Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

Art. 2782 cod. civ.

  • Pier Mauro Stombelli

    Vailate (CR)
    12/11/2021 11:14

    Art. 2782 cod. civ.

    Nella fase di ripartizione del ricavato non ho sufficiente capienza per rimborsare le spese assistite dal privilegio ex art. 2770 cod. civ. sostenute dal creditore procedente originario e dal creditore procedente in surroga.
    Come si applica "materialmente" la proporzione stabilita dall'art. 2782 cod. civ.

    Ringrazio e porgo cordiali saluti
    Pier Mauro Stombelli
    • Zucchetti SG

      17/11/2021 07:56

      RE: Art. 2782 cod. civ.

      È noto che a mente dell'art. 2782 c.c., i crediti egualmente privilegiati concorrono tra loro in proporzione del rispettivo importo.
      Concorrere in proporzione del rispettivo importo vuol dire che, detti crediti, peseranno in termini percentuale sulla somma da dividere in proporzione rispetto al loro ammontare.
      Un esempio varrà a chiarire il principio.
      Supponiamo di dover distribuire 100, e che le spese assistite dal privilegio di cui al 2770 ammontano a 200, di cui 20 sostenute da Tizio, e 180 sostenute da Caio.
      Questo vuol dire che il credito privilegiato di Tizio è pari al 10% di tutti i privilegiati, mentre Caio è titolare del restante 90%.
      Ed allora, in sede di riparto a Tizio andrà il 10% della somma disponibile, mentre a Caio il restante 90%.
      • Pier Mauro Stombelli

        Vailate (CR)
        18/11/2021 17:08

        RE: RE: Art. 2782 cod. civ.

        Ho compreso il principio, ma non riesco ad applicarlo al mio caso.
        Ricavato della vendita: Euro 12.000
        Spese ex art. 2770 sostenute dal creditore procedente originario: Euro 6.734,59
        Spese ex art. 2770 sostenute dal creditore procedente in surroga: Euro 13.152,34
        Quali sono le percentuali con le quali andare a ripartire la somma disponibile?
        Ringrazio e porgo cordiali saluti
        Pier Mauro Stombelli
        • Zucchetti SG

          19/11/2021 11:10

          RE: RE: RE: Art. 2782 cod. civ.

          Per applicare il concetto che abbiamo espresso nel suo caso occorrerà partire dal fatto che €. 19.886,93 rappresenta il 100% delle spese prededucibili (cioè Euro 6.734,59 + Euro 13.152,34),
          questo vorrà dire che Euro 6.734,59 rappresenta il 33,87% delle spese prededucibili, mente Euro 13.152,34 costituisce il 66,14% delle spese prededucibili.
          Dunque, Il creditore procedente avrà diritto al 66,14% del ricavato dalla vendita, mentre il creditore in surroga avrà diritto al restante 33,87%