Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Revocatoria

  • Giovanni Leano Cancelliere

    Matera
    07/06/2022 17:44

    Revocatoria

    Buonasera,
    Vorrei la Vs opinione su questo tipo di operazione.
    Nella contabilità della società fallita rinvengo, 1 anno e mezzo prima della dichiarazione di fallimento, tra le ultime fatture emesse prima della cessazione effettiva dell'attività due situazioni:
    a) Vendita della quasi totalità dei macchinari e delle attrezzature dell' azienda (che non trovo caricati nel registro cespiti) con pagamento effettuato in parte con bonifico e in parte con compensazione di una fattura che il compratore ha fatto al fallito per i costi sostenuti per il montaggio, smontaggio e collaudo dei beni stessi.
    b) Vendita di una autovettura (caricata nel registro cespiti ad € 10.000,00 due anni prima) ad un dipendente ad € 1.000,00, il cui pagamento è avvenuto attraverso compensazione di una mensilità arretrata dovuta al dipendente stesso.

    Tali due situazioni sono avvenuti in un periodo superiori all' anno (mi sembra di capire in un periodo esclusi dalla revocatoria fallimentare).
    Il mio dubbio è se tali situazioni rientrano in una casistica di revocatoria ordinaria.
    Grazie mille della disponibilità.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      08/06/2022 19:20

      RE: Revocatoria

      Sicuramente è da escludere la revocatoria fallimentare in quanto gli atti in questione sono anteriori al periodo sospetto di un anno. E', invece configurabile l'azione revocatoria ordinaria, sia che la vicenda si inquadri come vendita con pagamento attuato in parte quale con compensazione di un credito del compratore, in quatto trattasi di un atto dispositivo che reca un pregiudizio alle ragioni dei creditori, sia che la si inquadri come una datio in solutum attuata mediante cessione di beni al fine di estinguere un debito verso il cessionario in quanto si tratterebbe di una modalità anomala di estinzione dell'obbligazione , "assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria promossa dal curatore ex art. 66 l.fall., sottraendosi all'inefficacia ai sensi dell'art. 2901, comma 3, c.c. solo l'adempimento di un debito scaduto in senso tecnico e non un atto discrezionale, dunque non dovuto, come la predetta cessione, in cui l'estinzione dell'obbligazione è l'effetto finale di un negozio soggettivamente ed oggettivamente diverso da quello in virtù del quale il pagamento è dovuto" (Cass. 14/11/2017, n.26927; Trib. Rimini, 15/04/2020, n.269).
      Zucchetti SG srl
      • Giovanni Leano Cancelliere

        Matera
        12/06/2022 16:34

        RE: RE: Revocatoria

        Vi ringrazio per la celerissima risposta.
        Vi chiedo se sarebbe revocabile tutta la cessione dei beni , o se sarebbe revocabile solo l'importo compensato.
        Grazie mille
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          13/06/2022 13:11

          RE: RE: RE: Revocatoria

          Dipende proprio da come si inquadra la vicenda tra quelle articolabili nella fattispecie e di cui abbiamo fatto cenno nella precedente risposta.
          Se, infatti, si inquadra come vendita con pagamento attuato in parte con compensazione di un credito del compratore, l'oggetto della revocatoria è l'atto di disposizione della vendita; se, invece si inquadra come una datio in solutum attuata mediante cessione di beni al fine di estinguere un debito verso il cessionario, l'oggetto sarebbe il pagamento che, come abbiamo detto, secondo la Cassazione, consente di superare la previsione di cui al terzo comma dell'art. 2901 c.c. che non consente la revoca del pagamento di crediti scaduti.
          La scelta tra l'una e l'altra costruzione dipende da come si è svolta in concreto la vicenda, su cui non abbiamo sufficienti elementi per intervenire; dalla descrizione da lei fatta sembrerebbe ricorrere la prima ipotesi, ma, ripetiamo, questa valutazione va fatta in base alla conoscenza di tutti gli elementi del caso, che noi non abbiamo.
          Zucchetti SG srl
          • Giovanni Leano Cancelliere

            Matera
            17/06/2022 07:28

            RE: RE: RE: RE: Revocatoria

            GRAZIE PER LA RISPOSTA,
            BUON LAVORO
    • Ivan Perin

      Conegliano (TV)
      14/06/2022 11:04

      RE: Revocatoria

      Buongiorno.
      Mi trovo in una situazione in cui 11 mesi mesi prima del fallimento la società fallita ha ceduto un immobile mediante compensazione con crediti vantati dalla parte acquirente nei confronti della parte venditrice quale cessionaria di crediti già vantati da creditore X,Y e Z ( creditori che avevano iscritto ipoteca giudiziale sull'immobile ) nei confronti della parte acquirente. Gli atti di cessione del credito sono stati stipulati il giorno prima del rogito immobiliare.
      Mi chiedo se in tali ipotesi sia ipotizzabile la revocatoria ordinaria.
      Grazie.
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        14/06/2022 17:59

        RE: RE: Revocatoria

        E' abbastanza chiaro che l'acquirente si è precostituita la qualità di creditore diventando cessionario di crediti e la vendita è stata utilizzata, quale strumento di datio in solutum, per adempiere l'obbligazione del debitore ceduto venditore, posto che l'acquirente non ha pagato il prezzo della vendita ma contemporaneamente è stato estinto il credito per compensazione. Questa una modalità anomala di estinzione dell'obbligazione è considerata dalla giurisprudenza "assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria promossa dal curatore ex art. 66 l.fall., sottraendosi all'inefficacia ai sensi dell'art. 2901, comma 3, c.c. solo l'adempimento di un debito scaduto in senso tecnico e non un atto discrezionale, dunque non dovuto, come la predetta cessione, in cui l'estinzione dell'obbligazione è l'effetto finale di un negozio soggettivamente ed oggettivamente diverso da quello in virtù del quale il pagamento è dovuto" (Cass. 14/11/2017, n.26927; Trib. Rimini, 15/04/2020, n.269).
        Zucchetti SG srl