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Pignoramento Presso terzi, notifica a seguito di richiesta ex art. 492 bis

  • Elisa Onori

    Pontinia (LT)
    10/10/2025 12:34

    Pignoramento Presso terzi, notifica a seguito di richiesta ex art. 492 bis

    Buongiorno,
    ho depositato presso l'UNEP competente una richiesta ex art. 492 bis c.p.c. A seguito dell'istanza, l'Ufficiale Giudiziario mi ha trasmesso l'elenco dei beni rinvenuti e ho provveduto a indicare quelli da sottoporre a pignoramento.
    Al momento della restituzione dell'atto, l'Ufficiale Giudiziario mi ha riferito che la notifica al debitore ha avuto esito negativo, poiché presso l'indirizzo di residenza indicato lo stesso non è stato rinvenuto.
    Trattandosi di una situazione che non mi è mai capitata, chiedo quale sia la modalità corretta di procedere: è necessario iscrivere comunque a ruolo il pignoramento e successivamente tentare una nuova notifica, oppure occorre rinnovare la notifica prima dell'iscrizione a ruolo?
    Il dubbio nasce dal timore che, nell'attendere la rinnovazione della notifica, possano decorrere i termini per l'iscrizione a ruolo del pignoramento.
    Inoltre, mi chiedo se, in alternativa possa essere più opportuno lasciare decorrere il termine per l'iscrizione e riavviare la procedura con un nuovo pignoramento presso terzi diretto, evitando di ripresentare una nuova istanza ex art. 492 bis c.p.c.. Tra l'altro il terzo non ha nemmeno rilasciato la dichiarazione in quanto rimane in attesa di ricevere la notifica del decreto di fissazione udienza.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      13/10/2025 16:24

      RE: Pignoramento Presso terzi, notifica a seguito di richiesta ex art. 492 bis

      Per rispondere alla domanda occorre avere riguardo alla struttura dell'atto di pignoramento ed alla funzione della sua iscrizione a ruolo.
      Com'è noto, l'atto di pignoramento ha la funzione di imprimere, sui beni che ne costituiscono l'oggetto, un vincolo di indisponibilità che è prodromico al loro trasferimento. Questo vincolo, che nel pignoramento mobiliare di perfeziona con l'apprensione materiale dei beni a norma dell'art. 518 c.p.c., nel pignoramento presso si struttura come fattispecie a formazione progressiva, che inizia con la notifica del pignoramento e al debitore (ed al terzo), così come prescritto dal primo comma dell'art. 543 c.p.c.., e si perfeziona con la dichiarazione positiva del terzo.
      Così si esprime la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale "Nell'espropriazione forzata presso terzi il pignoramento è strutturato come una fattispecie a formazione progressiva nella quale la notificazione dell'atto al debitore segna l'inizio del processo esecutivo e la dichiarazione positiva del terzo esaminata all'udienza (oppure l'accertamento endoesecutivo compiuto nei suoi confronti) ha funzione di perfezionamento" (Cass., 8 maggio 2023, n. 12195).
      Deve quindi dirsi, in primo luogo, che nel pignoramento presso terzi la notifica dell'atto di citazione al terzo segna l'inizio dell'esecuzione.
      Il quarto comma dell'art. 543 c.p.c. prevede che "Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di citazione. Il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente per l'esecuzione depositando copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto entro trenta giorni dalla consegna, a pena di inefficacia del pignoramento. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione".
      Come si vede, la norma richiede che, eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegni l'originale dell'atto (sul quale è apposta la relata di notifica a norma dell'art. 148 c.p.c.) al creditore, il quale procede alla iscrizione a ruolo, e così il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione.
      Così ricostruito il dato normativo occorre domandarsi, per rispondere alla domanda, se all'iscrizione a ruolo il creditore debba procedere anche quando, dalla lettura della relata di notifica egli si avveda che la stessa non è andata a buon fine.
      A nostro avviso all'interrogativo deve fornirsi risposta negativa, nei termini che seguono.
      Viene in considerazione, dapprima un argomento letterale.
      L'art. 543 richiede che l'atto di citazione sia consegnato al creditore a notificazione "eseguita", il che è indice della circostanza per cui l'ufficiale giudiziario deve aver compiuto tutte le attività funzionali al completamento del procedimento notificatorio. Orbene, quando il destinatario della notificazione sia persona di residenza, dimora o domicilio sconosciuti, l'art. 143 c.p.c. prescrive che l'ufficiale giudiziario "esegue" la notificazione mediante deposito della copia dell'atto da notificare nella casa comunale, il che implica la conseguenza per cui fino a quando detta formalità non è compiuta, la notificazione si ha per non eseguita. Ergo, poiché il termine per la iscrizione a ruolo decorre da una comunicazione che l'art. 543 c.p.c. indica come "eseguita", se questo presupposto manca, il creditore non è tenuto al successivo adempimento.
      Sul piano sistematico va considerato che se, come detto, la notifica dell'atto di citazione al debitore segna l'inizio del processo esecutivo, e se l'iscrizione a ruolo ha "lo scopo di portare a conoscenza del giudice la causa, in ordine alla quale il rapporto tra le parti e già sorto per effetto dell'atto di citazione" (così la giurisprudenza, sin da Cass. 8 febbraio 1974, n. 351; Cass., 21 marzo 2000, n. 3297; Cass. 2 aprile 2001, n. 4802; Cass., 25 giugno 2002, n. 9247) è evidente che non ha senso iscrivere a ruolo un processo esecutivo non ancora iniziato in ragione del fatto che la notificazione dell'atto non si è compiuta.
      In questi termini si è peraltro espressa la giurisprudenza con riferimento al giudizio di cognizione, osservando che "La costituzione in giudizio dell'attore, avvenuta dopo il decimo giorno successivo al compimento di un'invalida notificazione dell'atto di citazione, non è qualificabile come tardiva, ex art. 171 c.p.c., giacché il termine di cui all'art. 165 c.p.c. decorre solo in presenza di una notifica valida". Cass., 31 maggio 2017, n. 13775.
      In definitiva, allora, il termine "eseguita" deve essere interpretato nel senso che l'ufficiale giudiziario deve aver portato a compimento il procedimento notificatorio e che laddove ciò non sia avvenuto il termine per la successiva iscrizione a ruolo non decorra. Di contro, se il procedimento notificatorio previsto dal legislatore in capo all'ufficiale giudiziario è stato posto in essere, la notificazione si avrà per eseguita, ed il termine per la iscrizione a ruolo decorre indipendentemente dal suo perfezionamento.