Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

azione responsabilità vs. sindaci

  • Jacopo Lanzafame

    Parma
    10/02/2020 09:32

    azione responsabilità vs. sindaci

    Buongiorno,
    sottopongo il seguente quesito.
    Una società è stata dichiarata fallita nel luglio 2015 e nel novembre 2013 è cambiata la composizione del collegio sindacale. In particolare, nel novembre 2013 si è dimesso l'intero collegio sindacale ed è stato rinominato un nuovo collegio.
    Posto che il dissesto della società si ritiene configurabile già dal 2010/2011, ad oggi è ancora possibile intraprendere un'azione di responsabilità verso il collegio sindacale che si era dimesso nel novembre 2013?

    In attesa di riscontro
    grazie e saluti
    • Jacopo Lanzafame

      Parma
      10/02/2020 12:24

      RE: azione responsabilità vs. sindaci

      In merito alla mia domanda, chiedo anche se l'eventuale azione di responsabilità (civile) possa essere eventualmente intrapresa, nell'ambito di un procedimento penale "attivato" dalla Procura, da parte dei legali della curatela tenendo presente quanto detto prima, ovvero che il collegio sindacale si è dimesso nel novembre 2013 a fronte della dichiarazione di fallimento di luglio 2015.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      10/02/2020 20:41

      RE: azione responsabilità vs. sindaci

      Va premesso che il curatore fallimentare cumula in sé l'azione sociale di cui all'art. 2393 c.c.. e quella dei creditori di cui all'art. 2394 c.c., potendo egli formulare contestualmente domande risarcitorie verso gli amministratori con riferimento alle disposizioni sulla responsabilità contrattuale (prevista dall'art. 2393 e 2393 bis c.c.) ed a quelle sulla responsabilità extracontrattuale (prevista dall'art. 2394 c.c.; si fa riferimento alla normativa sulla responsabilità degli amministratori delle società per azioni perché il comma quinto dell'art. 2477 c.c., prevede che in caso di nomina dell'organo di controllo nelle srl "si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni", e tra queste disposizioni vi è quella di cui all'art. 2407 c.c., il cui ult. comma prevede che "all'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393bis, 2394bis e 2395".
      Orbene quanto alla decorrenza della prescrizione di cinque anni per l'azione dei creditori, la giurisprudenza ha adottato una soluzione univoca, coerente con il principio generale secondo cui il termine prescrizionale può cominciare a decorrere solo dal momento in cui possa essere effettivamente fatto valere il diritto (art 2935 c.c.), per cui il termine prescrizionale decorre non dalla cessazione della carica degli amministratori e sindaci fondandosi questa azione su presupposti diversi da quelli che sono alla base dell'azione sociale, né dal momento della commissione dei fatti che integrino violazioni dell'obbligo degli organi sociali di garantire l'integrità del patrimonio sociale, bensì dal momento in cui, in conseguenza di tali fatti, l'evento dannoso dell'insufficienza del patrimonio della società si presenta in forma oggettivamente conoscibile da parte dei creditori sociali; ossia è jus receptum che il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione dei creditori decorre dalla conoscibilità esteriore dell'incapienza patrimoniale, e quindi dell'insufficienza dell'attivo sociale a soddisfare i debiti (tra le più recenti, Cass. 04/09/2019, n. 22077; Cass. 19/06/2019, n.16505; Cass. 14/12/ 2015, n. 25178; Cass. 12/06/2014, n. 13378; ecc. ); momento, quindi che può anche non coincidere con quello della dichiarazione di fallimento e, comunque "in ragione della onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, spettando pertanto all'amministratore (o al sindaco convenuto) la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale" (In termini, Cass. n. 13378/2014, cit., ma espressione di un indirizzo costante, da ult. Cass. n. 16505/2019, cit).
      L'azione sociale è, come è noto, diretta ad ottenere il risarcimento del danno derivato alla società da violazioni poste in essere da amministratori e sindaci, indipendentemente dal fatto che tali violazioni abbiano pregiudicato il patrimonio della società in misura tale da ledere le ragioni dei creditori sociali; è pacifico, pertanto, che per questo tipo di azione il termine prescrizionale quinquennale decorre dal momento in cui è posto in essere il fatto dannoso, o meglio dal momento in cui l'evento dannoso cagionato dall'organo sociale sia scoperto e conoscibile da parte degli altri organi sociali usando la diligenza media cui sono tenuti nell'adempimento delle rispettive attribuzioni. Ossia dal momento in cui il danno è stato scoperto ovvero avrebbe dovuto esserlo con l'ordinaria diligenza e, comunque dalla cessazione della carica (quarto comma dell'art. 2393 cc.c.)
      Ne consegue, posto che la prescrizione non è interrotta dalla dichiarazione di fallimento, che nella fattispecie da lei rappresentata, l'azione sociale è prescritta per il decorso di oltre cinque anni dalla cessazione della carica dei sindaci (risalente al 2013), nel mentre l'azione dei creditori sembrerebbe ancora esercitabile fino a luglio 2020, muovendo da quella presunzione cui si è accennato della conoscibilità della pregiudizio dal momento della dichiarazione di fallimento (risalente, appunto, a luglio 2015), a meno che i sindaci non riescano a dimostrare che la conoscibilità della insorgenza della incapienza del patrimonio della società risalga ad un periodo anteriore alla dichiarazione di fallimento, cosa che possibile dato se, come lei dice, la situazione di dissesto della società era manifesta già nel 2011/2012.
      Quanto alla domanda integrativa, la costituzione di parte civile nel processo penale si sostanzia nell'esercizio dell'azione civile inserita nel processo penale. Nulla cambia per il resto, salvo che il reato di cui rispondono i sindaci sia soggetto ad una prescrizione più lunga, nel qual caso, a norma del terzo comma dell'art. 2947 c.c., la prescrizione più lunga prevista per il reato si applica anche all'azione civile.
      Zucchetti SG srl