Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

comitato dei creditori ruolo di pubblico ufficiale?

  • Silvano Ragni

    Perugia
    27/05/2020 08:22

    comitato dei creditori ruolo di pubblico ufficiale?

    volevo chiedere se all'incarico di membro del comitato dei creditori viene attribuito il ruolo di pubblico ufficiale e che pertanto ai sensi dell'art. 1471 p. 2 del c.c. è fatto divieto speciale di comprare. Il caso è quello che il liquidatore giudiziale di un concordato preventivo dopo essersi munito del parere del comitato dei creditori, dei Commissari Giudiziali, del consenso del debitore ricorrente ed essere stato autorizzato dal Giudice Delegato ha proceduto alla vendita mediante invito ad offrire regolarmente pubblicato, il bene sia stato aggiudicato da a seguito della partecipazione all'asta da uno dei membri del comitato dei creditori.
    E' applicabile il 1471 p. 2 del c.c.?
    A mio parere riterrei di no in quanto nel caso di Curatore fallimentare e Commissario Giudiziale è la legge fallimentare che attribuisce il ruolo di pubblico ufficiale (rispettivamente art. 30 e 165 L.F.), e non credo pertanto che possano essere attribuite le medesime responsabilità al comitato dei creditori ed in particolare ai suoi membri senza che questi siano edotti da un'articolo di legge specifico o quanto meno dal provvedimento di nomina.
    Nel caso specifico poi è stato richiesto ed espresso, esclusivamente un parere e non un'autorizzazione a vendere che possa in qualche modo aver attribuito un'influenza diretta o gestorio nella vendita tale da estendere la fattispecie prevista dall'art. 1471 c.c..
    Grazie
    Dott. Silvano Ragni
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      27/05/2020 18:55

      RE: comitato dei creditori ruolo di pubblico ufficiale?

      I componenti del comitato dei creditori non sono qualificati dalla legge come pubblici ufficiali, per cui, come lei giustamente dice, in mancanza di una espressa norma attributiva di tale qualifica, non possono essere considerati tali. Essi sono rappresentanti dei creditori, intesi non come una massa portatore di interessi pubblici data la diversificazione di interessi di ciascuno, ma come insieme di soggetti interessati al migliore e più proficuo svolgimento della procedura fallimentare. Del resto la responsabilità dei membri del comitato è rapportata a quella dei sindaci di cui all'art. 2407 c.c. (comma settimo art. 41 l. fall.) e non a quella dei pubblici ufficiali.
      Rimane il fatto che , a norma del sesto comma dell'art. 40 l. fall., Il componente del comitato che si trova in conflitto di interessi deve astenersi dalla votazione, che, però non incide sulla tenuta dell'atto; tuttavia se si percorrono le tortuose strade del conflitto di interessi, si vede come questo viene raffigurato nei casi in cui non appaia possibile perseguire il bene comune dei creditori senza il sacrificio del proprio personale tornaconto (ad esempio esprimersi su un programma di liquidazione che prevede una revocatoria nei suoi confronti), e comunque è richiesta la possibilità di arrecare un danno.
      Ci sembra che nel caso di specie il fatto che il soggetto in questione abbia, quale componente del comitato, espresso il parere per una vendita, che poi si è svolta regolarmente con modalità competitive, elimi anche il dubbio del conflitto ove quello stesso sia rimasto aggiudicatario a seguito di asta.
      Zucchetti Sg srl