Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

TARI - ante e post dichiarazione di fallimento

  • Andrea Di Cesare

    Milano
    05/12/2016 16:41

    TARI - ante e post dichiarazione di fallimento

    Il Comune si è insinuato per la tassa rifiuti per i periodi:
    - 2013 (periodo ante dichiarazione di fallimento)
    - 2014-2016 (periodo post dichiarazione di fallimento)
    L'insinuazione è stata ingiustificatamente ultratardiva (ampiamente oltre un anno dall'esecutività dello stato passivo) e il sottoscritto intende escludere tutti gli importi insinuati ultratardivamente.

    Tuttavia il sottoscritto ritiene che il Comune abbia comunque diritto, in prededuzione, alle some riferite alla TARI calcolate per il periodo post dichiarazione di fallimentare.

    Si chiede se, in presenza di un esclusione di tali somme per insinuazione ultratardiva, le stesse somme possano essere concesse al di fuori dello stato passivo e in prededuzione, tenendo conto degli avvisi di accertamento inviati dal Comune.

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      05/12/2016 19:45

      RE: TARI - ante e post dichiarazione di fallimento

      Per la parte di crediti concorsuali non vi è dubbio che il creditore deve fornire la prova che il ritardo non è a lui imputabile e che, in mancanza di tale prova, la domanda va dichiarata inammissibile.
      Per i periodi successivi al fallimento, si potrebbe dire che il creditore, avendo fatto ricorso alla domanda di insinuazione, assoggetta anche questi crediti, da soddisfare in prededuzione, al vaglio di ammissibilità, il che è vero; tuttavia, nel caso vi è da considerare che la domanda è stata preceduta dalla notifica degli avvisi di accertamento, per cui, interpretando il silenzio e l'inerzia del curatore come una accettazione, è con riferimento a questo momento che va considerato se il ritardo è colpevole, nel senso che se il debito non contesto non è stato pagato, dal momento dell'accertamento del mancato pagamento che sorge per il creditore la necessità di presentare una domanda di insinuazione per ottenere una formale ammissione al passivo.
      Zucchetti Sg srl
      • Rosalia Lisanna Nieddu del Rio

        Roma
        13/04/2018 12:46

        RE: RE: TARI - ante e post dichiarazione di fallimento

        Mi ricollego alla discussione per avere un chiarimento sul punto:
        il concessionario del Comune invia al fallimento l'intimazione di pagamento avente ad oggetto la TARI maturata post fallimento.
        Ritengo che il Comune ovvero il concessionario debba fare istanza di insinuazione al passivo, sebbene sia ingiustificatamente tardiva, avendo il curatore comunicato al medesimo comune l'avvenuta apertura della procedura, anche ai fini dell'imu.
        Vi chiedo se è corretto chiedere l'insinuazione al passivo e se le somme siano comunque tutte dovute e da riconoscersi in prededuzione.
        Grazie della risposta che vorrete fornirmi.
        • Rosalia Lisanna Nieddu del Rio

          Roma
          13/04/2018 17:29

          RE: RE: RE: TARI - ante e post dichiarazione di fallimento

          Peraltro, se gli immobili in proprietà della fallita risultano non utilizzati, chiusi in attesa della vendita, a mio avviso manca il presupposto di applicazione del tributo TARI ex art. 1 comma 642 l. 147/2013, per cui il Comune non dovrebbe essere ammesso al passivo.
          A maggior ragione ritengo che dopo la notifica dell'atto di intimazione di pagamento, il curatore possa invitare il concessionario comunale a presentare istanza di ammissione al passivo ove eventualmente far valere l'assenza del presupposto della liquidazione del tributo.
          Vorrei conoscere il vostro parere.
          Grazie
        • Rosalia Lisanna Nieddu del Rio

          Roma
          13/04/2018 18:11

          RE: RE: RE: TARI - ante e post dichiarazione di fallimento

          Peraltro, se gli immobili in proprietà della fallita risultano non utilizzati, chiusi in attesa della vendita, a mio avviso manca il presupposto di applicazione del tributo TARI ex art. 1 comma 642 l. 147/2013, per cui il Comune non dovrebbe essere ammesso al passivo.
          A maggior ragione ritengo che dopo la notifica dell'atto di intimazione di pagamento, il curatore possa invitare il concessionario comunale a presentare istanza di ammissione al passivo ove eventualmente far valere l'assenza del presupposto della liquidazione del tributo.
          Vorrei conoscere il vostro parere.
          Grazie
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            13/04/2018 19:58

            RE: RE: RE: RE: TARI - ante e post dichiarazione di fallimento

            La TARI maturata dopo la dichiarazione di fallimento va pagata in prededuzione.
            Orbene, a norma del terzo comma dell'art. 111bis, "i crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti ai di fuori del procedimento di riparto se l'attivo e' presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti". Ne discende, quindi, che se lei non contesta il credito, lo stesso può essere pagato anche fuori riparto e senza una domanda di insinuazione (previa autorizzazione del comitato dei creditori o del giudice delegato), ricorrendo l'altra condizione indicata dalla presumibile idoneità dell'attivo a soddisfare tutte le prededuzioni.
            Se la contestazione attiene al merito (come quella della non debenza del tributo per la chiusura dei locali) deve impugnare il provvedimento avanti alla Commissione Tributaria, la cui giurisdizione rimane ferma anche in caso di fallimento; se, invece, la contestazione riguarda, come aveva rappresentato nel primo post aspetti processuali, lei può ben sostenere in sede fallimentare la tesi del mancato pagamento per ingiustificata super tardività della richiesta. A scanso di equivoci, va detto che il dato da lei riferito di aver effettuato la comunicazione del fallimento ex art. 92 l.f. potrebbe risultare irrilevante perché, nella specie non si tratta di credito concorsuale, ma di credito sorto in pendenza di fallimento, per cui il Comune non poteva far valere la TARI di un periodo prima che questo maturasse, fermo restando che anche nei confronti dei crediti prededucibili può sorgere il problema della ingiustificata supertardività da valutare caso per caso.
            Zucchetti SG srl
            • Maria Cristina Sacchi

              Cagliari
              04/07/2019 15:25

              RE: RE: RE: RE: RE: TARI - ante e post dichiarazione di fallimento

              Buongiorno mi inserisco nella discussione per illustrare il mio caso, ovvero:
              il Comune di Alghero presenta in data odierna domanda di insinuazione in prededuzione relativa ad avvisi di accertamento per il tributo TARI notificati alla scrivente in data 2015 e riferiti ad annualità successive al fallimento.
              I predetti avvisi di accertamento non sono stati impugnati dalla scrivente in quanto notificati presso la mia abitazione e quindi sfuggiti alla mia attenzione e pertanto allo stato sono divenuti definitivi.
              Preciso che la società alla data del suo fallimento, avvenuto nell'anno 2009, non aveva la disponibilità e/o la proprietà di alcun immobile nel Comune di Alghero.
              Inoltre le premesse nella domanda di insinuazione del comune risultano infondate in quanto vi si asserisce la disponibilità dell'immobile in capo al fallimento e la mancata comunicazione della cessazione dalle liste comunali.
              Pertanto vi domando:
              - posso contestare la domanda in quanto fondata su di un tributo in relazione al quale non sussistono i presupposti, oltre alla conseguente impossibilità di presentare una cancellazione in riferimento ad un tributo non dovuto e del quale non si aveva contezza, anche se l'accertamento è divenuto definitivo e ciò sulla base della circostanza che avendo presentato il Comune domanda di insinuazione avrebbe praticamente rimesso in termini l'avviso di accertamento a suo tempo non impugnato dalla scrivente;
              - ovvero la domanda di insinuazione in prededuzione può ritenersi non ammissibile per ritardo non scusabile in quanto avendo notificato gli avvisi di accertamento nel 2015 (stato passivo esecutivo dal 2011) la domanda è stata presentata a luglio del 2019.
              Vi ringrazio anticipatamente per la consulenza che vorrete fornirmi.
              Cordialità Maria Cristina Sacchi
              • Stefano Andreani - Firenze
                Luca Corvi - Como

                10/07/2019 10:32

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: TARI - ante e post dichiarazione di fallimento

                Una volta che l'accertamento è divenuto definitivo, la presentazione dell'istanza di ammissione (sia tempestiva che tardiva, sia per debiti concorsuali che per debiti prededucibili) non rimette in termini il Curatore, essendosi oramai consolidata la pretesa impositiva.

                Nè riteniamo si possa seguire la strada della tardività, perchè il termine annuale di cui all'art. 10, IV comma, opera per i crediti concorsuali, e non per i prededucibili, per i quali l'art. 111-bis, I comma, non stabilisce termini per la presentazione dell'istanza (termini che quindi riteniamo possano essere solo quelli prescrizionali, non decorsi nel caso in esame).

                Se la notifica dell'accertamento è legittima, l'unica soluzione che ci pare percorribile è quella della presentazione di richiesta di annullamento dell'accertamento in autotutela, ed eventuale successiva impugnazione del provvedimento di diniego.
    • Alessandro Caldana

      Vicenza
      09/12/2019 17:13

      RE: TARI - ante e post dichiarazione di fallimento

      Buongiorno,
      ho visto la discussione in merito alla Tari: dovendo a breve chiudere il fallimento, secondo voi detta imposta conteggiata dal Comune con riferimento all'immobile abitazione del fallito (imprenditore individuale) che è stata venduta in sede di asta fallimentare nel 2019 ed incassato il prezzo è dovuta (in quanto segue l'immobile)? Secondo me si quantomeno sino al decreto di trasferimento; il Comune scrive: Per poter chiudere la tassa rifiuti devono essere prodotte le chiusure o volturazioni delle utenze acqua/gas/energia elettrica (almeno due su tre) in modo tale da confermare che l'immobile non era da lui utilizzato.
      Io però non sono molto d'accordo su questo punto.
      Grazie.
      Alessandro Caldana
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        28/12/2019 20:10

        RE: RE: TARI - ante e post dichiarazione di fallimento

        Sulla prima domanda condividiamo l'opinione positiva espressa nel quesito.

        Sulla seconda, riteniamo che la presentazione al Comune del decreto di trasferimento da parte del Curatore, pubblico ufficiale, possa essere sufficiente.
        Non possiamo però escludere che, se la richiesta rispecchia quanto stabilito dal Regolamento Comunale, l'Ente insista nella sua pretesa.

        In tal caso siamo però probabilmente in presenza di un falso problema, dato che è certamente interesse del Curatore che vengano correttamente effettuate le chiusure o volturazioni delle utenze, per evitare che vengano emesse a carico della procedura le relative bollette relative al periodo post cessione.