Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Procedura esecutiva e Fallimento

  • Cinzia Bonazzoli

    Pesaro (PU)
    13/09/2022 13:35

    Procedura esecutiva e Fallimento

    Per il Fallimento di cui sono curatore, era già in corso una procedura esecutiva immobiliare promossa da un creditore fondiario.
    Il fallimento è intervenuto nella procedura, nominando un proprio avvocato.
    La procedura si è conclusa ed ha incassato le somme.
    Ora deve essere redatto il progetto di distribuzione, indicando le varie spese prededucibili.
    L'avvocato del fallimento autorizzato ad entrare nel fascicolo della procedura esecutiva sarà pagato dal fallimento nella sua fase terminale o il compenso dello stesso deve rientrare nelle prededuzioni della procedura esecutiva?

    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      14/09/2022 16:25

      RE: Procedura esecutiva e Fallimento

      La spesa per il legale della procedura fallimentare configura un credito del fallimento da soddisfare in prededuzione. Se questa spesa è stata liquidata nel fallimento, il curatore può farla valere nel suo intervento come credito preferenziale su quello ipotecario fondiario, di modo che il giudice dell'esecuzione o il delegato possa appunto detrarla dal ricavato della vendita del bene gravato prima dell'attribuzione al creditore fondiario. Se detta spesa non è stata liquidata del fallimento il curatore non può far valere nell'esecuzione individuale questo credito (cfr. Cass. n. 23482 del 2018), ma il creditore fondiario dovrà insinuarsi al passivo, giusto il disposto del comma terzo dell'art. 52 l. fall., per cui poi in sede fallimentare si faranno i conteggi definitivi attraverso l'accertamento del credito fondiario e la graduazione con gli altri crediti verso il fallimento prevalente sull'ipoteca.
      Zucchetti SG srl
      • Cinzia Bonazzoli

        Pesaro (PU)
        15/09/2022 12:04

        RE: RE: Procedura esecutiva e Fallimento

        La parcella del legale deve essere liquidata dal giudice del fallimento o dal giudice dell'esecuzione?

        • Zucchetti SG

          Vicenza
          15/09/2022 19:40

          RE: RE: RE: Procedura esecutiva e Fallimento

          La sua domanda ci consente di ritornare sull'argomento e correggere il lapsus calami in cui siamo incorsi nel primo rigo della precedente risposta l' dove abbiamo scritto "configura un credito del fallimento" invece che "configura un debito del fallimento".
          Tanto precisato, trattandosi di un debito del fallimento è il giudice fallimentare che deve liquidare il compenso e questa voce, in quanto in prededuzione, può essere azionata dal curatore nell'intervento nell'esecuzione fondiaria.
          Zucchetti Sg srl
    • Cinzia Bonazzoli

      Pesaro (PU)
      16/09/2022 09:08

      RE: Procedura esecutiva e Fallimento

      Quindi occorre farsi liquidare la parcella del legale dal giudice delegato del fallimento e presentare il credito in prededuzione con il provvedimento di liquidazione al delegato alla vendita affinché inserisca tale credito nel poggetto di distribuzione dell'esecuzione.
      Corretto?
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        16/09/2022 19:05

        RE: RE: Procedura esecutiva e Fallimento

        Corretto.
        Zuccheti SG srl
    • Sonia Candela

      Castelnuovo Berardenga (SI)
      20/11/2022 17:39

      RE: Procedura esecutiva e Fallimento

      Intervengo nella discussione perchè vorrei sapere se il compenso dell'avvocato che ha assistito la società ancora in bonis, nominato anche nella prosecuzione esecutiva in sede fallimentare, deve essere pagato dalla procedura fallimentare insieme al compenso professionale ex post. L'avvocato non si è insinuato al passivo della procedura fallimentare. L'attivo del fallimento è pari a zero. L'avvocato non ha richiesto il patrocinio gratuito.
      Il curatore vuole abbandonare l'intervento nella esecuzione immobiliare perchè del 2007 e le aste sono andate sempre deserte.

      Grazie e buon lavoro.
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        21/11/2022 19:44

        RE: RE: Procedura esecutiva e Fallimento

        La sua domanda lascia presupporre che al momento del fallimento fosse in corso una esecuzione fondiaria nel corso della quale il debitore, allora in bonis, si era costituito tramite un legale e che il curatore abbia dato incarico al medesimo legale di patrocinare la curatela nella stessa esecuzione che il creditore fondiario ha continuato. Se è così l'incaro professionale, anche se conferito da soggetti diversi, è unico e, poichè si conclude nel corso del fallimento nel cui interesse il legale ha anche operato, vi sarà una unica liquidazione per l'intera attività. Di conseguenza l'intero credito può dirsi nato in occasione ein funzione del fallimento, per cui gode della prededuzione.
        In mancanza dell'ammissione al gratuito patrocinio (che il legale poteva suggerire, ma doveva essere il curatore a chiedere al giudice delegato l'attestazione di cui all'art. 146 DPR n. 115 del 2002) il credito dello stesso dovrà essere soddisfatto con le risorse del fallimento, ove ve ne siano, altrimenti rimane impagato.
        L'abbandono dell'intervento nella esecuzione è una scelta da fare alla luce delle concrete possibilità, ma rimane il dato che il bene oggetto di esecuzione è comunque un bene facente parte dell'attivo fallimentare anche se viene venduto in sede esecutiva. Al punto in cui si è giunti forse conviene lasciare l'iniziativa al creditore fondiario se proseguire o non l'esecuzione e poi decidere cosa fare e se eventualmente addirittura dismettere il bene ai sensi dell'art. 104ter l. fall. per non convenienza.
        Zucchetti Sg srl
        • Michela Carboni

          San Benedetto del Tronto (AP)
          23/11/2022 09:26

          RE: RE: RE: Procedura esecutiva e Fallimento

          Buongiorno per il fallimento di cui sono Curatore e che è intervenuto in una procedura esecutiva immobiliare in corso, il compenso dell'avvocato è stato liquidato e pagato direttamente nella procedura esecutiva.
          Nella contabilità del fallimento dovrò comunque tener conto della fattura emessa dell'avvocato (intestata al fallimento) e in che modo posso farla risultare pagata? Grazie
          • Stefano Andreani - Firenze
            Luca Corvi - Como

            05/12/2022 10:55

            RE: RE: RE: RE: Procedura esecutiva e Fallimento

            Se abbiamo ben compreso, il fallimento è intervenuto, su incarico della Curatela, in una procedura esecutiva in corso e il ricavato della vendita è stato attribuito alla procedura dopo aver detratto, oltre alle spese di giudizio (oneri fiscali, compenso al delegato, ecc.), anche il compenso al legale che si è occupato di tale intervento.

            Se così è (e in caso contrario chiediamo gentilmente di fornirci maggiori informazioni) tale comportamento ci lascia perplessi, perché il compenso al legale non è una spesa di giustizia ma un debito della procedura, come tale da pagare da parte degli organi della stessa, in prededuzione, e non in sede esecutiva.

            Ma dato che ciò è oramai avvenuto, a meno che le risorse della procedura non siano talmente modeste da mettere in dubbio anche il pagamento dei creditori in prededuzione, non vediamo altra soluzione che registrare il pagamento come se fosse stato effettuato dalla procedura, appunto in prededuzione.

            Contabilmente, si registrerà l'incasso al lordo del compenso al legale, e il pagamento del legale utilizzando parte di tale importo.


            Qualora invece vi sia la possibilità che le risorse della procedura, tenuto conto del disposto sia dell'art. 111-bis che dell'art. 111-ter l.fall., non siano sufficienti al pagamento di tutti i creditori in prededuzione, l'unica soluzione corretta ci pare richiedere al legale la restituzione di tale importo, e provvedere al pagamento solo in sede di riparto, seguendo le regole dell'art. 111-bis, ultimo comma, l.fall.
    • Valentina Capussela

      FOGGIA
      24/11/2022 16:13

      RE: Procedura esecutiva e Fallimento

      Buonasera, sono stata nominata avvocato di un fallimento per intervenire in una procedura esecutiva immobiliare già iniziata da un creditore fondiario. Le somme ricavate dalla vendita dell'immobile sono state assegnate al creditore fondiario. Il giudice dell'esecuzione ha estinto la procedura esecutivo. Per la liquidazione del mio compenso come avvocato del fallimento nella procedura esecutiva devo fare istanza al giudice dell'esecuzione o al giudice del fallimento? Grazie.
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        28/11/2022 19:09

        RE: RE: Procedura esecutiva e Fallimento

        Lei è stata incaricata dal curatore del fallimento a svolgere una prestazione professionale e, quindi, è il curatore che deve provvedere al pagamento previa liquidazione da parte del giudice delegato; ed infatti il n. 6 del comma primo dell'art. 25 l. fall. stabilisce che il giudice delegato "Su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone l'eventuale revoca dell'incarico conferito ai difensori nominati dal medesimo curatore". La linea più aderente alla legge è quindi che lei presenti una parcella pro forma al curatore, il quale chiederà al giudice di liquidarla e di essere autorizzato al prelievo della somma liquidata per effettuare il pagamento; se poi indirizza la stessa istanza al giudice delegato non dovrebbe cambiare nulla (a meno che non sia particolarmente rigoroso) in quanto il giudice chiederà il parere del curatore e poi procederà alla liquidazione.
        Zucchetti SG srl