Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

MEDIOCREDITO E CONCORDATO

  • Carlo Lamura

    Milano
    17/11/2020 18:46

    MEDIOCREDITO E CONCORDATO

    Il Tribunale di Udine con sentenza del 17-04-2019 ha annullato la cartella di pagamento notificata dal Mediocredito alla società in concordato preventivo riconoscendo al relativo credito natura concordataria con una sostanziale equivalenza tra surroga e regresso nell'ambito delle procedure concorsuali. Stante l'assenza, nel D.Lgs. 123/1998 e nel D.L. 3/2015, di disposizioni che deroghino ai principi che regolano la materia concorsuale, questi ultimi prevalgono e consentono di non riconoscere il privilegio attribuito dalle predette leggi. Infatti, se il Mediocredito Centrale, avendo pagato dopo la pubblicazione della domanda di concordato, potesse far valere il privilegio generale mobiliare nei confronti della società, ne discenderebbe che la medesima società si porrebbe in una situazione poziore rispetto a quella del creditore garantito e verrebbe violato il principio della cristallizzazione del passivo, di cui è espressione l'art. 168, c. 3 L.F..
    Siete d'accordo viste le recenti sentenze della Cassazione in senso contrario?
    Grazie.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      18/11/2020 19:25

      RE: MEDIOCREDITO E CONCORDATO

      Noi in altre occasioni su questo Forum abbiamo definito una anomalia il fatto che il credito del finanziatore non sia assistito da privilegio, ma il garante sia privilegiato anche nei confronti del destinatario del finanziamento, di modo che, ove si apra il concorso sui beni di quest'ultimo il finanziatore garantito (banca) concorre come creditore chirografario, ma una volta che questi ha escusso il suo garante (MCM, SACE, ecc.), questo può surrogarsi in via privilegiata nella posizione di un creditore già ammesso in chirografo.
      Questa anomalia, tuttavia, checchè ne dica il Tribunale di Udine, è consentita dalla legge. Ci riferiamo all'art. 8bis del d.l. n. 3 del 2015, convertito dalla legge n. 33 del 2015, che stabilisce quanto segue: "Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni". E, come ha spiegato la Cassazione (Cass. 30 gennaio 2019 n. 2664) "non vi è alcuna necessità - sotto il profilo strutturale, come pure sotto quello logico - che la posizione del creditore garantito si avvantaggi di un privilegio, perchè di un privilegio possa disporre il garante: la posizione del creditore, cioè, non si pone come un medio logico inevitabile in proposito". Ma a queste conclusioni la Corte è pervenuta anche con riferimento, più generale all'art. 9 D.Lgs. n. 123 del 1998, tant'è che, nell'ultima decisione in materia (Cass. 04/02/2020, n.2536) si legge: "Secondo l'orientamento della giurisprudenza di questa Corte, che si è ormai venuto a consolidare, infatti, "in sede fallimentare gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia godono anch'essi del privilegio di cui al D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, comma 5, perchè le diverse forme di intervento pubblico in favore delle attività produttive risultano espressione di un unitario disegno normativo" e pure perchè occorre "comunque recuperare la provvista per ulteriori e futuri interventi di sostegno della produzione". In questa direzione, si vedano in particolare le pronunce di Cass., 30 gennaio 2019, n. 2664; Cass., 31 maggio 2019, n. 14915; Cass., 26 giugno 2019, n. 17101; Cass., 25 novembre 2019, n. 30621; Cass., 26 novembre 2019, n. 30739. E' opportuno altresì precisare che la giurisprudenza di questa Corte ha anche chiarito che, "in tema di ripartizione dell'attivo fallimentare, il D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, comma 5, nel prevedere la revoca del beneficio e disporre il privilegio in favore del credito alle restituzioni, si riferisce non solo a patologie attinenti alla fase genetica dell'erogazione pubblica, ma si estende anche a quella successiva di gestione del rapporto di credito insorto per effetto della concessione". Sul punto è da compulsare, in particolare, la decisione di Cass., 20 aprile 2018, n. 9926".
      Ovviamente questo meccanismo crea dei problemi rilevanti, non solo nel fallimento, ma anche nel concordato perché, ove esista un finanziamento che ha la garanzia di Mediocredito, bisogna prevedere (predisponendo un accantonamento?) che il finanziamento, benchè chirografario, diventi privilegiato.
      Zucchetti SG srl