Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Revocatoria atto di permuta immobili

  • Ilaria Sacchi

    Pavia
    27/05/2022 09:58

    Revocatoria atto di permuta immobili

    Spett. Zucchetti
    quale curatore di un fallimento ho a suo tempo esperito azione revocatoria ex. 67 L.F. al fine di richiedere la dichiarazione di inefficacia di un atto di permuta di immobili. L'azione ha avuto esito positivo, la Sentenza passata in giudicato ed è stata correttamente trascritta presso la Conservatoria. Come da giurisprudenza consolidata, la revocatoria non invalida gli atti di trasferimento degli immobili e non ha effetto restitutorio in favore del disponente fallito, comportando la sola inefficacia dell'atto rispetto alla massa dei creditori così da consentirne l'assoggettabilità all'esecuzione concorsuale. Pertanto, gli immobili permutati (quelli originariamente di proprietà della fallita - chiamiamola A - e trasferiti a B) verranno posti in vendita nell'ambito del fallimento ex art. 107 comma 2. A vostro parere, è possibile, una volta aggiudicati, trasferirli con atto notarile?
    In secondo luogo, gli immobili che erano stati acquisiti dalla fallita in permuta (ed intestati ad essa) vengono anch'essi assoggettati all'esecuzione concorsuale mentre la controparte B ha eventualmente il solo diritto all'insinuazione al passivo del fallimento per il controvalore (art. 70 L.F.)?
    Vi ringrazio. Cordiali saluti
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      28/05/2022 11:16

      RE: Revocatoria atto di permuta immobili

      Il vittorioso esperimento di un'azione revocatoria fallimentare o ordinaria non è idoneo- come lei giustamente ricorda- a determinare alcun effetto ripristinatorio rispetto al patrimonio del disponente, comportando soltanto la declaratoria di inefficacia (relativa) dell'atto rispetto al creditore che agisce in giudizio, e rendendo, conseguentemente, il bene trasferito assoggettabile ad azioni esecutive, senza in alcun modo caducare, ad ogni altro effetto, l'avvenuta alienazione in capo all'acquirente. Quando però vittorioso in revocatoria è una procedura fallimentare, il vittorioso esperimento della revocatoria produce anche un effetto restitutorio, nel senso che la restituzione del bene alla massa non realizza una vicenda traslativa, in particolare rappresentata dal suo riacquisto al patrimonio del fallito, ma piuttosto una funzione ripristinatoria della garanzia generica prevista dall'art. 2740 c.c., con il recupero del bene al patrimonio responsabile, che si rende necessaria nella revocatoria (fallimentare o ordinaria) esercitata dal curatore in quanto questa costituisce un mezzo straordinario di reintegrazione della responsabilità patrimoniale di un imprenditore commerciale fallito, illimitata ed a favore della massa dei creditori concorrenti.
      In sostanza a seguito del vittorioso esperimento della revocatoria fallimentare o ordinaria della compravendita, la proprietà del bene oggetto del contratto revocato rimane in capo all'acquirente e il curatore ha il diritto di ottenere la restituzione del bene per consentire alla massa di soddisfarsi sullo stesso previa la liquidazione con le regole del fallimento. In questo caso, la sentenza revocatoria legittima il curatore a disporre del bene oggetto della revocatoria stessa, così come la sentenza di fallimento lo autorizza a disporre dei beni di proprietà del fallito, sicchè egli può procedere alla vendita del bene oggetto del contratto vittoriosamente revocato con le stesse modalità con cui procede alla vendita dei beni del fallito, compresa quella della vendita avanti al notaio, previo comunque esperimento competitivo, in quanto comunque si è in presenza di una vendita coattiva.
      Quanto alla seconda domanda stranamente non abbiamo trovato un precedente specifico. Tuttavia, in considerazione dell'effetto di inefficacia che produce la revocatoria, che non tocca la validità dell'atto revocato né i trasferimenti con esso attuato, anche il trasferimento del bene in permuta dal terzo al fallito rimane valido e intatto, per cui al terzo che ha restituito il bene ricevuto in permuta non resta insinuarsi al passivo facendo valere il credito per il controvalore del bene restituito, giusto il disposto del secondo comma dell'art. 70, per il quale, appunto, "Colui che, per effetto della revoca prevista dalle disposizioni precedenti, ha restituito quanto aveva ricevuto è ammesso al passivo fallimentare per il suo eventuale credito".
      Zucchetti SG srl