Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

Urgente-adempimenti fiscali dopo il riparto

  • Rosa Aiezzo

    S.MARIA C.V. (CE)
    20/09/2019 18:19

    Urgente-adempimenti fiscali dopo il riparto

    Buonasera vorrei la Vs opinione in merito ad una questione piuttosto complessa.
    Ho predisposto il progetto di distribuzione per una procedura esecutiva dove sono prof. del e custode. Ho venduto più lotti, si tratta di una cooperativa edilizia. Nel progetto di distribuzione devono essere pagati dei professionisti tra cui me ed il perito, nonché alcuni avvocati. In una situazione normale avrei effettuato i pagamenti e pagato la ritenuta d'acconto con relativa fatturazione elettronica alla cooperativa edilizia. Nel verificare i dati di fatturazione elettronica e quindi in particolare la presenza della pec ho fatto una visura cciaa e la cooperativa risulta cancellata con causale "cancellazione d'ufficio cooperative", tipo provvedimento autorità amministrativa M.I.S.E.. La partita I.V.A. invece è aperta. Per fortuna il tutto è avvenuto dopo i decreti di trasferimento. Chiedo: A chi fatturare ? Come è possibile? Potrei avere dei problemi per le attività svolte?
    Grazie anticipatamente
    • Zucchetti SG

      23/09/2019 07:31

      RE: Urgente-adempimenti fiscali dopo il riparto

      Per rispondere all'interrogativo proposto è necessario premettere che cancellazione dal registro delle imprese e chiusura della partita Iva sono adempimenti diversi.
      Lo si evince chiaramente dalla lettura dell'art. 35 del d.P.R. 633/1972 (testo unico IVA.
      In particolare, il comma 3 della previsione dispone che in caso di variazione di cessazione dell'attività, il contribuente entro trenta giorni farne dichiarazione all'Agenzia delle Entrate utilizzando modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, aggiungendo al comma 4 che per le operazioni relative alla liquidazione dell'azienda, rimangono ferme le disposizioni relative al versamento dell'imposta, alla fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione e che (comma 8) i soggetti tenuti all'iscrizione presso il registro delle imprese possono fare la comunicazione di cessazione al medesimo registro delle imprese, il quale comunica la cessazione all'Agenzia delle entrate.
      Ecco spiegata la ragione per la quale una società cancellata può risultare, ciononostante, ancora titolare di partita IVA, tanto è ver oche per rimediare al problema il medesimo art. 35 al comma 15 quinquies dispone che 15-quinquies l'agenzia delle entrate procede d'ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultano non aver esercitato nelle tre annualità precedenti attività di impresa ovvero attività artistiche o professionali. Sono fatti salvi i poteri di controllo e accertamento dell'amministrazione finanziaria.
      Ciò premesso, occorre ancora dire che costituisce ormai affermazione costante della Corte di Cassazione quello per cui la cancellazione della società dal Registro ha valenza costitutiva, per cui essa determina la cessazione della società quale soggetto di diritto (Cass. Sez. U, 12 marzo 2013, n. 6070), anche in presenza di rapporti giuridici pendenti.
      La medesima sentenza ha poi affermato che "qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo".
      Va infine tenuto conto quanto previsto dall'art. 2519 c.c., a norma del quale alle società cooperative si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle società per azioni.
      Sulla scorta di queste premesse, e tenuto conto della circostanza per cui la cancellazione d'ufficio è intervenuta nelle more della procedura esecutiva, riteniamo che siano astrattamente percorribili due strade.
      La prima è quella di proporre ricorso al giudice del registro delle imprese per chiedere che sia cancellata, ex art. 2191 c.c. l'intervenuta cancellazione d'ufficio. È un ricorso che a nostro avviso il custode del compendio pignorato può promuovere, essendo investito della funzione di amministrazione e gestione del compendio pignorato.
      La seconda potrebbe essere quella di emettere la fattura nei confronti dei soci che tali risultavano al momento della cancellazione, in ragione del fenomeno successorio che abbiano sopra descritto.
    • Rosa Aiezzo

      S.MARIA C.V. (CE)
      23/09/2019 08:44

      RE: Urgente-adempimenti fiscali dopo il riparto

      Alla luce del Vs intervento sarei propensa per fatturare su un solo socio che in quanto soggetto privato mi eviterebbe anche l'applicazione delle ritenute d'acconto, ad ogni modo, ritengo assurdo che la cooperativa sia stata cancellata d'ufficio.
      Cosa ne pensate di questa soluzione?
      Grazie
      • Zucchetti SG

        24/09/2019 06:57

        RE: RE: Urgente-adempimenti fiscali dopo il riparto

        La soluzione ci pare praticabile. Precisiamo tuttavia che se al momento della cancellazione i soci erano più d'uno, la fatturazione dovrà indicarli tutti, poichè il fenomeno successorio di cui abbiamo detto vale per ciascuno di essi.