Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

prededuzione credito professionale

  • Chiara Fabbroni

    AREZZO
    28/10/2020 20:55

    prededuzione credito professionale


    Buonasera,
    vengo a porre questo quesito.
    Nell'ambito di un Concordato in continuità diretta con anche una componente liquidatoria, un professionista (Avvocato) aveva ricevuto incarichi professionali sia dal Liquidatore Giudiziale, che dall'Amministratore Unico in quest'ultimo caso solo per crediti e comunque per posizioni afferenti la sola continuità.

    Ciò posto, una volta sfociata la Procedura Concordataria in Procedura Concorsuale sarebbe corretto ritenere che per gli incarichi professionali conferiti solo dall'Amministratore Unico il credito professionale debba essere ammesso come privilegiato (ex art. 2751 bis n. 2 c.c.) con esclusione della prelazione della prededuzione in quanto l'attività professionale svolta a favore della fallita avrebbe interessato il recupero di una posizione creditoria generatasi nell'ambito della continuità aziendale e pertanto non rientrante nella previsione dell'art. 111 co. 2 L.F.

    Ringrazio anticipatamente.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      29/10/2020 19:12

      RE: prededuzione credito professionale

      Premesso che le prestazioni professionali richieste nel corso della procedura di concordato con continuità possono rientrare tra quelle generatrici di crediti prededucibili sia perché questi sorgono in occasione della procedura, ma anche in funzione della stessa in quanto l'attività richiesta è funzionale al recupero di risorse necessarie per pagare direttamente i creditori o per immetterle nell'attività di impresa da cui ricavare i flussi per soddisfare i creditori. Considerato, però, che la prestazione professionale è stata chiesta dal debitore concordatario direttamente, senza autorizzazione del giudice delegato, bisogna stabilire, al fine di capire se necessita dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 167 l. fall., se l'affidamento dell'incarico professionale rientri nella categoria degli atti di ordinaria o di straordinaria amministrazione . In proposito la S. Corte ha avuto più volte occasione di affermare che "nell'attività di impresa, che presuppone necessariamente il compimento di atti dispositivi e non meramente conservativi, la distinzione tra ordinaria e straordinaria amministrazione non si fonda sulla natura conservativa o meno dell'atto, ma sulla sua relazione con la gestione normale del tipo di impresa e con le relative dimensioni" e che "costituiscono normalmente atti di ordinaria amministrazione le operazioni richieste dalla legge e ragionevolmente proprie di una prassi attinente al corredo obbligatorio della domanda di apertura della procedura concorsuale, competendo all'organo concorsuale che ne invochi l'eccedentarietà rispetto a tale scopo dimostrarne la superfluità, oltre che l'intento frodatorio" (Cass. n. 13261/2019; Cass. n. 280/2017; Cass. n. 4887/2017; Cass. n. 3317/2017; ecc.).
      Alla luce di questa giurisprudenza l'affidamento di un incarico al legale per il recupero crediti commerciali nel corso del concordato sembra rientrare tra quelle attività di ordinaria amministrazione, per cui il compenso del legale è, a nostro avviso, prededucibile, anche se l'affidamento non è stato oggetto di autorizzazione.
      Zucchetti Sg srl