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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
Privilegio Agenzia Riscossione per imposta di registro
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Maurizio Ugolini
Pesaro (PU)05/11/2025 16:39Privilegio Agenzia Riscossione per imposta di registro
Buonasera, sottopongo il seguente quesito premettendo che siamo nella Legge Fallimentare e non nel codice della crisi:
L' Agenzia delle Entrate e riscossioni ha chiesto e ottenuto l'ammissione al passivo per l'importo totale dell' imposta di registro, applicando la responsabilità solidale, benché fosse solo la metà di competenza della società poi fallita. In Fallco il privilegio è al grado 7 con codice G7.1 oltre che al grado 4 per le sanzioni pecuniarie dell'imposta di registro con codice privilegio di Fallco Gi4.1.
Oggi in sede di riparto il Curatore si avvede che non sono stati indicati i beni di riferimento forse anche perché difficilmente individuabili.
Poiché il riparto prevede il pagamento di tutti i creditori privilegiati di ogni ordine e grado la somma dovuta all'agenzia non dovrebbe essere ripartita in quanto non è stato indicato il bene e quindi trattasi di credito chirografario.
Ovviamente ciò doveva essere fatto in sede di redazione dello stato passivo nel senso che già allora doveva essere degradato a chirografo ai sensi ex art. 93 n.4 L.F.. Ma ciò non è avvenuto.
Quindi come si può ovviare a ciò?
Tengo anche a sottolineare che la controparte sta pagando per intero l'importo ed è stata ammessa al passivo con riserva in surroga alla metà del dovuto con lo stesso privilegio dell'Agenzia.
Il mio parere è il seguente: si comunica all'Agenzia che il credito è degradato a chirografo in quanto i beni non sono mai stati indicati e si procede con la comunicazione del riparto; in ipotesi di reclamo sarà poi il Giudice a dirimere la controversia.
Resto in attesa della vostra opinione.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza06/11/2025 12:53RE: Privilegio Agenzia Riscossione per imposta di registro
Poiché il credito in questione è assistito da privilegio speciale, lei ha ragione nel dire che dovevano essere indicati nella domanda i beni su cui esercitare il privilegio giusto il disposto di cui all'art. 201, comma 3 lett. d) CCII. Questa questione, tuttavia, è superata dal momento che il credito è stato ammesso al passivo in via privilegiata e lo stato passivo non è stato impugnato.
Sotto questo aspetto (mancata indicazione nella domanda dei beni oggetto del privilegio speciale) la questione è chiusa, nel mentre rimane aperta la questione se nel riparto il credito va trattato come privilegiato o come chirografo per il fatto che lo stesso gode di un privilegio speciale che si esercita sui beni oggetto della fornitura. Se i beni non ci sono nell'attivo inventariato o non sono identificabili il privilegio non può essere esercitato, e da qui è sorta la domanda: l'accertamento della mancanza dei beni su cui far valere il privilegio speciale va accertata al momento della formazione dello stato passivo e, quindi, già definire in quella sede la collocazione chirografaria qualora manchi l'oggetto del privilegio, oppure, poiché il privilegio è dato dalla causa del credito, riconoscere comunque il privilegio e poi verificare, al momento del riparto, l'esistenza dei beni?. La Cassazione ha optato per questa seconda soluzione, ma questo principio, che consente di ammettere il credito in privilegio indipendentemente dal riscontro, al momento della formazione dello stato passivo, dell'esistenza dei beni su cui farlo valere, può essere attenuato nel senso che, quando si accerta, già al momento della verifica, che il bene oggetto del privilegio non esiste materialmente o non è stato acquisito all'attivo e che comunque non potrà essere acquisito in futuro con azioni ripristinatorie o recuperatorio, il credito può essere già ammesso in chirografo, perché questa situazione è più corrispondente alla realtà e può avere la sua importanza in un eventuale concordato, nel quale i creditori privilegiati non votano.
Ad ogni modo, ove il credito sia stato ammesso in privilegio, al momento del riparto va fatto il controllo dell'esistenza dei beni su cui esercitare il privilegio, con la conseguenza della degradazione dello stesso al chirografo nel caso i beni oggetto del privilegio non siano stati acquisiti all'attivo.
E' corretta, pertanto, la sua di comunicare all'Agenzia che il credito è degradato a chirografo ma per il motivo che non sono stati rinvenuti i beni oggetto del privilegio speciale, per poi procedere con la comunicazione del riparto.
Zucchetti SG Srl
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