Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

Spese ex art. 2770 c.c.

  • Silvia Pattacini

    Reggio Emilia (RE)
    10/06/2022 17:57

    Spese ex art. 2770 c.c.

    Buongiorno,
    in una procedure esecutiva, il creditore procedente ha svolto anche atto di intervento per ulteriore credito azionato con distinto titolo esecutivo.
    In fase di redazione del progetto di riparto, chiede la liquidazione delle spese legali sostenute sia per la posizione di creditore procedente che, con distinta precisazione del credito, per la posizione di creditore intervenuto.
    E' corretto procedere alla liquidazione di entrambe le richieste, visto che si sono relative a distinti crediti e relativi titoli esecutivi?
    Grazie in anticipo per il riscontro.
    • Zucchetti SG

      12/06/2022 10:13

      RE: Spese ex art. 2770 c.c.

      A nostro avviso non possono essere operate due distinte liquidazioni.
      Invero, ove si analizzi il D.M. 10/03/2014, n. 55 ("Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247") ci si avvede del fatto che esso è articolato concependo il rapporto tra avvocato e cliente in modo unitario.
      Ad esempio, l'art. 4 comma primo prescrive che "Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti.
      Questa unitarietà si ritrova nel comma quinto, a proposito delle fasi di studio e della fase introduttiva, dove il regolamento considera unitariamente il rapporto del difensore con il cliente.
      Con specifico riferimento alla fase esecutiva, le lettere e) ed f) dispongono che: per fase di studio e introduttiva del procedimento esecutivo si intende "la disamina del titolo esecutivo, la notificazione dello stesso unitamente al precetto, l'esame delle relative relate, il pignoramento e l'esame del relativo verbale, le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, gli atti d'intervento, le ispezioni ipotecarie, catastali, l'esame dei relativi atti"; per fase istruttoria e di trattazione del procedimento esecutivo invece si intende "ogni attività del procedimento stesso non compresa nella lettera e), quali le assistenze all'udienza o agli atti esecutivi di qualsiasi tipo".
      È dunque evidente che, allorquando il difensore del creditore procedente svolge, per conto di quest'ultimo, anche un atto di intervento (verosimilmente, ma non necessariamente, sulla scorta di un diverso titolo esecutivo posto a base dell'atto di pignoramento) il compenso potrà essere aumentato in considerazione delle ulteriori attività che l'atto di intervento ha imposto, oppure determinare il passaggio ad un diverso scaglione in punto di determinazione del valore della controversia (a questo proposito può essere utile ricordare che secondo Cass. 26/07/2011, n. n. 16318, "Ai fini della determinazione dello scaglione per la liquidazione degli onorari di avvocato, ove siano state proposte più domande, alcune di valore indeterminabile, ed una di risarcimento dei danni, di valore determinato, esse si cumulano tra di loro e la causa va complessivamente ritenuta di valore indeterminabile"), ma non ci sembra che l'attuale dato normativo consenta di procedere ad una autonoma liquidazione.
      Di questo incremento, tuttavia, occorrerà tenere distintamente conto in sede di distribuzione del ricavato poiché solo la quota parte di compenso dovuta per attività difensive svolte nell'interesse comune di tutti i creditori potrà annoverarsi tra le spese di giustizia di cui all'art. 2770 c.c. (norma che considera tali i "crediti per le spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni immobili nell'interesse comune dei creditori") e dunque essere assistita dal privilegio di cui all'art. 2777 c.c., in forza del quale "I crediti per spese di giustizia enunciati dagli articoli 2755 e 2770 sono preferiti ad ogni altro credito anche pignoratizio o ipotecario".