Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Riassunzione - rito ordinario

  • Anna Salvatore

    Foggia
    04/10/2019 20:04

    Riassunzione - rito ordinario

    La Curatela ha ricevuto, da controparte, la notifica dell'atto di riassunzione della causa interrotta a seguito della dichiarazione di fallimento.
    Controparte, ha optato per in rito ordinario, ma senza dichiarare nell'atto che "la condanna doveva intendersi esigibile solo nell'ipotesi di ritorno in bonis della società fallita.
    Pertanto, il fallimento si è costituito in giudizio eccependo l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda nei confronti del fallimento.
    Alla prima udienza parte attrice, ha corretto il tiro ed ha dichiarato che la domanda è stata formulata solo per utilizzare l'eventuale sentenza nei confronti della società ritornata in bonis e, pertanto, il giudice ha ritenuto dirimente tale dichiarazione per superare l'eccezione.
    A questo punto, Vi chiedo se è da ritenere possibile che una precisazione successiva alla costituzione del fallimento in giudizio, possa far superare l'eccezione sollevata considerando che se fosse stata fatta ab origine la curatela non si sarebbe costituita.
    E ancora, se l'eccezione è stata superata e la sentenza non potrà essere opposta alla massa dei creditori , che senso avrebbe la presenza in giudizio del fallimento?
    Inoltre, le spese del giudizio a carico di chi restano dell'ipotesi di soccombenza del fallimento?
    Confido in una Vostra risposta.
    Distinti saluti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      04/10/2019 20:44

      RE: Riassunzione - rito ordinario

      Lei deve chiedere la estromissione dal giudizio e la rifusione delle spese di causa in quanto, a seguito della dichiarazione dell'attore, che ben poteva precisare la sua domanda, il convenuto deve essere il fallito e non il fallimento, nella veste del curatore, per cui lei non ha più legittimazione passiva. Poiché è stato l'attore a riassumere il processo nei confronti dedl curatore, nonostante il principio della esclusività dell'accertamento del passivo, e poi ha corretto il tiro dichiarandoi volere una sentenza da far valere nei confronti del fallito quando tornerà in bonis, la sua chiamata in causa era del tutto ingiustificata per cui il giudice dovrebbe condannarlo al pagamento delle spese di causa da lei sostenute.
      Per la verità, l'estromissione non ha portata generale, ma è prevista solo in casi specifici previsti dalla legge e cioè negli articoli 108, 109, e 111 c.p.c., tuttavia la giurisprudenza ne fa applicazione lata a tutte le ipotesi in cui una parte, originaria o chiamata in causa, in conseguenza della sua estraneità, originaria o sopravvenuta, rispetto al rapporto giuridico dedotto in giudizio, non abbia più ragione di essere presente nel giudizio (Cass. 26/03/2013, n.7625).
      Ad ogni modo, una diversa interpretazione sul punto porta soltanto alla conseguenza che il giudice, invece di disporre in corso di causa con ordinanza l'estromissione e la condanna al pagamento delle spese, decida alla fine con sentenza; il che non conviene neanche all'attore perché, essendo pacifica la sua condanna alle spese, vedrà solo incrementare le stesse.
      Zucchetti Sg srl
      • Anna Salvatore

        Foggia
        04/10/2019 21:15

        RE: RE: Riassunzione - rito ordinario

        Ringrazio per la celerità della risposta ed approfitto per approfondire altri aspetti del giudizio.
        Ferma la circostanza che, preliminarmente, ho eccepito l'improcedibilità della domanda e richiesto l'immediata estromissione dal giudizio, con condanna alle spese, in subordine e senza rinuncia alla eccezione preliminare, per semplice completezza di difesa, mi sono riportata alle precedenti difese della società fallita.
        Il magistrato, ritenedo dirimente la precisazione della controparte fatta a verbale, ha rinviato l'udienza con concessione dei termini ex art. 183 cpc.
        Ora, è chiaro che con la prima memoria continuerò ad insistere sulla estromissione ma con la seconda memoria dovrei attivarmi nell'istruttoria o rimanere spettatrice, dal momento che la sentenza non sarà opponibile al fallimento?
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          07/10/2019 12:22

          RE: RE: RE: Riassunzione - rito ordinario

          La questione è abbastanza semplice e il giudice deve solo rilevare che è intervenuto il fallimento del convenuto- peraltro già risultante dalla dichiarazione di interruzione- e che l'attore non svolge alcuna domanda nei confronti del fallimento, pur avendo riassunto la causa nei suoi confronti; tutte circostanza già emergenti dagli atti per cui non vediamo quale ulteriore attività probatoria possa richiedere.
          Zucchetti SG srl
          • Alessandro Bartoli

            Citta' di Castello (PG)
            29/12/2025 18:25

            RE: RE: RE: RE: Riassunzione - rito ordinario

            Buonasera,
            mi inserisco nella discussione per esporre il mio caso concreto.
            La società prima di essere dichiarata fallita aveva fatto richiesta di Decreto Ingiuntivo nei confronti di un proprio cliente.
            Il cliente con atto di citazione in opposizione a Decreto Ingiuntivo evocava il giudizio dinnanzi al Tribunale competenete allora.
            Si sviluppava il procedimento; nelle more viene dichiarato il fallimento della società che aveva promosso il D.I. poi opposto dal cliente .
            Al sottoscritto viene notificato atto di citazione in opposzione a decreto ingiuntivo in riassunzione. Ma vengo chiamato in causa senza che sia specificatio che "la condanna doveva intendersi esigibile solo nell' ipotesi di ritorno in bonis della società fallita". Quindi seguendo il ragionamento di cui alla discussione precedente, mi dovrei costituire per far valere tale eccezione, facendo dichiarare che la mia chiamata in causa è del tutto ingiustificata.
            Chiedo cortesemente un confronto.
            Grazie

            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              30/12/2025 12:41

              RE: RE: RE: RE: RE: Riassunzione - rito ordinario

              Nel caso di specie la citazione in riassunzione notificata lei quale curatore ha ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dal soggetto poi dichiarato fallito, per cui la parte principale dell'opposizione sarà basata sulla contestazione del credito azionato in via monitoria. Questo accertamento è di competenza del giudice ordinario e coinvolge necessariamente il curatore del fallimento dell'ingiungente visto che si tratta dell'accertamento di un credito del fallito e non di un suo debito, per cui correttamente il giudizio di opposizione è stato riassunto nei suoi confronti.
              il problema che lei prospetta si pone se l'opponente, oltre a chiedere l'annullamento o la revoca del decreto ingiuntivo, chiede a sua volta l'accertamento di un credito, per il quale bisogna distinguere: se il credito è richiesto nei confronti della curatela, come è ipotizzabile essendo stata questa convenuta in giudizio, ossia se si tratta di un credito da far valere sull'attivo fallimentare, lei può eccepire la improseguibilita' di tale domanda perché la stessa deve essere azionata mediante insinuazione al passivo; se invece l'opponente dichiara che questa parte della domanda è rivolta nei confronti personale del fallito da far valere al momento del suo ritorno in bonis, allora la sua chiamata in causa, sempre per questa parte della domanda, è ingiustificata e può sollevare tale eccezione.
              Zucchetti SG Srl