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Forum ESECUZIONI - ESECUZIONE MOBILIARE E PRESSO TERZI
Estensione pignoramento presso terzi
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Gennaro Stellato
SALERNO13/05/2021 15:44Estensione pignoramento presso terzi
Buonasera, vorrei sottoporre alla Vostra attenzione il seguente caso.
Creditore procedente avvia esecuzione presso terzi in danno di una società, ricevendo dichiarazione integralmente positiva, ed iscrivendo a ruolo il procedimento con la prima udienza di comparizione fissata tra due settimane.
Il terzo pignorato provvede ad accantonare il limite dell'importo del credito precettato aumentato della metà in virtù di quanto previsto dall'art. 546 c.p.c., precisando tuttavia di essere debitrice per un importo residuale, nei confronti della società esecutata, di gran lunga superiore di quello effettivamente pignorato.
Il creditore procedente, vantando un ulteriore titolo esecutivo, vorrebbe intervenire nella procedura espropriativa pendente al fine di estendere il pignoramento relativamente alle somme maggiori residuali non accantonate, in tal modo evitando di avviare un ulteriore azione esecutiva.
Tecnicamente, il riferimento normativo per il caso di specie dovrebbe essere l'art. 499, comma 4, il quale, però, non sembra precisare le modalità operative con le quali effettuare tale estensione, considerando altresì che, in tale circostanza, il creditore che dovrà intervenire è lo stesso che ha avviato l'espropriazione.
Inoltre, la Cassazione ha stabilito che il limite dell'importo del credito precettato aumentato della metà, delimita anche l'oggetto del processo esecutivo. Pertanto, in mancanza dell'estensione del pignoramento, un intervento successivo, anche dello stesso creditore procedente, non consente il superamento di quel limite e l'assegnazione di crediti in misura maggiore (Cass. 18.05.2020 n. 9054; Cass. 11.06.2019 n. 15595).
Sulla basi di tali premesse, chiedo cortesemente informazioni circa le modalità con le quali effettuare tale estensione.
Grazie in anticipo.
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Zucchetti SG
17/05/2021 20:38RE: Estensione pignoramento presso terzi
In effetti l'importo precettato aumentato della metà segna il limite del pignoramento.
Pignorando un credito del proprio debitore nei confronti di terzi, il creditore procedente impone al terzo pignorato l'obbligo di non disporre della somma pignorata (artt. 543 e 546, comma primo, c.p.c.), la quale costituisce oggetto del pignoramento nel limite univocamente delimitato dall'art. 546, primo comma, c.p.c., non potendo sostenersi che esso si estenda alla totalità dei crediti del debitore esecutato nei confronti del terzo, essendo libero questi di disporre del credito nella misura eccedente quel limite (l'importo del credito precettato, aumentato della metà). Se così è, l'intervento nel processo esecutivo realizza un concorso tra creditore intervenuto e creditore procedente usualmente definito accessorio, in virtù del quale l'interventore soggiace alle sorti del primo pignoramento, e quindi anche alla sua misura, salvo che - nel caso di pignoramento presso terzi - non ne chieda l'estensione ex art. 499 c.p.c..
Così si è espressa Cass. 11 giugno 2019, n. 15595, nonché ass. 18 maggio 2020, n. 9054.
Ciò posto, a norma dell'art. 499, comma quarto, c.p.c., il creditore pignorante ha la facoltà di indicare, con atto notificato o all'udienza in cui è disposta la vendita o l'assegnazione, l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l'estensione. Se i creditori intervenuti, senza giusto motivo, non estendono il pignoramento il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione.
Questa previsione, inserita dalla l. n. 80/2005, ha generalizzato l'istituto dell'estensione del pignoramento, originariamente pensato per la sola esecuzione mobiliare ed è pensata per evitare che il creditore pignorante subisca il concorso dei creditori intervenuti.
Parlando di beni «utilmente pignorabili» negli anni '60 la dottrina riteneva che la norma consentisse una mera estensione dell'oggetto del pignoramento.
In realtà l'opinione era figlia del fatto che la norma era pensata per la sola esecuzione mobiliare. Oggi, invece, la generalizzazione dell'istituto porta a ritenere che esso possa consentire che l'estensione colpisca anche beni di natura diversa da quelli già sottoposti ad esecuzione, con la conseguenza che, per effetto dell'invito, il creditore deve procedere ad un ulteriore pignoramento.
Questo si traduce, nel caso di pignoramento presso terzi, alla notifica di un nuovo atto di pignoramento.-
Vincenza Catamerò
Brindisi04/04/2022 22:30RE: RE: Estensione pignoramento presso terzi
Buonasera,
ho un caso molto simile ma permangono dubbi sulle modalità operative con le quali effettuare la estensione del pignoramento presso terzi.
Il creditore procedente ha, infatti, già iscritto a ruolo il procedimento e la prima udienza di comparizione è fissata tra un mese. Il terzo pignorato ha reso la dichiarazione positiva. Il creditore procedente, inoltre, vantando un ulteriore titolo esecutivo vorrebbe intervenire nella procedura da lui incoata e dovrebbe notificare un altro atto di pignoramento presso terzi in estensione al fine di vedersi assegnato il maggior credito. Tanto premesso, chiedo cortesemente se il creditore procedente dovrà intervenire nella procedura e chiedere al giudice di essere autorizzato a notificare l'atto di pignoramento in estensione, oppure se, essendo nei termini, potrà notificare al terzo e al debitore l'atto di pignorato presso terzi in estensione con contestuale citazione all'udienza di prima comparizione già fissata per ivi chiedere l'assegnazione dell'intero credito.
Vi ringrazio anticipatamente
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Zucchetti SG
07/04/2022 16:08RE: RE: RE: Estensione pignoramento presso terzi
A nostro avviso non è necessario che il creditore procedente sia autorizzato dal giudice dell'esecuzione ad estendere il pignoramento, estensione che in realtà si traduce nella notifica di un nuovo pignoramento, al quale il creditore potrà provvedere autonomamente in forza delle previsioni di cui agli artt. 2740 e 2910 c.c.
Venendo al caso di specie, a nostro avviso occorre preliminarmente verificare se la somma vincolata dal terzo in forza del primo pignoramento è sufficiente a soddisfare anche il credito portato dall'ulteriore titolo esecutivo, poiché se così fosse non sarebbe necessario eseguire un secondo pignoramento, essendo sufficiente il deposito di un atto di intervento.
Se così non fosse occorrerà procedere alla notifica di un secondo atto di pignoramento il quale darà luogo ad una seconda procedura esecutiva, la quale potrà eventualmente essere riunita alla prima.
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