Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

qualifica di socio unico e mancata pubblicità al Registro Imprese

  • Luca Gobbato

    Montebelluna (TV)
    08/03/2013 09:34

    qualifica di socio unico e mancata pubblicità al Registro Imprese

    Una srl risulta essere partecipata da maggio 2009 da una persona fisica (33.33%) che è anche amministratore unico della srl e da una SAS immobiliare (66,67%) che ha come soci lo stesso soggetto amministratore (99%) e un terzo accomandante (1%), dipendente della SRL. La SRL fallisce nell'ottobre 2012. Chiedo se, secondo Voi, ci può essere spazio per considerare da maggio 2009, data la quota simbolica e probabilmente "fittizia" dell'accomandante nella SAS, unico socio l'amministratore della SRL, con la conseguenza della illimitata responsabilità per le obbligazioni della SRL nel periodo in cui era unco socio e non è stata data pubblicità al registro Imprese.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      08/03/2013 19:02

      RE: qualifica di socio unico e mancata pubblicità al Registro Imprese

      Se lei è il curatore della srl fallita, ha due ostacoli a raggiungere il fine che vorrebbe:
      a-in primo luogo, la giurisprudenza pronunciatasi in tema di responsabilità illimitata dell'azionista socio unico di società per azioni, estensibile anche al caso del socio che abbia l'intera partecipazione di una Srl non costituita come società unipersonale, è costante nel senso che, in caso di insolvenza della società, l'art. 2362 c.c. (nel testo vigente anteriormente al d.lg. n. 6 del 2003, ora art. 2325 comma 2 c.c. per le spa e art. 2462 comma secondo c.c. per le srl), "esige per le obbligazioni sociali che esse siano sorte quando le azioni appartenevano al predetto socio, secondo una norma eccezionale che deroga al principio della responsabilità esclusiva dell'ente; ne consegue che, pur essendo essa inapplicabile per analogia a fattispecie diverse, la concentrazione del capitale - secondo una nozione diversa da quella di mera titolarità - ben può coincidere con il caso in cui vi sia apparentemente un socio di minoranza, essendo l'intestazione delle azioni a nome di quest'ultimo fittizia o fraudolenta ovvero se ne provi la veste di mandatario di quello di maggioranza, mentre non ricorre nella diversa vicenda, non sovrapponibile, del dominio di un socio sulla società intesa come impresa sociale, per la cui evenienza l'eventuale violazione delle regole di corretta gestione trova rimedi diversi nelle azioni di responsabilità" (Cass. 31/01/2008, n. 2422, ed ivi ampi richiami). In altre parole, nei casi in cui l'appartenenza delle azioni in una spa o delle quote di una srl è divisa tra più di un socio, l'unico correttivo proposto dalla giurisprudenza è quello di ammettere l'applicazione (diretta) delle norme sopra citate sulla responsabilità illimitata, quando si dimostri il carattere fittizio o fraudolento dell'intestazione del residuo pacchetto azionario o delle residue quote ad altri.
      b-anche ammesso che si provi quanto sopra, il curatore del fallimento della società non è legittimato all'esercizio dell'azione di responsabilità verso l'unico socio( lo sono i singoli creditori) perchè, non facendo parte tale azione del patrimonio della società debitrice, non può in alcun modo reputarsi ricompresa nel fallimento di questa; inoltre, tale azione non risulta specificamente attribuita al curatore fallimentare da una espressa norma di legge ed infine, neppure la legittimazione del curatore in tale fattispecie può in via di principio ricavarsi dal sistema della legge fallimentare, in quanto si discute di una azione strutturalmente riconosciuta solo in favore di una parte soltanto dei creditori ("rectius" in relazione ad una parte soltanto delle obbligazioni risultanti inadempiute al momento della dichiarazione di fallimento) e non invece dell'intero ceto creditorio unitariamente considerato, per cui detta azione non può in alcun modo essere configurata come azione di massa.
      L'unico caso in cui l'azione spettante ai creditori comopete al curatore è quello previsto dall'ult. comma dell'art. 2497 c.c. (società soggetta alla direzione e coordinamento di altra), che non è applicabile alla fattispecie.
      Zucchetti SG Srl
      • Maddalena Cottica

        sondrio
        09/03/2023 16:09

        RE: RE: qualifica di socio unico e mancata pubblicità al Registro Imprese

        Buongiorno, in un fallimento di srl mi accorgo che a seguito di atto di cessione quote avvenuto ad aprile 2019 la pratica di comunicazione di socio unico al registro imprese è avvenuta solo ad ottobre 2021. Si chiede se in tale lasso temporale il socio fosse illimitatamente responsabile e se dunque io debba accertare i debiti sorti in questo periodo e considerare che gli stessi debbano essere "coperti" con quando posseduto dal socio.
        Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          10/03/2023 10:21

          RE: RE: RE: qualifica di socio unico e mancata pubblicità al Registro Imprese

          Il secondo comma dell'art. 2462 c.c. stabilisce che "In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l'intera partecipazione è appartenuta ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 2464, o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'articolo 2470".
          La pubblicità attuata con la iscrizione al registro imprese è quindi elemento costitutivo della responsabilità limitata della srl unipersonale, per cui la mancanza di tale pubblicità, rendendo il socio illimitatamente responsabile dei debiti sociali, le consente di chiedere l'estensione del fallimento ai sensi dell'art. 146 l. fall.
          Zucchetti SG srl