi fallita), ad una società terza (C) indicatagli con l'evidente fine di eludere le ragioni dei creditori della società (A, poi fallita ) che all'epoca avevano già pignorato i conti correnti bancari".
      Orbene, in primo luogo, a norma dell'art. 2901 c.c. "non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto", ossia la revoca di pagamenti può essere oggetto soltanto di revocatoria fallimentare; in ogni caso, si può revocare il pagamento effettuato dal fallito ad un creditore, ma non viceversa il pagamento fatto dal terzo debitore al creditore poi fallito. Il fatto che il destinatario materiale del pagamento fatto da B sia stato C, non cambia il fatto che B, pagando, ha adempiuto all'obbligazione di pagamento del prezzo che aveva nei confronti di A, come appunto indicato nel bonifico, dal momento che il pagamento a C è avvenuto su indicazione di A. In sostanza tale pagamento è come se fosse stato fatto direttamente ad A giacchè l'art. 1188 c.c., stabilisce che "il pagamento deve essere fatto al creditore o ad un suo rappresentante ovvero alla persona indicata dal creditore o…." ed il pagamento effettuato alla persona autorizzata a riceverlo ha effetto liberatorio per il debitore, indipendentemente dai rapporti tra creditore e persona indicata.
      E' abbastanza ovvio che, nel suo caso, A abbia indicato C come soggetto al quale effettuare il pagamento al "fine di eludere le ragioni dei creditori della società (A, poi fallita) che all'epoca avevano già pignorato i conti correnti bancari", ma questa frode ai creditori è stata perpetrata da A e non sarà agevole per lei dimostrare che ne era coinvolto anche B, che non aveva alcun interesse a favorire i piani di A essendo per lui indifferente adempiere la sua obbligazione effettuando il pagamento ad A come a C.
      In sostanza, a nostro avviso B non può essere convenuto in una revocatoria per il pagamento che ha effettuato, avendo con esso adempiuto alla propria obbligazione correttamente, seguendo le indicazioni ricevute dal suo creditore e, tanto meno, come si diceva con revocatoria ordinaria che non può essere utilizzata per i pagamenti.
      Piuttosto l'attenzione va rivolta verso C, che ha ricevuto una somma da B, per il semplice fatto di essere stato designato come destinatario del pagamento. A questo punto se C non ha rimesso ad A l'importo ricevuto da B, ha trattenuto indebitamente una somma della quale può essere chiesta la restituzione, a meno che non abbia trattenuto tale importo a pagamento di un suo credito verso A. E questo sì che diventa un pagamento fatto, attraverso la delega dal debitore A fallito al creditore C, che potrebbe essere oggetto di revocatoria fallimentare se ne ricorrono le condizioni, perché, come già detto i pagamenti non sono oggetto di revocatoria ordinaria. In quest'ultimo caso si potrebbe valutare l'opportunità di revocare l'atto di indicazione di pagamento a C, ma è subito da dire che non è agevole prevederne l'esito, sia per la difficile costruzione della fugura della indicazione ex art. 1188 c.c. (delegazione, atto unilaterale recettizio o non, atto bilaterale o trilaterale?), sia per connettere ad esso i requisiti necessari per la revocatoria ordinaria.
      Zucchetti SG srl
      • Tommaso Bartiromo

        Nocera Superiore (SA)
        18/05/2020 20:37

        RE: RE: Revocatoria ordinaria pagamento di debito a terzi indicati dalla fallita

        Sì.
        Io intendevo agire nei confronti di B in quanto mi dà maggiori garanzie di solvibilità rispetto a C che allo stato è una scatola vuota. Anche perchè la Società B nel proprio atto di opposizione a decreto ingiuntivo ha chiaramente paventato la finalità elusiva della delegazione di pagamento posta in essere ed ha evidenziato, allegando visure camerali, i collegamenti tra soc. A e soc. C ( Mostrando in tal modo di avere consapevolezza dell'intento e delle finalità fraudolenti di A ).
        Vi ringrazio per la risposta.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          19/05/2020 19:43

          RE: RE: RE: Revocatoria ordinaria pagamento di debito a terzi indicati dalla fallita

          Avevamo capito che lei cercava di coinvolgere B in quanto solvibile , a differenza di C, ma ribadiamo che tale coinvolgimento difficilmente può essere realizzato. La stessa difesa i B in sede di opposizione a decreto ingiuntivo non sembra affatto ammissiva della conoscenza della frode di A ai suoi creditori e tanto meno della sua partecipazione alla stessa, ma tende a mettere in evidenza come la designazione del destinatario del pagamento rientrasse nei giochi che A e C facevano. Del resto , bisogna chiedersi: che interesse aveva B a pagare a C invece che ad A? E la risposta, alla luce di ciò che si conosce, è nessuna; egli ha bonificato la somma a C semplicemente a seguito della indicazione del suo creditore A.
          Zucchetti SG srl