Forum ESECUZIONI - PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

Divisione endoesecutiva

  • Raffaele Ambrosio

    Roma
    02/02/2023 18:41

    Divisione endoesecutiva

    Buonasera . Sono stato nominato custode in una procedura esecutiva in cui la moglie ha pignorato al marito una quota dell'immobile, pari ad 1/3
    L'immobile pignorato era per 1/3 di proprietà esclusiva della moglie e 2/3 acquistati in comunione legale con il marito.
    Il giudice ha sospeso la procedura esecutiva ed aperto un giudizio di divisione endoesecutivo a seguito del quale la creditrice ha versato alla procedura la somma corrispondente al valore di 1/3 dell'immobile pignorato quantificato dal CTU in € 62.000 .
    Il giudice, previo scioglimento della divisione, ha assegnato alla creditrice la quota di 1/3 e mi ha chiesto di predisporre la bozza del decreto di trasferimento e del piano di riparto divisionale .
    Domanda : tenuto conto che la creditrice ha trascritto il pignoramento per un importo € 80.000 e successivo intervento per € 30.000 e che è intervenuto nella procedura un creditore del pignorato per € 95.000, come dovrò redigere e ripartire le somme ? Grazie
    • Zucchetti SG

      06/02/2023 09:07

      RE: Divisione endoesecutiva

      È noto che l'art. 599 c.p.c. consente l'espropriazione forzata e la vendita di beni mobili e immobili appartenenti pro quota al debitore.
      Quando si parla di espropriazione della quota si fa riferimento alla parte ideale di comproprietà o contitolarità del partecipe, sicché il pignoramento colpisce non già una parte del bene, ma tutto il bene, pro quota.
      Nel pignoramento di quota il vincolo colpisce la sola quota del debitore, ed i comproprietari subiscono effetti riflessi dalla espropriazione: il divieto di lasciar separare dal debitore la sua parte delle cose comuni (art. 599, comma secondo, c.p.c.); l'onere di chiamare a partecipare alla divisione i creditori iscritti e gli opponenti (art. 1113 c.c.); l'eventuale vendita forzata dell'intero bene in comunione o la sua assegnazione ad un quotista richiedente (art. 720 c.c.).
      Il pignoramento di quota può imboccare tre diverse strade: la separazione della quota in natura; la vendita forzata della quota indivisa; l'assegnazione di un termine per introdurre il giudizio divisorio incidentale.
      Con la separazione della quota in natura una porzione materiale del bene indiviso, corrispondente per valore alla quota pignorata, viene trasferita all'esecutato in proprietà esclusiva, destinandola così alla vendita forzata. In questo modo la parte residuale del bene, liberata dalle iscrizioni ipotecarie trascritte contro l'esecutato e dal pignoramento, rimane in capo agli altri comproprietari, e l'esecuzione prosegue nelle forme ordinarie sulla porzione separata. Dalla lettera dell'art. 600 c.p.c. emerge chiaramente il fatto che la separazione della quota sia l'opzione preferita dal legislatore (Cass., sez. III, 17 maggio 2005, n. 10334).
      La vendita della quota indivisa viene invece concepita dal legislatore come una vera e propria "ultima spiaggia". La lettura dell'art. 600, comma secondo, c.p.c. non la scia dubbi in proposito, prevedendosi che si possa ricorrere ad essa solo se il giudice ritiene che la quota si venderà ad un prezzo pari o superiore al suo valore venale, stimato dall'esperto nominato.
      La così detta "divisione endoesecutiva" è l'epilogo "obbligato" dell'udienza di comparizione delle parti quando sia stata verificata l'impossibilità giuridico economica di procedere alla separazione della quota o di venderla ad un prezzo almeno pari al valore di stima, nonché l'indisponibilità degli altri quotisti a liquidare l'esecutato.
      Attraverso questo giudizio si procede allo scioglimento della comunione, similmente a quanto accadrebbe in un ordinario giudizio divisorio, con attribuzione all'esecutato di una porzione del ricavato dalla vendita di valore uguale al valore della quota di proprietà di cui era titolare, e sulla quale è stato trascritto il pignoramento.
      Nell'ambito del giudizio di divisione uno o più comproprietari possono chiedere l'assegnazione del bene ai sensi dall'art. 720 c.c.. Quello contemplato dall'art. 720 c.c. è un vero e proprio diritto potestativo del comproprietario, rispetto al quale le altre parti del giudizio versano in una condizione di mera soggezione, tale per cui, disposta la vendita dell'intero, questa andrebbe revocata ove vi fosse domanda di assegnazione di uno dei comproprietari (Cass., sez. II, 14 maggio 2008, n. 12119).
      Orbene, da quanto ci è dato comprendere, nel giudizio di divisione endoesecutiva la creditrice, nonché comproprietaria, ha esercitato proprio il diritto potestativo di cui all'art. 720 c.c., appena citato, versando
      Conseguenzialmente ha versato alla procedura l'importo corrispondente alla quota pignorata.
      Venendo alla distribuzione delle somme affluite alla procedura, dovrà procedersi nei termini che seguono.
      In primo luogo dovrà tenersi conto delle spese della divisione, che gravano sulla massa. In questi termini si esprime la giurisprudenza, la quale ha affermato che " Nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione" (Cass., sez. II, 8 ottobre 2013, n. 22903).
      Questo ragionamento vale quale criterio di riparto tra i comproprietari.
      Al contrario, invece, la disciplina dei rapporti tra creditore procedente ed esecutato sarà assoggettata alle regole generali, ed in particolare al principio di cui all'art. 95 c.p.c., per cui il creditore ha diritto di ottenere il rimborso delle spese sostenute per il giudizio di divisione prelevandole dalla quota parte devoluta in favore dell'esecutato. Ciò in quanto il creditore procedente non è un condividente, e pertanto ha diritto al rimborso delle spese sostenute nell'interesse comune della comunione e del ceto creditorio.
      Esemplificativamente, graveranno sulla massa le spese di una eventuale consulenza tecnica di ufficio, svolta nel giudizio divisorio (Cass., 13 maggio 2015, n. 9813), le spese di pubblicità della vendita, gli oneri del delegato ecc. Al contrario, si ritiene debbano essere imputate alla quota dovuta all'esecutato le spese relative alla cancellazione delle ipoteche e dei pignoramenti gravanti sulla quota dell'esecutato (Cass., sez. I, 25 luglio 2002, n. 10909).
      Quindi, in sede di divisione, dal ricavato verranno sottratti i costi del giudizio, ponendoli a carico della massa (con imputazione proporzionale a ciascun comproprietario), per poi assegnare alla procedura esecutiva il ricavato dalla vendita che spetterebbe all'esecutato, ed agli altri condividenti una quota di ricavato corrispondente alla quota di comproprietà. Il giudice dell'esecuzione, poi, liquiderà le spese ed i compensi della procedura esecutiva, procedendo ad un nuovo riparto.
      Nel caso di specie, poiché il comproprietario creditorie ha versato un importo corrispondente al valore della sola quota pignorata, soddisfatte le spese di divisione tutto il ricavato dovrà essere versato alla procedura esecutiva, dove dovrà essere eseguito un nuovo riparto, secondo le regole generali, con l'avvertenza che al creditore, essendo anche comproprietario, non potrà essere rimborsato il 50% delle spese della divisione, cui avrebbe diritto se fosse stato solo creditore procedente, perché esse sono anche a suo carico, essendo egli, per l'appunto, comproprietario.