Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Mancata comunicazione da parte dei creditori della variazione indirizzo pec

  • Rachele Pannullo

    Roma
    14/07/2020 15:52

    Mancata comunicazione da parte dei creditori della variazione indirizzo pec

    Buonasera,
    se il creditore non comunica la variazione del proprio indirizzo pec è onere del Curatore effettuare un'opportuna ricerca, ai fini degli avvisi per il deposito del riparto parziale/finale?

    Grazie,
    Avv. Elena Lanterna
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      14/07/2020 18:15

      RE: Mancata comunicazione da parte dei creditori della variazione indirizzo pec

      Il n. 5 del terzo comma dell'art. 93, come modificato dal d.l. n.179 del 2012, convertito dalla legge n. 221 del 2012, dispone che la domanda di insinu deve contenere "l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore" e il quinto comma della stessa norma che "se è omessa l'indicazione di cui al terzo comma, n. 5), nonchè nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario si applica l'articolo 31-bis, secondo comma", e cioè che "tutte le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria".
      Alla luce di queste disposizioni appare chiaro che il curatore non debba fare alcuna ricerca in caso di mancata comunicazione di variazione dell'indirizzo PEC di un creditore ed è sufficiente depositare in cancelleria l'avviso di deposito del progetto di riparto.
      Questo secondo legge, se poi il curatore, in uno spirito di sempre auspicabile collaborazione, vuole fare qualche indagine per cercare il nuovo indirizzo PEC del creditore distratto, nulla lo vieta.
      Zucchetti SG srl