Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

compenso commissario giudiziale

  • Elena Pompeo

    Salerno
    17/02/2020 11:14

    compenso commissario giudiziale

    per il compenso del commissario giudiziale il calcolo dell'attivo e del passivo si prende dal piano o dalla relazione ex art. 172 legge fallimentare (dove ho modificato i dati)?
    l'ausiliario contabile del commissario che ha svolto un ottimo lavoro quale percentuale massima può prendere sul compenso del commissario?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      18/02/2020 12:54

      RE: compenso commissario giudiziale

      Il compenso del commissario giudiziale è regolamentato dall'art. 5 d.m. n. 30 del 2012, che così recita:
      "1. Nelle procedure di concordato preventivo in cui siano previste forme di liquidazione dei beni spetta al commissario giudiziale, anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione, il compenso determinato con le percentuali di cui all'articolo 1, comma 1, sull'ammontare dell'attivo realizzato dalla liquidazione e di cui all'articolo 1, comma 2, sull'ammontare del passivo risultante dall'inventario redatto ai sensi dell'art. 172 legge fall.. Si applica l'articolo 4, comma 1.
      2. Nelle procedure di concordato preventivo diverse da quelle di cui al comma 1, spetta al commissario giudiziale, anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione, il compenso determinato con le percentuali di cui all'articolo1, sull'ammontare dell'attivo e del passivo risultanti dall'inventario redatto ai sensi dell'art. 172 legge fall. Si applica l'articolo 4, comma 1".
      Per quanto riguarda l'ausiliario, dobbiamo ritenere che si tratti di un coadiutore, di cui tratta il comma secondo dell'art. 32. Tale norma prevede, inoltre, che "Del compenso riconosciuto a tali soggetti si tiene conto ai fini della liquidazione del compenso finale del curatore", il che significa che al coadiutore non va attribuita una quota del compenso del curatore- come accade per i delegati di cui al primo comma dell'art. 32 il compenso dei quali è, appunto, detratto dal compenso del curatore- ma che il tribunale, poiché deve pagare anche il coadiutore, che ha svolto una parte del lavoro che competeva al curatore, liquida il compenso al coadiutore e di tale esborso tiene conto nella liquidazione del compenso del curatore. Quale possa essere su tale compenso l'incidenza della presenza del coadiutore non è evidentemente possibile prefissarlo, in quanto il tribunale la valuta caso per caso in relazione alle caratteristiche del lavoro svolto e della procedura in cui si inserisce.
      Zucchetti Sg srl