Forum AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO - IL PROCEDIMENTO DI NOMINA E LE SUE VICENDE

Decesso del soggetto beneficiario dell'amministrazione di sostegno

  • Davide Ragnoli

    Madignano (CR)
    11/02/2026 14:44

    Decesso del soggetto beneficiario dell'amministrazione di sostegno

    Avrei bisogno di avere le idee chiare nel caso di decesso del beneficiario dell'amministrazione di sostegno, come e quando procedere, che tipo di comunicazione inviare al Giudice Tutelare.
    Grazie
    Davide Ragnoli
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      16/02/2026 08:09

      RE: Decesso del soggetto beneficiario dell'amministrazione di sostegno

      La morte del beneficiario determina, come è ovvio, la cessazione dell'ufficio dell'amministrazione di sostegno.
      L'amministratore di sostegno, è tenuto tuttavia al compimento di una serie di attività successive al decesso dell'amministrato.
      In primo luogo dovrà, con la massima sollecitudine, comunicare il decesso dell'amministrato al Giudice Tutelare, producendo il relativo certificato di morte.
      In questa sede potrà anche chiedere di essere autorizzato a gestire i beni relitti: il Giudice Tutelare potrà autorizzarlo a saldare le spese indispensabili e non rimandabili, quali le spese funerarie, la retta di eventuali istituti di cura, il saldo del TFR di colf e badanti, ecc.
      A volte è lo stesso decreto di nomina che, in considerazione dell'età avanzata del beneficiario, indica all'amministratore di sostegno quali attività egli debba compiere in caso di morte dell'amministrato.
      Inoltre, dall'art. 385 c.c. (applicabile all'amministrazione di sostegno in forza del richiamo contenuto nell'art. 411) si ricava che l'amministratore di sostegno "che cessa dalle funzioni deve fare subito la consegna dei beni e deve presentare nel termine di due mesi il conto finale dell'amministrazione al giudice tutelare".
      L'amministratore di sostegno deve quindi compiere queste due attività:
      rendiconto;
      consegna dei beni.
      A proposito della consegna dei beni, la quale evidentemente dovrà avvenire in favore degli eredi, è opportuno che l'amministratore verbalizzi questa attività facendosi rilasciare ampia liberatoria. In mancanza di eredi, o in caso di incertezza in ordine agli stessi o qualora gli eredi non si rendano disponibili e non risulti accettazione dell'eredità, è opportuno che l'amministratore chieda istruzioni al Giudice Tutelare; potrebbe rendersi necessaria la nomina di un curatore dell'eredità giacente.
      La disposizione di cui all'art. 385, laddove prevede che gli obblighi surrichiamati sono dovuti dall'amministratore di sostegno "che cessa dalle funzioni" ha fatto ritenere a Cass. 22/08/2024, n. 33016 che la morte del beneficiario (diversamente da quanto aveva ritenuto la corte di appello di Cagliari, secondo la quale l'amministratore di sostegno cessa con il deposito del rendiconto) determini immediatamente la cessazione dell'ufficio, anche se l'amministratore è chiamato a svolgere adempimenti successivi al decesso, aggiungendo che, "cessata ex lege l'amministrazione di sostegno, all'amministratore non può neppure demandarsi un ulteriore compito di mera conservazione e gestione del patrimonio residuo, proprio perché la ratio dell'istituto non attiene alla tutela del patrimonio, bensì alla gestione delle esigenze di un soggetto non in grado di provvedervi autonomamente". Da queste premesse la Corte ha fatto derivare il precipitato per cui l'amministratore di sostegno che si appropri di denaro dell'amministrato dopo la sua morte non commette il reato di peculato (proprio del pubblico ufficiale) ma quello di appropriazione indebita.