Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Compenso al curatore

  • Lorena Galuzzi

    Urbino (PU)
    21/02/2013 17:06

    Compenso al curatore

    Con riferimento al compenso spettante al curatore si chiede un chiarimento in merito a quanto segue:
    1) Nel prospetto di calcolo del compenso presente su Fallco web, è prevista la voce "entrate mancate", compilando la quale il compenso aumenta come se si trattasse di attivo effettivamente realizzato. In quali casi è ammissibile utilizzare tale voce?
    2) Il D.M. 25.01.2012 n.30, conferma all'art. 4, la previsione già vigente con il precedente D.M. 570/92 che "Nel caso di trasferimento fuori dalla residenza spetta il trattamento economico di missione previsto per gli impiegati civili dello Stato con qualifica di primo dirigente" .
    Si chiede di sapere quando è applicabile la citata norma (ad es. quando il curatore risiede in un comune diverso da quello ove ha sede il Tribunale che ha aperto la procedura?) e come eventualmente calcolare l'importo (quali sono i parametri e le norme di riferimento del trattamento economico di missione previsto per gli impiegati civili dello Stato con qualifica di primo dirigente?)
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      21/02/2013 19:04

      RE: Compenso al curatore

      La voce entrate mancate è stata posta per tenere conto di quelle entrate che materialmente non sono entrate nell'attivo fallimentare ma che vanno essere prese in considerazione ai fini del calcolo del compenso. Il caso più comune è quelle delle vendite effettuate fuori della procedura fallimentare o nei casi in cui il curatore subentri, a norma dell'art. 107 comma sesto, in una esecuzione pendente o nei casi in cui il creditore fondiario preferisca agire in via esecutiva, come la legge gli consente.
      Per quanto riguarda le indennità di missione, la materia è regolata dalla legge 18.12.1973, n. 386, da cui non è possibile trarre un estratto essendo parametrata l'entità della missione alla durata della stessa, alla distanza e al mezzo utilizzato, per cui le consigliamo, se non vuole leggersi la legge e i relativi allegati, di rivolgersi al proprio Ordine di appartenenza o alla cancelleria fallimentare, ove sono normalmente predisposte situazioni standard, cui può rifarsi.
      Per quanto riguarda il luogo le riportiamo una risalente sentenza della Cassazione, ancora valida dato che, come lei ricorda, sul punto non è mutata la normativa. Ha statuito la Corte 13/02/1991, n. 1504 che "Il curatore del fallimento, il quale, residente in un luogo compreso nel circondario, ma diverso dal capoluogo in cui vi è la sede del Tribunale fallimentare, si rechi, a motivo del suo ufficio, presso detto Tribunale o in altri luoghi di quel circondario, non ha diritto al trattamento di "missione", di cui al comma 2, ultima parte, dell'art. 4 d.m. 27 novembre 1976 (trattamento fatto agli impiegati dello Stato con qualifica corrispondente all'ex grado quinto), atteso che tale norma va correlata all'obbligo del curatore di fissare la residenza nell'ambito del circondario del Tribunale, di modo che la missione resta configurabile solo all'infuori di questo ambito. del circondario del Tribunale, di modo che la missione resta configurabile solo all'infuori di questo ambito".
      Zucchetti SG Srl

      • Orazio Lievore

        Schio (VI)
        06/03/2013 11:10

        RE: RE: Compenso al curatore

        Compenso al Curatore
        Integro la domanda di Lorena Galuzzi per chiedere:
        tra le entrate mancate sono da considerare anche le compensazioni del controcredito poste in atto ai sensi dell'art. 56 L.F. da quei soggetti che sono contemporaneamente creditori e debitori verso il fallito ?
        Quali riferimenti normativi o di prassi indicano cosa considerare come entrate mancate, ai fini del calcolo del compenso del Curatore?
        Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          06/03/2013 20:18

          RE: RE: RE: Compenso al curatore

          Riteniamo che il credito non incassato per intervenuta compensazione con un debito del fallito non possa rientrare tra le entrate mancate perché la compensazione estingue i crediti contrapposti fin dal momento della loro coesistenza, per cui, trattandosi di credito e debito anteriore alla dichiarazione di fallimento, alla data dello stesso i rispettivi crediti e debiti dovevano ritenersi già estinti.
          Entrate mancate non è una categoria giuridica, ma è la sintesi di una catalogazione da noi fatta per indicare quelle entrate che, sebbene non arrivate materialmente nella disponibilità del curatore, devono essere considerate per il calcolo del compenso. Le ipotesi tipiche sono quelle di cui all'art. 41, commi 4° e 5° T.U. n. 385/93 (versamento al creditore fondiario della parte di prezzo corrispondente al complessivo credito della stessa; subentro nell'esecuzione del contratto di finanziamento stipulato dal fallito); quella del subentro dell'aggiudicatario ex art. 585 c.p.c., ovvero quelle in cui, in esecuzione di pregressi accordi (ad es. preliminare di vendita non sciolto), i beni vengono ceduti al promissario acquirente previo accollo della corrispondente quota di mutuo ed il versamento alla curatela solo del saldo, e cosi' via.
          Secondo Cass. 08/01/1998, n. 100, infatti, nel concetto di attivo realizzato "deve comprendersi tutta la liquidità comunque acquisita, considerando le attività del curatore che si siano comunque tradotte in un risultato utile per i creditori. Consegue che deve considerarsi attivo realizzato anche quella parte di prezzo che l'acquirente di immobili gravati da ipoteca per mutuo fondiario è tenuto a versare direttamente all'istituto di credito senza attendere la graduazione, oppure quella parte di prezzo per il cui pagamento l'acquirente contrae con l'istituto creditore mutuo di importo equivalente al credito dallo stesso vantato nei confronti del fallito".
          Gli importi relativi a questa e alle altre voci indicate non possono essere registrati nella contabilita' perche' non si sostanziano in un vero e proprio incasso che confluisca nelle casse fallimentari; per cui e' necessaria una voce che permetta di registrare l'importo utile ai fini della liquidazione del compenso, senza fare la registrazione nella contabilita' (ove ovviamente sara' registrata la sola parte di prezzo pagata), in modo che si evidenzi, nel prospetto della liquidazione del compenso al curatore, la differenza tra l'attivo effettivamente realizzato e risultante dalla contabilita' e quello diverso da tener presente ai fini del calcolo del compenso.
          Zucchetti SG Srl

          • Salvatore Giardino

            Crotone
            02/06/2014 18:56

            RE: RE: RE: RE: Compenso al curatore

            Buonasera,
            con riferimento alla rinuncia già autorizzata dal CdC, di acquisizione beni per antieconomicità della liquidazione stessa degli immobili (diversi esperimenti di aste deserte e una ipoteca di valore superiore al valore stimato che grava sugli immobili), è corretto determinare il compenso del curatore compilando la voce entrate mancate come se fosse attivo realizzato?
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              03/06/2014 17:36

              RE: RE: RE: RE: RE: Compenso al curatore

              Pensiamo di no dal momento che l'immobile non è stato liquidato, né in via diretta dal curatore, né in via indiretta in una procedura esecutiva.
              Zucchetti SG Srl,
              • Leonardo Castellan

                Prato
                18/02/2015 22:57

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Compenso al curatore

                Buonasera, è corretto inserire tra le entrate mancate le transazioni effettuate con i creditori, dal momento che esse non costituiscono "attivo" confluito nelle casse della procedura, ma sono comunque somme derivanti dall'attività del curatore di cui bisogna tenere conto?
                Nella fattispecie,dovrei effettuare una transazione che mi permetterebbe di cedere l'azienda fallita in blocco a un creditore, compensando quasi integralmente il suo credito,e incassare l'importo restante in denaro. A mio parere dovrei inserire tra le entrate mancate la differenza tra corrispettivo pattuito per la transazione e somme che mi saranno pagate in denaro (queste ultime andranno a confluire naturalmente nell'attivo realizzato dalla procedura, onde evitare erronee duplicazioni di somme da assoggettare a compenso)
                Grazie anticipatamente
                LC
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  19/02/2015 12:52

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Compenso al curatore

                  Se il credito del soggetto al quale viene trasferita l'azienda è prededucibile, è come se avesse pagato il credito, sorto nel corso del fallimento, con il trasferimento dell'azienda, il cui valore, pertanto costituisce una entrata mancante. Se, invece, il credito in questione è concorsuale, avremmo molte perplessità sulla possibilità della transazione in quanto pagherebbe un creditore concorsuale con il trasferimento dell'azienda, ma non conoscendo i dettagli dell'operazione preferiamo non inoltrarci oltre nell'argomento.Comunquese la transazione viene effettuata, non potendosi parlare di una compensazione per la mancanza di omogeneità, il trasferimento dell'azienda costituirebbe una entrata mancante.
                  Zucchetti Sg Srl
                • Leonardo Castellan

                  Prato
                  19/02/2015 13:04

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Compenso al curatore

                  Preciso che il credito in parte è prededucibile (unico credito in prededuzione oltre alle spese di procedura) e in parte gode del privilegio speciale sui beni mobili formanti il ramo d'azienda oggetto della vendita.
                  Ad ogni modo, grazie della delucidazione.
                  LC
      • Sonia Chiti

        Prato
        13/10/2015 14:07

        RE: RE: Compenso al curatore

        Buongiorno,
        in caso di azioni revocatorie bancarie ex art. 67 LF intraprese dalla curatela, tutte accolte in primo grado ed oggi pendenti in appello, i cui diritti sono stati ceduti con un concordato fallimentare per motivi di durata della procedura (sentenze di primo grado in media oltre i dieci anni), si possono considerare entrate mancate le somme confermate in primo grado? Il lavoro del curatore, che ha svolto anche l'attività di consulente di parte nelle numerose CTU disposte in primo grado, è stato ingente.

        Grazie,
        Sonia Chiti
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          13/10/2015 20:16

          RE: RE: RE: Compenso al curatore

          Ci sembra irrilevante come considerare la entrata in questione perché a quanto ci dice il fallimento si è chiuso con un concordato fallimentare. Orbene, a norma dell'art. 2, co.2 del reg. min. n. 30 del 2012 "Nel caso che il fallimento si chiuda con concordato, il compenso dovuto al curatore e' liquidato in proporzione all'opera prestata, in modo pero' da non eccedere in nessun caso le percentuali sull'ammontare dell'attivo, previste dall'articolo 1, comma 1, calcolate sull'ammontare complessivo di quanto col concordato viene attribuito ai creditori. Al curatore e' inoltre corrisposto il compenso supplementare di cui all'articolo 1, comma 2". Issai le percentuali sull'attivo non vanno in questo caso calcolate sull'ammontare dell'attivo realizzato nel fallimento, ma sull'ammontare complessivo di quanto col concordato viene attribuito ai creditori.
          Va anche detto che si ritrova qualche precedente (Trib. Pordenone 18.7.2013) in cui è stato liquidato un compenso per la fase fallimentare ed uno per quella concordataria, ma come è spiegato nel provvedimento si è addivenuti a questa soluzione, in contrasto con la formula della legge, perché in quel caso la procedura fallimentare era durata anni, nel corso dei quali era stato liquidato l'intero attivo ed erano stati fatti anche dei riparti, per cui non sembrava equo riconoscere un solo compenso. NQuesta soluzione non sembra convincente alla luce della norma sopra richiamata.
          Zucchetti SG Srl
          • Sonia Chiti

            Prato
            14/10/2015 11:51

            RE: RE: RE: RE: Compenso al curatore

            Forse non è stato ben colto il quesito esposto.
            Il curatore ha intrapreso e portato avanti per anni le azioni revocatorie, tutte fondate visto che hanno trovato conferma nelle sentenze, con il concordato fallimentare i diritti di queste azioni sono state cedute, solo per motivi di ragionevole durata della procedura, ad un quinto del loro valore. Mi sembra molto penalizzante per il curatore vedere conteggiato il proprio compenso solo sull'ammontare complessivo realizzato, ignorando la quantità di lavoro servito per costruire l'asset fallimentare risultato più che appetibile per l'assuntore. Da prassi riportate da colleghi sembra siano stati liquidati dal tribunale compensi tenendo conto delle mancate entrate da azioni revocatorie "falcidiate" dal concordato fallimentare.
            Saluti,
            Sonia Chiti
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              14/10/2015 20:31

              RE: RE: RE: RE: RE: Compenso al curatore

              Noi ci limitiamo, nelle risposte, a dire la norma applicabile e non vi è dubbio che nel caso sia applicabile quella citata, (che, sia ben chiaro, non è una norma di legge ma di carattere amministrativo derogabile dal giudice). In più abbiamo espresso la nostra opinione e abbiamo anche riportato il precedente del Tribunale di Pordenone in senso contrario (e non ci risultano altri precedenti pubblicati).
              Di più non potevamo fare. Ci auguriamo per lei che il tribunale interessato segua la linea indicata dal tribunale di Pordenone.
              Zucchetti SG Srl
              • Valeria Annamaria Iaria

                Roma
                19/05/2017 20:41

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Compenso al curatore

                Ci servirebbe sapere, ai fini del calcolo del compenso del curatore, se possono essere equiparati a "realizzo di attivo" i seguenti casi di riduzione del passivo del fallimento:
                1. riduzione del passivo del fallimento per effetto di transazioni operate in sede di opposizione allo stato passivo;
                2. riduzione del passivo del fallimento per effetto di transazioni che prevedono la rinuncia del privilegio da parte del creditore ipotecario;
                3. riduzione del passivo del fallimento per effetto di sentenze passate in giudicato all'esito delle quali la pretesa creditoria viene azzerata (ad esempio il caso in cui una pretesa tributaria viene impugnata dalla curatela e definita in sede di contenzioso tributario con esito totalmente favorevole alla Procedura).
                Grazie per il supporto

                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  23/05/2017 12:26

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Compenso al curatore

                  Dal combinato disposto dell'art. 39 l.f. e dell'art. 1 d.m n. 30 del 2012 si ricava che il compenso del curatore va liquidato dal tribunale seguendo vari criteri e, comunque, secondo percentuali applicabili sull'ammontare "dell'attivo realizzato" e sull'ammontare "del passivo accertato".
                  L'attivo realizzato è costituito dal ricavato dalla liquidazione dei beni fallimentari, siano essi beni materiali o immateriali, o realizzo di diritti e azioni, ecc. Il passivo accertato, invece, è costituito dalla risultanza dello stato passivo dichiarato esecutivo e successive modifiche a seguito di impugnazione dello stesso o ammissione di domande tardive; insomma da quello che risulta dallo stato passivo finale.
                  Se rapportiamo questi semplici concetti alle voci da lei elencate, si nota, in primo luogo che esse nulla hanno a che fare con l'attivo realizzato; al più potrebbero riguardare il passivo, ma tuttavia, l'esito delle stesse non intacca neanche il passivo accertato o lo tocca indirettamente. invero:
                  1. riduzione del passivo del fallimento per effetto di transazioni operate in sede di opposizione allo stato passivo. In questo caso il credito (di 100) non era stato ammesso, il creditore ha proposto opposizione e in corso di opposizione è stato raggiunto un accordo transattivo per una ammissione parziale (per 50), che l'importo che sarà ammesso al passivo, sicchè questo importo (di 50) entra a far parte del passivo accertato;
                  2. riduzione del passivo del fallimento per effetto di transazioni che prevedono la rinuncia del privilegio da parte del creditore ipotecario. Queste transazioni non incidono sul compenso del curatore perché, come detto, esso va calcolato sul passivo accertato, indipendentemente dal fatto che sia privilegiato o chirografario; ossia è il quantum del passivo accertato che costituisce il monte su cui calcolare le percentuali, e non la qualità dello stesso:
                  3. riduzione del passivo del fallimento per effetto di sentenze passate in giudicato all'esito delle quali la pretesa creditoria viene azzerata (ad esempio il caso in cui una pretesa tributaria viene impugnata dalla curatela e definita in sede di contenzioso tributario con esito totalmente favorevole alla Procedura). In questo caso, la pretesa tributaria, a seguito di decisione giurisprudenziale, è azzerata per cui nessun credito viene ammesso al passivo e, quindi, l'importo inizialmente preteso, non entrando a far parte del passivo accertato, non può essere considerato ai fini del calcolo del compenso.
                  Zucchetti SG srl
                • Daniela Longo

                  CROTONE
                  15/02/2018 18:21

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Compenso al curatore

                  mi inserisco nella discussione per avere un chiarimento in merito al calcolo del compenso del curatore
                  con riferimento alla voce "attivo realizzato" ritengo che se a seguito di vendita di bene mobile, vi sia stata autorizzazione alla riduzione del prezzo originariamente versato sul conto della procedura, l'importo da considerare sia quello successivo alla decurtazione.
                  con riferimento alla voce "passivo accertato" si deve fare riferimento al solo passivo ammesso, quindi non considerando quello escluso, o al passivo complessivo risultante dalle insinuazioni?
                  Grazie per l'attenzione.
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  15/02/2018 20:41

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Compenso al curatore

                  Esatto.
                  Zucchetti Sg srl
    • Nicola Fossati

      Genova
      13/10/2018 19:29

      RE: Compenso al curatore

      Buonasera, in un fallimento raggiungo una transazione, regolarmente autorizzata dal comitato e dal GD con la quale la controparte mi corrisponde una certa somma di denaro e si impegna a rinunciare ad un credito ipotecario ammesso al passivo a favore di una banca, che essa ha nel frattempo acquistato.
      Nel compenso rientra l'importo del credito rinunciato?
      Grazie
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        15/10/2018 17:33

        RE: RE: Compenso al curatore

        La soluzione è dubbia in quanto il comma secondo dell'art. 1 del d.m n. 30 del 2012 stabilisce che "Al curatore e' inoltre corrisposto, sull'ammontare del passivo accertato, un compenso supplementare…". La dizione "passivo accertato" può significare il passivo una volta accertato, indipendentemente dalle vicende successive, in considerazione del fatto che il curatore comunque ha svolto una sua attività per verificare quel credito, oppure può significare passivo accertato ed esistente al momento della liquidazione finale del compenso; quest'ultima è, a nostro avviso, è la soluzione più corretta facendo sì, però, che il lavoro comunque svolto sia preso in considerazione utilizzando le variazioni delle percentuali.
        Non ci risultano precedenti specifici sul punto.
        Venendo quindi alla sua domanda, la soluzione dipende dall'indirizzo che segue il tribunale che deve liquidarle il compenso; se segue la prima opzione il credito accertato e poi transatto entra nel calcolo del passivo, nel mentre se segue la seconda, lo stesso credito è escluso dal monte passivo; ma alla fine il risultato potrebbe essere simile ove, in questo secondo caso, venga fatto un adeguato uso delle percentuali previste.
        Zucchetti SG srl
        • Nicola Fossati

          Genova
          15/10/2018 17:38

          RE: RE: RE: Compenso al curatore

          Grazie. La mia speranza era che contasse come attivo nel senso che è comunque il corrispettivo di una transazione che è pagata parte in denaro parte con la rinuncia al credito. Ma immagino che fosse troppo bello.
          Grazie comunque.
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            16/10/2018 20:37

            RE: RE: RE: RE: Compenso al curatore

            Ovviamente la somma incassata a seguito della transazione entra a far parte dell'attivo realizzato su cui calcolare il compenso.
            Zucchetti Sg srl
    • Francesco Tomizzi

      TERMOLI (CB)
      24/11/2020 14:21

      RE: Compenso al curatore

      Buongiorno, volevo sapere se tra le "entrate mancate" per il calcolo del compenso del curatore è possibile inserire anche un credito non recuperato. Nel senso, la Procedura riassume un giudizio pendente alla data del fallimento e ottiene una sentenza favorevole definitiva che le assegna € 100.000. Questo credito però non può essere recuperato siccome il debitore non ha beni e perciò non entra nell'attivo. Si procede così alla rinuncia alla sua liquidazione ex art.104 ter c.8 l.f.
      Grazie.
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        24/11/2020 19:47

        RE: RE: Compenso al curatore

        La ringraziamo per aver riportato nelle varie discussioni ove si accennava al precedente orientamento in materia, la nuova interpretazione data da Cass. sez. un. 02/03/2020 n. 5685, che avevamo segnalato nella risposta data a lei in data 16.11.2020.
        Zucchetti SG srl
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        24/11/2020 19:52

        RE: RE: Compenso al curatore

        Ci scusi. E' stata inserita per errore una risposta destinata ad altri.
        La risposta alla sua domanda è la seguente:
        Come abbiamo detto altre volte, il compenso del curatore va liquidato, per quanto riguarda il calcolo sull'attivo, sull'attivo realizzato. Tra questo rientrano anche i crediti, ma solo per la parte "realizzata", ossia per la parte recuperata, in quanto i crediti rimasti insoluti al momento della chiusura dl fallimento non costituiscono attivo realizzato e su esso non può essere calcolato il compenso.
        Le liquidità non direttamente pervenute al fallimento sono quelle attività, facenti capo al fallito e quindi rientranti nell'attivo fallimentare, ma non realizzate nell'ambito del fallimento. Il caso tipico è quello degli immobili gravati da ipoteca fondiaria quando il creditore fondiario si avvale, come l'art. 41 TUB gli consente, del privilegio processuale di iniziare o proseguire l'esecuzione individuale anche in pendenza del fallimento del debitore, in deroga al divieto di cui all'art. 51 l. fall.; in tal caso un bene del fallimento è liquidato al di fuori dello stesso ma la somma realizzata, anche se provvisoriamente versata al creditore fondiario (e quindi non direttamente pervenuta al fallimento), è come se arrivasse al fallimento, perché qui si fanno i conteggi definitivi, per cui quell'attivo è da considerare come non direttamente pervenuta al fallimento ma rientrante comunque nell'attivo realizzato, su cui parametrare il compenso del curatore.
        Zucchetti Sg srl
        • Claudio Bragaglia

          Trieste
          21/02/2022 17:17

          RE: RE: RE: Compenso al curatore

          Buon pomeriggio, mi chiedevo come classificare, in relazione alla voce "enntrate mamcate", la vendita da parte del concedente dell'immobile a suo utilizzato dal fallito in forza di leasing, poi sciolto dal curatore. Se precisamente, vada considerato il prezzo di realizzo o piuttosto l'importo derivante dalla compensazione ex art. 72 quater l .fall. Grazie
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            22/02/2022 17:47

            RE: RE: RE: RE: Compenso al curatore

            Se il curatore si è sciolto dal contratto di leasing ai sensi dell'art. 72 l. fall., vuol dire che il contratto era ancora in corso e che il curatore ha preferito non proseguirlo e non pervenire al riscatto, di modo il bene oggetto del contratto rientra nella disponibilità della società di leasing che proponga apposita domanda di restituzione. La vendita dello stesso e altra forma di collocazione prevista dall'art. 72 quater l. fall, riguardano solo la determinazione del credito per le rate a scadere del concedente, per cui non ha nulla a che fare con le entrate mancante.
            Zucchetti Sg srl
            • Rosella De Santis

              BERGAMO
              23/02/2022 12:46

              RE: RE: RE: RE: RE: Compenso al curatore

              gentili esperti, avrei bisogno di un parere su come trattare ai fini del calcolo del compenso al curatore il caso di cessione di azienda in cui una parte del prezzo non viene materialmente versata in seguito all'accollo da parte dell'acquirente del debito per TFR (ammesso al passivo) dei dipendenti trasferiti.
              Grazie.
              • Zucchetti SG

                Vicenza
                23/02/2022 20:18

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Compenso al curatore

                Può calcolare l'importo accollato quale entrata mancata , che è una voce da noi posta proprio per tenere conto di quelle entrate che materialmente non sono pervenute nell'attivo fallimentare ma che vanno essere prese in considerazione ai fini del calcolo del compenso in quanto costituenti attivo. Infatti, nel caso, è stato fissato un prezzo per la vendita dell'azienda ma tale prezzo non è stato incassato interamente perché parte di esso verrà utilizzato dall'acquirente per il pagamento di creditori verso il fallimento.
                Situazione ben diversa da quella della compensazione, che richiamiamo perché in una delle risposte che precedono abbiamo escluso che, in tale ipotesi, sia applicabile le voce entrata mancata; invero, il credito non incassato per intervenuta compensazione con un debito del fallito non può rientrare tra le entrate mancate perché la compensazione estingue i crediti contrapposti fin dal momento della loro coesistenza, per cui, trattandosi di credito e debito anteriore alla dichiarazione di fallimento, alla data dello stesso i rispettivi crediti e debiti dovevano ritenersi già estinti, nel mentre nel caso in esame dell'accollo di un debito da scalare sul prezzo di acquisto, si ha che parte del prezzo non viene versato alla procedura.
                Zucchetti Sg srl