Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

Eventuale prelazione del committente

  • Luigi Sica

    Torino
    11/12/2024 07:02

    Eventuale prelazione del committente

    Un debitore, tramite legale, mi risponde che ritiene di non avere un debito nei confronti della fallita ( appaltatrice Servizi di Mensa) in virtù dei pagamenti (presume ai dipendenti della fallita) fatti in qualità di committente solidale ex art.29 dlgs 276/2003, per i quali si insinuera' a breve . Tali presunti Crediti nei confronti della fallita ( presumo per rivalsa) assumono una qualche forma di prelazione quali prededuzioni o privilegi particolari per la loro natura ex dlgs 276/2003 oppure sono normali chirografi ?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      11/12/2024 18:22

      RE: Eventuale prelazione del committente

      Il committente, è tenuto a pagare i dipendenti dell'appaltatore in quanto la legge (art. 1676 c.c e art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003) lo prevede creando una solidarietà passiva tra l'appaltatore e committente verso i dipendenti del primo entro certi limiti delineati dalle norme citate, per cui il committente che abbia soddisfatto i dipendenti dell'appaltatore ha diritto di rivalersi nei confronti dell'obbligato principale datore di lavoro di quanto pagato.
      Premesso questo schema, è presumibile che il pagamento dei lavoratori riguardasse retribuzioni maturate precedentemente alla dichiarazione di fallimento dell'appaltatore e questo dato esclude che il credito di rivalsa del committente possa avere natura prededucibile e pertanto è anche compensabile con suoi eventuali debiti verso l'appaltatore.
      Esclusa la prededuzione, il committente può azionare eventuali crediti residui di rivalsa nel fallimento insinuandosi al passivo, con cui si surroga nella posizione dei dipendenti soddisfatti, per cui il suo credito è assistito dal privilegio di cui all'art. 2751bis n. 1 c.c.
      Zucchetti SG srl