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Estensione pignoramento presso terzi

  • Gennaro Stellato

    SALERNO
    13/05/2021 15:44

    Estensione pignoramento presso terzi

    Buonasera, vorrei sottoporre alla Vostra attenzione il seguente caso.
    Creditore procedente avvia esecuzione presso terzi in danno di una società, ricevendo dichiarazione integralmente positiva, ed iscrivendo a ruolo il procedimento con la prima udienza di comparizione fissata tra due settimane.
    Il terzo pignorato provvede ad accantonare il limite dell'importo del credito precettato aumentato della metà in virtù di quanto previsto dall'art. 546 c.p.c., precisando tuttavia di essere debitrice per un importo residuale, nei confronti della società esecutata, di gran lunga superiore di quello effettivamente pignorato.
    Il creditore procedente, vantando un ulteriore titolo esecutivo, vorrebbe intervenire nella procedura espropriativa pendente al fine di estendere il pignoramento relativamente alle somme maggiori residuali non accantonate, in tal modo evitando di avviare un ulteriore azione esecutiva.
    Tecnicamente, il riferimento normativo per il caso di specie dovrebbe essere l'art. 499, comma 4, il quale, però, non sembra precisare le modalità operative con le quali effettuare tale estensione, considerando altresì che, in tale circostanza, il creditore che dovrà intervenire è lo stesso che ha avviato l'espropriazione.
    Inoltre, la Cassazione ha stabilito che il limite dell'importo del credito precettato aumentato della metà, delimita anche l'oggetto del processo esecutivo. Pertanto, in mancanza dell'estensione del pignoramento, un intervento successivo, anche dello stesso creditore procedente, non consente il superamento di quel limite e l'assegnazione di crediti in misura maggiore (Cass. 18.05.2020 n. 9054; Cass. 11.06.2019 n. 15595).
    Sulla basi di tali premesse, chiedo cortesemente informazioni circa le modalità con le quali effettuare tale estensione.
    Grazie in anticipo.
    • Zucchetti SG

      17/05/2021 20:38

      RE: Estensione pignoramento presso terzi

      In effetti l'importo precettato aumentato della metà segna il limite del pignoramento.
      Pignorando un credito del proprio debitore nei confronti di terzi, il creditore procedente impone al terzo pignorato l'obbligo di non disporre della somma pignorata (artt. 543 e 546, comma primo, c.p.c.), la quale costituisce oggetto del pignoramento nel limite univocamente delimitato dall'art. 546, primo comma, c.p.c., non potendo sostenersi che esso si estenda alla totalità dei crediti del debitore esecutato nei confronti del terzo, essendo libero questi di disporre del credito nella misura eccedente quel limite (l'importo del credito precettato, aumentato della metà). Se così è, l'intervento nel processo esecutivo realizza un concorso tra creditore intervenuto e creditore procedente usualmente definito accessorio, in virtù del quale l'interventore soggiace alle sorti del primo pignoramento, e quindi anche alla sua misura, salvo che - nel caso di pignoramento presso terzi - non ne chieda l'estensione ex art. 499 c.p.c..
      Così si è espressa Cass. 11 giugno 2019, n. 15595, nonché ass. 18 maggio 2020, n. 9054.
      Ciò posto, a norma dell'art. 499, comma quarto, c.p.c., il creditore pignorante ha la facoltà di indicare, con atto notificato o all'udienza in cui è disposta la vendita o l'assegnazione, l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l'estensione. Se i creditori intervenuti, senza giusto motivo, non estendono il pignoramento il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione.
      Questa previsione, inserita dalla l. n. 80/2005, ha generalizzato l'istituto dell'estensione del pignoramento, originariamente pensato per la sola esecuzione mobiliare ed è pensata per evitare che il creditore pignorante subisca il concorso dei creditori intervenuti.
      Parlando di beni «utilmente pignorabili» negli anni '60 la dottrina riteneva che la norma consentisse una mera estensione dell'oggetto del pignoramento.
      In realtà l'opinione era figlia del fatto che la norma era pensata per la sola esecuzione mobiliare. Oggi, invece, la generalizzazione dell'istituto porta a ritenere che esso possa consentire che l'estensione colpisca anche beni di natura diversa da quelli già sottoposti ad esecuzione, con la conseguenza che, per effetto dell'invito, il creditore deve procedere ad un ulteriore pignoramento.
      Questo si traduce, nel caso di pignoramento presso terzi, alla notifica di un nuovo atto di pignoramento.
      • Vincenza Catamerò

        Brindisi
        04/04/2022 22:30

        RE: RE: Estensione pignoramento presso terzi

        Buonasera,
        ho un caso molto simile ma permangono dubbi sulle modalità operative con le quali effettuare la estensione del pignoramento presso terzi.
        Il creditore procedente ha, infatti, già iscritto a ruolo il procedimento e la prima udienza di comparizione è fissata tra un mese. Il terzo pignorato ha reso la dichiarazione positiva. Il creditore procedente, inoltre, vantando un ulteriore titolo esecutivo vorrebbe intervenire nella procedura da lui incoata e dovrebbe notificare un altro atto di pignoramento presso terzi in estensione al fine di vedersi assegnato il maggior credito. Tanto premesso, chiedo cortesemente se il creditore procedente dovrà intervenire nella procedura e chiedere al giudice di essere autorizzato a notificare l'atto di pignoramento in estensione, oppure se, essendo nei termini, potrà notificare al terzo e al debitore l'atto di pignorato presso terzi in estensione con contestuale citazione all'udienza di prima comparizione già fissata per ivi chiedere l'assegnazione dell'intero credito.
        Vi ringrazio anticipatamente
        • Zucchetti SG

          07/04/2022 16:08

          RE: RE: RE: Estensione pignoramento presso terzi

          A nostro avviso non è necessario che il creditore procedente sia autorizzato dal giudice dell'esecuzione ad estendere il pignoramento, estensione che in realtà si traduce nella notifica di un nuovo pignoramento, al quale il creditore potrà provvedere autonomamente in forza delle previsioni di cui agli artt. 2740 e 2910 c.c.
          Venendo al caso di specie, a nostro avviso occorre preliminarmente verificare se la somma vincolata dal terzo in forza del primo pignoramento è sufficiente a soddisfare anche il credito portato dall'ulteriore titolo esecutivo, poiché se così fosse non sarebbe necessario eseguire un secondo pignoramento, essendo sufficiente il deposito di un atto di intervento.
          Se così non fosse occorrerà procedere alla notifica di un secondo atto di pignoramento il quale darà luogo ad una seconda procedura esecutiva, la quale potrà eventualmente essere riunita alla prima.
      • Nicola Peruzzi

        Arezzo
        13/02/2024 09:53

        RE: RE: Estensione pignoramento presso terzi

        Buongiorno, qualora il limite del credito precettato aumentato della metà ex art. 546 c.p.c. sia inferiore al credito in sorte capitale ed alle spese e compensi della procedura esecutiva presso terzi liquidabili dal G.E. , ai fini dell'integrale recupero delle stesse è possibile per il creditore procedente fare l'estensione del pignoramento ed eventualmente con quali modalità? Grazie
        • Zucchetti SG

          16/02/2024 08:47

          RE: RE: RE: Estensione pignoramento presso terzi

          Come dicevamo nelle risposte precedenti, l'unica strada percorribile è quella di procedere, prima della chiusura dell'esecuzione, alla notifica di un nuovo atto di pignoramento, fondato sul medesimo titolo esecutivo, fermo restando che, ove la procedura esecutiva dovesse chiudersi prima, eventuali spese di esecuzione rimaste insoddisfatte non potranno essere recuperate in una nuova e diversa procedura esecutiva.
          Invero, la giurisprudenza ha chiarito che "Il giudice dell'esecuzione, quando provvede alla distribuzione o assegnazione del ricavato o del pignorato al creditore procedente e ai creditori intervenuti, determinando la parte a ciascuno spettante per capitale, interessi e spese, effettua accertamenti funzionali alla soddisfazione coattiva dei diritti fatti valere nel processo esecutivo e, conseguentemente, il provvedimento di liquidazione delle spese dell'esecuzione, in tal caso ammissibile, implica un accertamento meramente strumentale alla distribuzione o assegnazione stessa, privo di forza esecutiva e di giudicato al di fuori del processo in cui è stato adottato, sicché le suddette spese, quando e nella misura in cui restino insoddisfatte, sono irripetibili. (Cass. 5 ottobre 2018, n. 24571, successivamente ribadita da Cass. 14 febbraio 2020, n. 3720)
          • Nicola Peruzzi

            Arezzo
            20/02/2024 15:26

            RE: RE: RE: RE: Estensione pignoramento presso terzi

            Buon pomeriggio e grazie per la risposta.
            A tal proposito notificando un nuovo atto di pignoramento, fondato sul medesimo titolo esecutivo, non si rischia un'opposizione per moltiplicazioni di azioni esecutive?
            Inoltre preso atto della giurisprudenza indicata nella vostra risposa, mi sembra di capire che non è corretto imputare le somme assegnate in ordinanza dal G.E. prima al pagamento delle spese e compensi dallo stesso liquidati nella procedura esecutiva e poi a quello degli interessi e del capitale, procedendo poi con un nuovo precetto (per il capitale "residuo") ed un nuovo pignoramento?
            Grazie
            • Zucchetti SG

              22/02/2024 07:59

              RE: RE: RE: RE: RE: Estensione pignoramento presso terzi

              Il dubbio è legittimo, ma a nostro avviso non si rischia una duplicazione nel momento in cui si dimostra che il primo pignoramento non è idoneo a garantire l'integrale pagamento del credito, ivi compreso quello rappresentato dalle spese di esecuzione.
              Quanto alla imputazione dei pagamenti, la giurisprudenza che abbiamo richiamato non permette il distinguo ipotizzato, poiché altrimenti vi sarebbe sempre un residuo credito per il quale agire.
              Riteniamo invece che, eseguito un secondo pignoramento, se ne potrà chiedere al riunione al primo ed ottenere in quella unica sede il soddisfacimento del credito.
              La giurisprudenza richiamata, infatti, impedisce che le spese liquidate possano costituire titolo esecutivo per intraprendere una nuova procedura, ma non esclude il diritto del creditore ad ottenerne il pagamento, quando vi sia capienza. Dunque, se si esegue un secondo pignoramento (sulla base del medesimo titolo esecutivo) poiché il primo non assicura l'integrale soddisfacimento del credito, a nostro giudizio non v'è abuso. Del resto, per ottenere la conversione del pignoramento a norma dell'arrt. 495 c.p.c. il debitore versa una somma che viene determinata dal giudice avuto riguardo anche alle spese di esecuzione tutte.