Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Dichiarazione ante fallimento (inizio esercizio/data fallimento)

  • Andrea Pavanelli

    Ferrara
    10/12/2021 18:05

    Dichiarazione ante fallimento (inizio esercizio/data fallimento)

    Si chiede se per la dichiarazione dei redditi periodo ante fallimento con fallimento intervenuto nell'anno 2021 (maggio 2021) e messa in liquidazione della società (febbraio 2021) il curatore debba presentare una dichiarazione dei redditi 01/01/2021 data fallimento oppure dovendo rispettare anche l'obbligo di invio della dichiarazione del periodo di messa in liquidazione con scadenza dei 9 mesi dalla messa in liquidazione, due dichiarazione dei redditi:
    - prima dichiarazione: 01/01/2021 data di messa in liquidazione (febbraio 2021);
    - seconda dichiarazione data messa in liquidazione (febbraio 2021) data fallimento (maggio 2021).
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      11/12/2021 10:03

      RE: Dichiarazione ante fallimento (inizio esercizio/data fallimento)

      Finché il legislatore non porrà mano alla normativa, dettando regole apposite per le casistiche specifiche delle procedure concorsuali (non molte, in verità, ma frequenti: dalla distinzione in dichiarazione annuale fra IVA ante e IVA post, alle problematiche delle dichiarazioni relative ai periodi antecedenti il fallimento) siamo costretti a cercare soluzioni sulla base della normativa "ordinaria", senza la certezza, come in questo caso, che la nostra scelta sia condivisa in sede di eventuale verifica.


      In questo caso la norma c'è, dettata dall'art. 5 del D.P.R. 322/98, ma non ci aiuta fino in fondo nello specifico (non rarissimo) caso in esame; esso stabilisce:

      - al I comma, che "In caso di liquidazione ... il liquidatore o, in mancanza, il rappresentante legale, presenta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui si determino gli effetti dello scioglimento ... Lo stesso liquidatore presenta la dichiarazione relativa al risultato finale delle operazioni di liquidazione entro nove mesi successivi alla chiusura della liquidazione stessa"

      - al IV comma, che "Nei casi di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, le dichiarazioni di cui al comma 1 sono presentate ... dal curatore o dal commissario liquidatore ... entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello ... della nomina ... e della chiusura del fallimento".

      Riteniamo che la lettura combinata di tali due disposizioni porti a ritenere che come sono due le dichiarazioni previste dal primo comma, siano due (e non tre, nel caso in esame) quelle previste dal comma quarto: una dall'inizio del periodo d'imposta al fallimento, e una relativa al "maxi-periodo fallimentare, senza tener conto, quindi, della messa in liquidazione volontaria.

      Una diversa interpretazione porterebbe:

      - il Curatore a presentare una dichiarazione che non compete a lui ma al liquidatore (quella fra l'inizio del periodo d'imposta e la messa in liquidazione)

      - oppure, se per inizio del periodo d'imposta di considerasse la messa in liquidazione, a lasciare "scoperto" il periodo precedente.

      Anche perché presentare due dichiarazioni per il periodo ante e il periodo post messa in liquidazione, rispetto a una dichiarazione unica, non sarebbe di alcuna utilità per l'Ufficio.

      Però, ripetiamo, si tratta di una nostra interpretazione, non supportata da prese di posizione ufficiali da parte dell'Amministrazione Pubblica.