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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE
Liquidazione coatta amministrativa
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Franco Gliatta
Cortona (AR)05/01/2022 23:15Liquidazione coatta amministrativa
Posto che l'art. 4 del D. M. 03.11.2016 pone a totale carico della liquidazione il compenso del Commissario Liquidatore, in caso di totale mancanza di arrivo deve ritenersi comunque a carico dell'Erario il compenso minimo di euro 2.500? -
Zucchetti SG
Vicenza07/01/2022 20:08RE: Liquidazione coatta amministrativa
Per la verità il d.m. 3.11.2016 determina, ai sensi dell'art. 47 del d.lgs 8 luglio 1999, n. 270, i criteri di liquidazione dell'ammontare dei compensi spettanti al commissario giudiziale, al commissario straordinario e ai membri del comitato di sorveglianza nelle procedure di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e nelle altre procedure speciali di amministrazione straordinaria, ma non riguarda il compenso del commissario liquidatore della liquidazione coatta amministrativa. Per questi si ritiene applicabile il d,m, n. 30 del 2012, in quanto è "applicandosi analogicamente l'articolo 39 della legge fallimentare, pur in difetto di un espresso richiamo in seno all'articolo 199 della legge fallimentare, giacché le funzioni del commissario" (Cass. 06/02/2018, n.2811).
Il compenso minimo, che in mancanza di liquidità disponibili, può essere posto a carico dell'Erario, ammonta ad euro 815,35, giusto il disposto del primo comma dell'art. 4 del citato d.m. del 2012.
Zucchetti Sg srl -
Franco Gliatta
Cortona (AR)08/01/2022 14:12RE: Liquidazione coatta amministrativa
Chiedo scusa, forse non mi sono spiegato bene, il riferimento è a: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 3 novembre 2016 (G. U. del 05.12.201)
Criteri per la determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari liquidatori e ai membri dei comitati di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2545-terdecies c.c. e di scioglimento atto dell'autorità ai sensi dell'articolo 2545-septie-decies c.c..
Pertanto il decreto si riferisce specificamente, (il ministero lo allega ai documenti di nomina) ai commissari liquidatori per la lca e, all'art. 4, prevede appunto il compenso minimo di euro 2.500-
Franco Gliatta
Cortona (AR)08/01/2022 14:33RE: RE: Liquidazione coatta amministrativa
In pratica, controllando meglio, in data 03 novembre 2016 il Mise ha emesso due decreti: uno é quello cui fate riferimento voi e l'altro è quello cui faccio riferimento il (la data pubblicazione in G.U. é del 05.12.2016) -
Zucchetti SG
Vicenza10/01/2022 19:57RE: RE: RE: Liquidazione coatta amministrativa
Effettivamente in data 3 novembre 2016 il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato anche il decreto recante i "Criteri per la determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari liquidatori e ai membri dei comitati di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2545-terdecies c.c. e di scioglimento atto dell'autorità ai sensi dell'articolo 2545-septiedecies c.c.", entrato in vigore il 6 dicembre successivo. Questo, dopo aver stabilito che il compenso spettante al commissario liquidatore si compone di due quote: una remunerativa delle attività di natura concorsuale e l'altra remunerativa dell'attività gestionale, nel caso di autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa (art. 3), detta i criteri per la determinazione del compenso per le attività di natura concorsuale da calcolare su scaglioni dell'attivo e del passivo (art. 4, co. 1-4), dispone al comma sesto dell'art. 4 che che "il compenso del commissario liquidatore è a totale carico della liquidazione, è imputato in prededuzione alle spese di procedura e, in ogni caso, non può essere inferiore a euro 2.500,00".
Riteniamo che tale compenso minimo, così come quello indicato per il curatore dal primo comma dell'art. 4 del d.m. n. 30 del 2012, nella pari ipotesi di mancanza di liquidità disponibili, possa, una volta liquidato dall'Autorità di vigilanza, essere posto a carico dell'Erario..
Zucchetti SG srl
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Giovanni Campanini
REGGIO EMILIA (RE)10/01/2022 13:27RE: Liquidazione coatta amministrativa
Buon giorno, mi permetto di segnalare, considerando che parlo di un caso concreto e già ultimato, che la normativa di riferimento è quella emessa dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero delle Economia e delle Finanze del 3/11/2016 n.390. In caso di mancanza di attivo, viene precisato che il compenso minimo è pari ad euro 2.500 euro ed è a totale carico dell'Erario. In caso di insufficienza parte del compenso minimo di euro 2.500 sarà a carico dell'Erario. Si precisa inoltre che nel caso la procedura fosse stata dichiarata anteriormente alla pubblicazione del sopra citato decreto. il calcolo del compenso finale viene cosi suddiviso: sull'attivo realizzato anteriormente a tale data vale il decreto ministeriale del 23.2.2001 n.64 art. 1 comma 1; sull'attivo realizzato posteriormente a tale data vale il decreto del 3.11.2016 n.390 art.4 comma 9; quanto al passivo vale il decreto 23.2.2001 n.64 art. e comma 1; infine la quota di rimborso forfettario del 4% viene previsto dall'art.4 comma 9 del decreto 390/2016.
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