Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

ESERCIZIO PROVVISORIO

  • Sergio Maria Sorace

    COSENZA
    28/01/2025 20:46

    ESERCIZIO PROVVISORIO

    Il Tribunale autorizza esercizio provvisorio ex art 104 lf senza alcuna limitazione.
    Il Curatore può stipulare nuovi contratti di appalto propri dell'attività caratteristica dell'impresa? Vale la autorizzazione generale concessa dal Tribunale in sede di avvio dell'esercizio provvisorio?
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      30/01/2025 17:09

      RE: ESERCIZIO PROVVISORIO

      Il comma 7 dell'art. 104 l. fall. dispone che "Durante l'esercizio provvisorio i contratti pendenti proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderne l'esecuzione o scioglierli. E' fatto salvo il disposto dell'articolo 110, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".
      Quest'ultimo inciso (introdotto con il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55), riguarda proprio i rapporti di appalto e al comma 3 prevede che "Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato all'esercizio dell'impresa, può eseguire i contratti già stipulati dall'impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale su autorizzazione del giudice delegato". Se per la prosecuzione dei contratti di appalto già stipulati dall'impresa è richiesta l'autorizzazione del giudice si può dedurre che, a maggior ragione, una autorizzazione dello stesso organo è richiesta per la stipula di contratti di appalto nuovi.
      Zucchetti SG srl
      • Sergio Maria Sorace

        COSENZA
        30/01/2025 23:46

        RE: RE: ESERCIZIO PROVVISORIO

        In merito al quesito posto nella risposta da Voi fornita si fa riferimento all'articolo 110, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" che riguarda gli appalti pubblici mentre nel caso in esame si tratta di appalto privato.
        Il Giudice Delegato, interpellato dopo alcuni mesi, da un creditore sulla mancata autorizzazione del Curatore alla stipula di questo nuovo contratto ritiene che il Curatore non ha compiuto alcuna violazione di legge in quanto essendo stato regolarmente autorizzato l'esercizio provvisorio il nuovo contratto di appalto (il cui oggetto rientra nell'oggetto sociale della fallita) rientra nella attività ordinaria di impresa e non attività "straordinaria".
        In ogni caso si precisa che prima della stipula del nuovo contratto il Giudice Delegato ha autorizzato la partecipazione a nuove gare di appalto e ad utilizzare la SOA di cui dispone l'impresa fallita.
        Tale atto del GD legittima l'operato del Curatore?
        Grazie
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          31/01/2025 19:24

          RE: RE: RE: ESERCIZIO PROVVISORIO

          Riteniamo proprio di si in quanto, che sia o non condivisibile il provvedimento del giudice (è lo è trattandosi appalto privato che rientra nella ordinaria attività della società ammessa alla liquidazione giudiziale) esso chiarisce la non necessità una specifica autorizzazione per la stipula di nuovo contratto di appalto in corso di esercizio provvisorio.
          Zucchetti SG srl
          • Sergio Maria Sorace

            COSENZA
            03/02/2025 10:57

            RE: RE: RE: RE: ESERCIZIO PROVVISORIO

            Salve chiedo scusa se continuo conversazione nel caso in esame il tribunale, nonostante interpretazione del GD che qualifica il nuovo appalto privato rientrante nella ordinaria amministrazione e quindi non soggetto a specifica autorizzazione, intende revocare curatore per mancanza di autorizzazione, c'è giurisprudenza/dottrina che va a specificare la non necessità una specifica autorizzazione per la stipula di nuovo contratto di appalto in corso di esercizio provvisorio
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              04/02/2025 17:22

              RE: RE: RE: RE: RE: ESERCIZIO PROVVISORIO

              Non ci risultano precedenti specifici, ma la soluzione discende dalla configurazione della stipula di un contratto che rientra nello svolgimento dell'attività del fallito come atto di ordinaria amministrazione; e, se durante il periodo di esercizio provvisorio i contratti pendenti continuano, anche la stipula di nuovi, che rientrino nella ordinaria attività dell'impresa e che siano funzionali alla realizzazione del fine per il quale l'esercizio è stato autorizzato deve ritenersi possibile.
              Non nascondiamo peraltro un certo stupore nel vedere l'apertura di un procedimento di revoca del curatore che ha agito in conformità della indicazione del giudice delegato, specie in una fattispecie del genere ove nella fase di esercizio provvisorio sono tanti gli obblighi informativi e i controlli che può svolgere il comitato, che in ogni momento può essere disposta la cessazione dell'attività sia dal giudice delegato o dal tribunale quando ne ravvisi l'opportunità; sicchè il compimento di atto non autorizzato, qualora l'autorizzazione fosse stata dovuta, poteva essere in ogni momento bloccato senza danno.
              Zucchetti SG srl
              • Sergio Maria Sorace

                COSENZA
                08/02/2025 14:59

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: ESERCIZIO PROVVISORIO

                Il Tribunale ha prima annullato il provvedimento del G.D. che, riconoscendo la natura ordinaria della stipula di nuovi contratti rientrante nell'esercizio provvisorio, non ha sottoposto i rilievi di un creditore al Collegio e poi ha revocato il Curatore sostenendo la natura straordinaria della stipula di nuovi contratti e quindi la assenza di autorizzazione specifica.
                Tutto ciò nonostante è stata espressamente autorizzata dal G.D. la cessazione dell'esercizio provvisorio e quindi anche la cessazione del contratto, di cui si lamenta la mancanza di autorizzazione, non ancora terminato.
                Ci sono precedenti in merito?
                • Zucchetti Software Giuridico srl

                  Vicenza
                  10/02/2025 19:16

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ESERCIZIO PROVVISORIO

                  Non ne abbiamo trovati, come anticipato nell'ultima risposta, altrimenti li avremmo riportati.
                  Zucchetti SG srl