Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

piano di riparto

  • Alessandro Turini

    Piombino (LI)
    14/05/2019 10:04

    piano di riparto

    Buongiorno.
    una procedura esecutiva composta da due lotti.
    un lotto è composto da immobile gravato da ipoteca da parte di un creditore fondiario.
    Il creditore procedente (non munito di alcun privilegio) iscrive pignoramento su tutto il compendio e da avvio alla procedura.
    Interviene il fondiario il quale in epoca successiva cede il credito.
    Siamo al riparto:
    l'Avvocato del creditore procedente precisa il credito chiedendo il privilegio per le spese legali inerenti alla fase del sequestro conservativo (liquidate in sentenza), per quelle successive alla trascrizione del sequestro e per quelle della fase esecutiva. in chirografo il credito del procedente e le spese legali relative alla fase di merito.
    l'Avvocato del creditore fondiario (intervenuto) chiede in privilegio il residuo credito ipotecario e gli interessi legali, chiede in chirografo gli interessi sulle rate scadute e gli interessi di mora. Quanto alle spese legali a favore dell'avvocato dell'intervenuto, per quanto riguarda la fase di studio, introduttiva, trattazione e decisionale, personalmente ritengo che la collocazione giusta sia in chirografo.
    mi sbaglio?
    grazie


    • Zucchetti SG

      16/05/2019 07:18

      RE: piano di riparto

      La risposta richiede lo svolgimento di alcune premesse intorno alla categoria delle "spese di giustizia"
      Si tratta, secondo l'art. 2770 c.c., dei "crediti per le spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni immobili nell'interesse comune dei creditori".
      Il credito per spese di giustizia è dunque il credito per le spese del processo esecutivo; esso non è un credito autonomo ma accessorio al credito azionato dal creditore procedente per il quale, a differenza di quanto accade per il giudizio di cognizione, non vige il principio della soccombenza ma la regola di cui all'art. 95 c.p.c., secondo cui sono a carico di chi ha subito l'esecuzione le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione.
      Tali spese gravano in "prededuzione" sulla massa attiva (nel senso che devono essere riconosciute prima che siano soddisfatti tutti gli altri creditori, anche se assistiti da privilegio o ipoteca), poiché assistite dal privilegio di cui agli 2755 c.c. (ai sensi del quale "i crediti per spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni mobili nell'interesse comune dei creditori hanno privilegio sui beni stessi"), 2770 c.c. (il quale dispone che "i crediti per le spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni immobili nell'interesse comune dei creditori sono privilegiati sul prezzo degli immobili stessi") e 2777 c.c. (in forza del quale "I crediti per spese di giustizia enunciati dagli articoli 2755 e 2770 sono preferiti ad ogni altro credito anche pignoratizio o ipotecario").
      Le spese dell'esecuzione sostenute dai creditori intervenuti e quelle sostenute dal creditore procedente che non godono della collocazione di cui all'art. 2770 c.c., concorrono alla distribuzione del ricavato negli stessi termini in cui vi concorrono i crediti in funzione dei quali sono state sostenute. La norma di riferimento è l'art. 2749 c.c., a mente del quale "il privilegio accordato al credito si estende alle spese ordinarie per l'intervento nel processo di esecuzione".
      Quindi, a nostro avviso, le spese legali del creditore (fondiario) intervenuto godono della privilegio ipotecario.
      Il contenuto della domanda ci induce ad un ulteriore suggerimento, poiché in essa si afferma che il creditore fondiario chiede al privilegio gli interessi legali.
      L'estensione dell'ipoteca agli interessi è disciplinata dall'art. 2855, commi 2 e 3, c.c. a mente dei quali "qualunque sia la specie d'ipoteca, l'iscrizione di un capitale che produce interessi fa collocare nello stesso grado gli interessi dovuti, purché ne sia enunciata la misura nell'iscrizione. La collocazione degli interessi è limitata alle due annate anteriori e a quella in corso al giorno del pignoramento, ancorché sia stata pattuita l'estensione a un maggior numero di annualità; le iscrizioni particolari prese per altri arretrati hanno effetto dalla loro data.
      L'iscrizione del capitale fa pure collocare nello stesso grado gli interessi maturati dopo il compimento dell'annata in corso alla data del pignoramento, però soltanto nella misura legale e fino alla data della vendita".
      Sulla base di questa norma la prelazione ipotecaria comprende:
      • gli interessi corrispettivi al tasso convenzionale maturati nell'anno in corso al momento del pignoramento e nel biennio anteriore, se enunciati nell'iscrizione (rectius nella nota di iscrizione dell'ipoteca) e nei limiti di quanto enunciato;
      • gli interessi legali maturati successivamente all'anno in corso e sino al decreto di trasferimento;
      • eventuali interessi eccedenti i tre anni, ma solo se oggetto di separata ed autonoma iscrizione ipotecaria effettuata successivamente alla scadenza degli interessi.