Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - LA LEGGE FALLIMENTARE

accettazione eredità

  • Chiara Barzelloni

    mondovì (CN)
    10/11/2022 15:40

    accettazione eredità

    Buongiorno,
    il mio quesito è il seguente:
    fallisce la società snc X con i soci illimitatamente responsabili A B e C. Nel corso della procedura muore il padre di B lasciando in eredità un attivo ma anche un impegno fideiussorio assunto dal de cuius nei confronti di soggetti terzi D e E.
    Se durante il fallimento il creditore di D e E dovesse escutere la fideiussione quel credito dovrebbe essere considerato di natura prededucibile (perchè l'erede accetta l'eredità dopo il proprio fallimento) e chirografaria (perchè l'obbligazione è anteriore al fallimento)?
    Grazie
    Saluti
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      11/11/2022 19:54

      RE: accettazione eredità


      L'eredità cui il fallito B è chiamato costituisce un bene sopravvenuto e, come precisa il secondo comma dell'art. 42 l. fall., "Sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi". La fideiussione data dal de cuius costituisce una passività dell'eredità, ma non una spesa riguardante l'acquisto o la conservazione della stessa, per cui detratte queste ultime, il residuo, comprensivo del debito da fideiussione, , potrebbe essere acquisito all'attivo fallimentare o automaticamente a seguito di accettazione del fallito B o con accettazione diretta, con veneficio di inventario, da parte del curatore. Bisogna, pertanto, nel valutare la convenienza all'acquisizione o all'accettazione, tenere conto non solo delle passività necessarie per acquisire i beni costituenti la massa ereditaria, ma anche delle altre passività, come quelle da fideiussione, comprese in detta massa; valutazione non agevole in quanto si deve stimare quale sia il rischio che il debitore principale non paghi, il rischio dell'eventuale regresso, e così via.
      La soluzione indicata, da noi preferita, non è da tutti condivisa ritenendosi anche che anche le passività dell'eredità costituiscano spese per l'acquisizione, che quindi potrebbe riguardare solo l'utile,; tesi che si dice troverebbe un sostegno nel terzo comma dell'art. 44 che parle di "utilità che il fallito consegue nel corso della procedura".
      Se si segue questa ultima tesi, l'estinzione delle passività è contestuale all'acquisizione, anche se nel caso, trattandosi di fideiussione, la passività è al momento solo potenziale perché potrebbe risultare adempiente l'obbligato principale, per cui bisognerebbe costituire un fondo per far fronte a tale evenienza dato che, come detto al fallimento può pervenire il netto dell'eredità.
      Se si segue la prima strada, una volta che l'eredità è entrata nell'attivo fallimentare, il fallimento diventa un coobbligato del debitore principale (dando per scontato che la fideiussione sia solidale), per cui il creditore potrà insinuarsi al passivo fallimentare per il credito risultante al momento della acquisizione del bene, giusto il disposto dell'art. 61 l. fall.. La collocazione di tale credito è, a nostro avviso concorsuale perché il credito del terzo non è nato in occasione o in funzione del fallimento, ma a questo preesisteva e passa al fallimento per successione causa mortis trasmettendosi nelle stesse condizioni in cui si trovava;, ma non manca chi parla di prededucibilità.
      Zucchetti Sg srl