Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

RIPARTO DI UN FALLIMENTO

  • Francesco Baietta

    PESARO (PU)
    12/07/2024 06:54

    RIPARTO DI UN FALLIMENTO

    Buongiorno,
    espongo il quesito:
    1- fallimento di una snc
    2- la banca creditrice ( credito per mutuo fondiario ) si insinua al passivo per € 100,00 e viene ammessa dal curatore e GD
    3- medio tempore la banca promuove azione esecutiva immobiliare e l' immobile oggetto di mutuo fondiario viene venduto in seno alla procedura esecutiva immobiliare
    4- prezzo di aggiudicazione € 80,00 di cui € 20,00 vengono assegnate al custode e delegato alla vendite ed oneri accessori
    5- pertanto il netto ricavato che viene assegnato al creditore procedente è € 60,00

    Si chiede:

    6- in sede di riparto finale si ritiene che il curatore debba assegnare al creditore procedente, insinuatosi nello stato passivo del fallimento, la somma di € 40,00, che scaturisce come differenza tra € 100,00 ( credito iniziale) ed € 60,00
    ( somma effettivamente assegnata al creditore procedente in sede di procedura esecutiva immobiliare)

    oppure invece il creditore procedente dovrà vedersi assegnato SOLAMENTE è € 20,00 ( € 100,00 - € 80,00 prezzo di aggiudicazione dell'immobile comprensivo delle somme assegnato al custode e delegato alle vendite,) ?


    7- visto che a seguito della vendita dell'immobile il creditore fondiario ( la banca) ha ricevuto SOLAMENTE una parte del proprio credito , si ritiene che la banca per il RESIDUO credito da incassare " diventi " un creditore CHIROGRAFARIO poichè il "privilegio ipotecario "
    era SOLAMENTE connesso all'immobile venduto

    grazie





    • Zucchetti SG

      Vicenza
      12/07/2024 09:44

      RE: RIPARTO DI UN FALLIMENTO

      L'ipotesi più corretta è quella sub 7. In realtà la banca ha ricevuto 60 in quanto il ricavato dalla vendita dell'immobile è stato decurtato delle spese dell'esecuzione individuale e con questa assegnazione il ricavato immobiliare dell'immobile ipotecato è stato interamente distribuito. Ora nel fallimento bisogna ancora imputare al ricavo immobiliare le ulteriori spese specifiche riguardanti l'immobile in questione (probabilmnente esaurite) e quelle generali della procedura concorsuale che gravano proporzionalmente anche sull'immobile ipotecato a norma del comma 3 dell'art. 111ter l. fall.. Pertanto, a voler essere rigorosi, bisognerebbe calcolare queste ulteriori spese in modo da definire l'importo effettivo che sarebbe spettato al creditore fondiario nel fallimento; se queste ulteriori spese ammontano, ammettiamo a 10, la banca avrebbe ricevuto nel fallimento 50, per cui deve restituire 10.
      Con la vendita del bene ipotecato e l'attribuzione del ricavato nei limiti detti, si è esaurita la prelazione ipotecaria e la banca per il residuo credito passa al chirografo.
      Zucchetti SG srl