Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento

  • Fabio Mora

    Porto S.Giorgio (FM)
    25/06/2020 12:12

    Crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento

    Il credito per refusione delle spese legali cui la curatela è stata condannata in un giudizio iniziato e concluso nel corso della procedura fallimentare, nel momento in cui la sentenza diventa definitiva per mancata impugnazione (e non prima), a mio avviso può essere considerato come liquido, esigibile e non contestato e come tale rientrate nella previsione normativa di cui all'art. 111-bis, comma 5, L.F. secondo cui tali crediti "possono essere soddisfatti ai di fuori del procedimento di riparto se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti".
    Ora nel caso in esame, posto che l'attivo disponibile del fallimento è chiaramente insufficiente a garantire il pagamento di tutti i creditori prededucibili, si applica il 5° comma del citato art. 111-bis L.F. per cui "la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge".
    Premesso quanto sopra, si chiede:
    1) innanzitutto, se condividete il ragionamento esposto in premessa;
    2) in secondo luogo se ritenete che il pagamento del predetto credito debba avvenire per forza in sede di riparto e non al di fuori di esso, stante la riferita carenza di fondi; in tal caso bisognerà attendere il termine dell'attività di liquidazione dell'attivo prima di procedere al riparto (salvo eventuali riparti parziali ove possibili);
    3) infine, trattandosi di crediti non contestati per collocazione e ammontare, non devono essere accertati con le modalità di cui agli artt. 92 e ss. L.F. (art. 111-bis, comma 1, L.F.) e pertanto, se non devono essere sottoposti alla verifica dinanzi al giudice delegato, può il curatore integrare di propria iniziativa lo stato passivo esecutivo aggiungendo il credito prededucibile sopraggiunto?
    Attendo e ringrazio sin d'ora per la cortese risposta che darete.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      26/06/2020 20:42

      RE: Crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento

      Il crediti in questione ha natura prededucibile e può essere considerato come liquido, esigibile fin da subito in quanto le parti delle sentenze che contengono statuizioni di condanna sono provvisoriamente esecutive, anche se di primo grado. Se il credito portato dalla sentenza non è contestato con una impugnazione della sentenza sul punto spese (o in vista di una impugnazione del genere), lo stesso può essere, a norma del terzo comma dell'art. 111bis l. fall., soddisfatto su richiesta direttamente, al di fuori del riparto, sempre che l'attivo sia presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti.
      Nel suo caso l'attivo disponibile del fallimento è chiaramente insufficiente a garantire il pagamento di tutti i creditori prededucibili, per cui lei non può procedere al pagamento- benchè il credito in questione sia liquido, esigibile e non contestato-, in quanto, a norma del quarto comma dello stesso articolo, deve effettuare una graduazione tra le prededuzioni.
      Per fare tale graduazione ha bisogno di sapere quali sono le altre prededuzioni, tra cui in particolare le ulteriori spese del fallimento (ivi compreso il suo compenso), per cui il creditore interessato non ha bisogno di presentare una domanda di insinuazione- che è necessaria solo se il credito viene contestato- ma deve attendere sostanzialmente la fine della procedura. A quel punto lei farà un riparto tra i crediti prededucibili secondo la prelazione a ciascuno di essi spetterebbe se fossero stati crediti concorsuali da insinuare; in vista di tanto è opportuno che comunichi, ora, al creditore interessato che il credito non è contestato, ma che non provvede al pagamento per insufficienza dei fondi a pagare tutte le prededuzioni e poi, al momento del riparto, sarà opportuno, sebbene la legge nulla preveda in proposito, seguire le disposizioni sui riparti, coinvolgendo tutti i creditori prededucibili in modo che se questi hanno obiezioni da fare sulla graduazione possano presentare reclamo.
      Zucchetti SG srl