Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

COMPENSO CURATORE - DELEGATO ALLA VENDITA

  • Vincenzo Franceri

    VADO LIGURE (SV)
    30/10/2020 13:15

    COMPENSO CURATORE - DELEGATO ALLA VENDITA

    Buongiorno sottopongo alla Vostra attenzione il seguente quesito:
    nel corso di una procedura fallimentare il curatore è stato incaricato dal Giudice Delegato anche delle operazioni relative alla vendita di immobili risultanti dall'attivo, senza la nomina di un delegato esterno;
    all'esito positivo della vendita, con aggiudicazione dell'immobile, il curatore predispone la richiesta saldo prezzo all'aggiudicatario;
    analogamente a quanto avviene nelle esecuzioni immobiliari, il curatore del fallimento, nonchè delegato alla vendita nella medesima procedura, calcola - secondo le tabelle ministeriali - e quindi chiede la quota del proprio compenso (pari al 50% della fase di vendita e le relative spese di trasferimento immobiliare) a carico dell'aggiudicatario a seguito della vendita stessa?
    Grazie del gentile riscontro
    Vincenzo Franceri
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      30/10/2020 20:02

      RE: COMPENSO CURATORE - DELEGATO ALLA VENDITA

      Uno dei compiti del curatore è quello di procedere alla custodia prima e alla liquidazopme poi del patrimonio del fallito e, dopo la riforma del 2006/2007, che ha degiurisdizionalizzata e deformalizzata la procedura fallimentare, le vendite sono, di regola, effettuati dal curatore tramite procedure competitive (comma 1 art. 107 l. fall.), a meno che, nel programma di liquidazione, non sia espressamente stabilito che alle stesse proceda il giudice delegato, secondo le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili (comma 2 art. 107 l. fall.). Rientrando l'attività liquidatoria tra gli ordinari compiti del curatore, questi, per lo svolgimento di tale attività- per la quale, quindi, non vi è bisogno di uno specifico incarico del giudice- non ha diritto ad uno specifico compenso, del tipo di quello previsto per il delegato come nelle esecuzioni individuali,ma ha diritto al compenso presvisto dall'art. 39 l. fall. per il curatore, che copre tutte le attività svolte, tant'è che il d.m. n. 30 del 2012- che indica i parametri per la determinazione del compenso al curatore- prevede un "extra" solo nel caso di esercizio provvisorio dell'impresa (art. 3).
      Zucchetti SG srl