Forum ESECUZIONI - ESECUZIONE MOBILIARE E PRESSO TERZI

cumulo di espropriazioni

  • Antonio Sgattoni

    Grottamare (AP)
    26/11/2015 10:31

    cumulo di espropriazioni

    All'udienza di esecuzione c/o terzi , a seguito di dichiarazione positiva dei terzi pignorati , chiedevo l'assegnazione delle somme ma il debitore eccepiva l'inesistente divieto di cumulo delle espropriazioni , essendo intervenuto per il recupero del medesimo credito anche nell'esecuzione immobiliare pendente ai suoi danni .
    Allora rilevavo l'incapienza per il mio credito nell'esecuzione immobiliare a seguito di iscrizione ipotecarie e ribassi delle vendite ipotizzando pure una rinuncia all'intervento onde favorire l'assegnazione .
    Purtroppo il G.E. non togato , ritenendo di non poter provvedere sull'assegnazione ,si riservava ed a scioglimento della riserva trasmetteva gli atti al Presidente del Tribunale presso cui sono ancora a distanza di mesi .
    Rinuncereste all'intervento nell'esecuzione immobiliare pur di evitare il lecito cumulo delle espropriazioni oppure non lo ritenere opportuno e necessario ?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      26/11/2015 18:49

      RE: cumulo di espropriazioni

      Noi possiamo ribadire il principio di diritto cui lei si appella secondo cui il creditore può procedere esecutivamente, in tempi successivi, anche su beni omogenei, oltre che su quelli di natura eterogenea, (ossia mobili, crediti e immobili) con l'unico limite, sottoposto al controllo del giudice, della congruità dei mezzi di esecuzione e della loro idoneità a determinare con immediatezza l'effettiva soddisfazione del credito fatto valere in executivis. Come, infatti ha statuito la Cassazione, (Cass. 18/09/2008, n. 23847) "Il creditore in forza del medesimo titolo esecutivo può sottoporre a pignoramento altri beni del debitore esecutato, senza dovere attendere che il processo di espropriazione aperto dal primo pignoramento si chiuda, atteso che il diritto di agire in esecuzione forzata non si esaurisce che con la piena soddisfazione del credito portato dal titolo esecutivo. Qualora, per il medesimo credito, pendano più espropriazioni, occorre distinguere a seconda che si verifichi un eccesso dei beni assoggettati a espropriazione (rispetto al credito azionato) o - piuttosto - che sia stato sottoposto a esecuzione lo stesso bene. Mentre nel primo caso pone rimedio l'art. 483 c.p.c., nel secondo i due procedimenti vanno riuniti (come andrebbe riunito il pignoramento promosso da altro creditore) e la circostanza, in linea di massima, non comporta alcun pregiudizio per il debitore".
      Di più non possiamo dire. La scelta sulla linea da seguire nella fattispecie tocca a lei.
      Zucchetti SG srl